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Messaggio Da Paolo Tuguri Lun Apr 27, 2015 6:14 pm

MMM ha scritto:

Innanzitutto, mi pare si confonda ancora una volta la valutazione della congruità del profilo del docente con il profilo ricercato - ciò di cui dovrebbe occuparsi la commissione - con la valutazione dell'azione didattica del docente in itinere ed al termine del triennio - di cui non necessariamente si occuperà la medesima commissione (certamente una commissione di valutazione dell'azione didattica non valuterà quella dei propri componenti per un'evidente conflitto di interessi). Poi non vedo il nesso tra vincolo triennale e individuazione dei criteri in base al candidato (dinamica comunque non del tutto negativa, come già sottolineato). Infine ritengo che la traduzione del cv di un docente e dell'esito di un colloquio in un punteggio sia operazione quanto mai artificiosa (non stiamo parlando di un profitto, ma della congruità di due profili: quello ricercato e quello di ogni docente in albo) che serve non tanto per arrivare ad un ordine preciso,  quanto per giustificare un ordine a cui si è giunti per altre vie. Se i titoli infatti sono traducibili in modi relativamente semplici (ma bisogna tener conto del fatto che per ogni incarico dovrebbero essere assegnato punteggi diversi a titoli diversi a seconda della loro rilevanza), che dire degli aspetti motivazionali e delle esperienze non strettamente professionali? Alla fine il punteggio verrebbe aggiustato in modo tale da giustificare la migliore impressione complessiva fatta da un docente rispetto ad un altro. .

Hai ragione ma è il DDL a contribuire a tale confusione non indicando che criteri generici e demandando tutto al dirigente (gli emendamenti proposti in tal senso ovvero il coinvolgimento del consiglio d'istituto paiono, se possibile, peggiorativi). Non esiste relazione diretta tra criteri e vincolo triennale, semplicemente il vincolo triennale condizionerebbe l'azione di docente e dirigente creando per te un circolo virtuoso, per me vizioso e su questo, a me pare, ci siamo confrontati a sufficienza. Sulla valutazione di un'eventuale commissione esterna, pur avendo presenti le problematiche da te esposte, sarei meno pessimista, tornando al nostro antico esempio del docente di Fisica che conosca l'inglese a me pare che lauree, abilitazioni, eventuali master e certificazioni linguistiche debbano pesare di più ai fini della valutazione dei, pur importanti, aspetti motivazionali ed esperienze non strettamente professionali, nulla vieterebbe peraltro di inserire uno psicologo del lavoro o altre figure affini in commissione per valutarli e che, ad ogni modo, una scala di valutazione possa comunque essere individuata (operazione complessa non lo nego).


Paolo Tuguri ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:

Mi pareva che la sentenza della Corte Europea e il DDL stesso (perlomeno stando ai proclami) andassero esattamente nella direzione della stabilizzazione del corpo docente considerando quindi l'abuso di contratti a tempo determinato una piaga.

MMM ha scritto:I docenti iscritti all'albo hanno un contratto a tempo indeterminato prima ancora di ricevere/accettare un incarico.

Meno male, ma io mi riferivo alla tua affermazione : "L'incarico a tempo indeterminato rappresenta un elemento di rigidità del sistema e una possibile fonte di demotivazione del docente."


MMM ha scritto:La sentenza della Corte europea non ha nulla a che fare con la motivazione del docente o la rigidità del sistema, ma solo con il diritto del lavoratore alla stabilizzazione o ad un risarcimento per la mancata stabilizzazione nel momento in cui si dimostra che la posizione ricoperta non aveva natura temporanea.

Sul piano del diritto nulla da eccepire, sul piano politico (faccio riferimento all'Esecutivo) mi pareva che vi fosse la volontà di limitare il ricorso a contratti a tempo determinato anche laddove non se ne fosse abusato, sul piano strettamente personale mi interessava un chiarimento della tua posizione in merito alla frase citata.



Paolo Tuguri ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:Quanto ai diritti sanciti dalla Costituzione, quanti ve ne sono di effettivamente garantiti in Italia?
La libertà di insegnamento è tra questi stante l'abuso di contratti a tempo determinato di cui sopra e tanti altri abusi che non sto qui a ricordarti.

MMM ha scritto:
???

Un docente che ogni tre anni corre il rischio di non essere riconfermato se non piace al dirigente non è un docente che possa esercitare la propria libertà di insegnamento esattamente come il precario utilizzato su posti vacanti che ogni anno ignora se sarà confermato o meno.

MMM ha scritto:Quindi, secondo te, qualsiasi incarico di docenza a tempo determinato che preveda una valutazione che possa mettere a rischio il suo rinnovo lede l'art. 33 della Costituzione perché di fronte a questo rischio il docente non sarebbe del tutto libero? Non ti pare una lettura un po' troppo estensiva, senz'altro non canonica e per molti versi perversa, di quell'articolo? Questo in effetti garantisce che un docente sia libero di scegliere come insegnare,  ma non che sia libero dalla valutazione delle sue scelte da parte di altri? Il docente deve poter fare le sue scelte, ma non è per questo esentato dalla responsabilità che consegue alla scelta. Altrimenti l'art. 33 renderebbe le scelte del docente non semplicemente libere ma incontestabili - il che evidentemente non possono essere. .

Sì, se la valutazione è compito esclusivo del dirigente sulle cui competenze nutro quelle perplessità  su cui ci siamo ripetutamente confrontati. Assolutamente d'accordo sulla valutazione in itinere del docente la  quale (complessa e dipendente da diverse variabili) dovrebbe essere svolta da figure competenti possibilmente esterne all'istituto di appartenenza e non vincolata necessariamente al mantenimento o meno della sede di lavoro.



Paolo Tuguri ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:La tua chiosa finale invece non la capisco: il ddl prevede in effetti che il docente possa scegliere tra gli incarichi che gli vengono proposti, per cui la temporaneità dell'incarico gli permette di cambiarlo con relativa facilità invece di dover essere impiegato sempre con la stessa mansione ed attendere che si presentino tutte le condizioni che giustifichino le "effettive necessità" - un docente potrebbe voler cambiare per ragioni di opportunità oltre che di necessità.  D'altra parte,  l'incarico a tempo indeterminato condannerebbe un istituto a mantenere incarichi che possono diventare rapidamente obsoleti (penso soprattutto, ma non solo, a quelli di ampliamento dell'offerta formativa). C'è dunque un vantaggio prr entrambe le parti ad avere incarichi a tempo determinato (ma garantito per il docente).

Sarei d'accordo con te se le due parti (dirigente-docente) fossero sullo stesso piano, così non è. Nessuno vieta ad un docente con contratto a tempo indeterminato di chiedere il trasferimento qualunque ne sia il motivo, d'altra parte avevo già fatto presente che un organico funzionale pensato con criterio potrebbe permettere al dirigente di ovviare ad un eventuale obsolescenza degli incarichi, secondo me non così frequenti come tu credi.

MMM ha scritto:
Nemmeno se un docente non potesse essere rimosso da una sede le parti sarebbero sullo stesso piano. Il problema è quale asimmetria sia migliore dal punto di vista della possibilità di innalzare la qualità dell'offerta formativa.

Perché rimuovere dalla sede un docente dovrebbe innalzare l'offerta formativa?


MMM ha scritto:Non "dovrebbe" ma "potrebbe" perché il suo utilizzo in altra sede potrebbe rivelarsi più proficuo e tanto basta.

Ma questo è solo uno degli infiniti casi in cui l'utilizzo di un docente (peraltro da indirizzare ad altra scuola) può rivelarsi più proficuo e nemmeno, a mio parere, il più frequente. Per dirla fuori dai denti un ottimo docente resta ottimo ovunque così come ovunque il pessimo resta tale, ferma restando la necessità di massimizzare il rendimento di entrambi.



Paolo Tuguri ha scritto:Se l'organico funzionale sarà concepito a tale scopo ben venga, se invece (come temo) sarà utilizzato solo per supplenze su discipline di cui non necessariamente si possiede l'abilitazione allora l'offerta formativa non potrà che impoverirsi.

MMM ha scritto:Questo è tutto da vedersi. Ma l'importante è che il ddl consenta un utilizzo migliore di quello attuale. Se le potenzialità non verranno sfruttate sarà solo colpa dei ds è saranno costoro a risponderne

Sì ma il DDL non dice né come né quando né quanto e soprattutto mi sfugge la logica punitiva di voler sanzionare un dirigente per la mancanza di competenze che non può né deve avere... Ma qui rientriamo nella sfera di incomunicabilità dovuta alle mie mancate letture.

P.S. Mi scuso per aver tagliato la prima parte della discussione ma si era fatta complicata da decifrare...

Paolo Tuguri

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Messaggio Da Paolo Tuguri Gio Apr 30, 2015 3:28 pm

Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:Quanto ai diritti sanciti dalla Costituzione, quanti ve ne sono di effettivamente garantiti in Italia?
La libertà di insegnamento è tra questi stante l'abuso di contratti a tempo determinato di cui sopra e tanti altri abusi che non sto qui a ricordarti.

???

Un docente che ogni tre anni corre il rischio di non essere riconfermato se non piace al dirigente non è un docente che possa esercitare la propria libertà di insegnamento esattamente come il precario utilizzato su posti vacanti che ogni anno ignora se sarà confermato o meno.

Quindi, secondo te, qualsiasi incarico di docenza a tempo determinato che preveda una valutazione che possa mettere a rischio il suo rinnovo lede l'art. 33 della Costituzione perché di fronte a questo rischio il docente non sarebbe del tutto libero? Non ti pare una lettura un po' troppo estensiva, senz'altro non canonica e per molti versi perversa, di quell'articolo? Questo in effetti garantisce che un docente sia libero di scegliere come insegnare,  ma non che sia libero dalla valutazione delle sue scelte da parte di altri? Il docente deve poter fare le sue scelte, ma non è per questo esentato dalla responsabilità che consegue alla scelta. Altrimenti l'art. 33 renderebbe le scelte del docente non semplicemente libere ma incontestabili - il che evidentemente non possono essere.

Sì, se la valutazione è compito esclusivo del dirigente sulle cui competenze nutro quelle perplessità  su cui ci siamo ripetutamente confrontati. Assolutamente d'accordo sulla valutazione in itinere del docente la  quale (complessa e dipendente da diverse variabili) dovrebbe essere svolta da figure competenti possibilmente esterne all'istituto di appartenenza e non vincolata necessariamente al mantenimento o meno della sede di lavoro.

MMM ha scritto:Non mi pare proprio che nel ddl si affermi che la valutazione dell'azione didattica del docente è compito esclusivo del ds (sapresti indicarmi dove?), e certamente non vi si afferma che questa sia vincolata necessariamente al mantenimento o meno della sede di lavoro da parte del docente (a cui potrebbe venir porposto un diverso incarico nello stesso istituto, perché il primo magari è divenuto obsoleto - faccio notare che un'operazione del genere, che potrebbe essere di piena soddisfazione per entrambe le parti, dovrebbe essere invece vista con sospetto da chi difende l'opportunità di commissioni esterne di valutazione della congruità dei profili).)

Molto bene, allora perché non togliere il vincolo triennale? Quanto alla seconda parte non vedo perché dovrei vedere con sospetto un'operazione che ho in precedenza auspicato, stante un corretto uso dell'organico funzionale.

Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:La tua chiosa finale invece non la capisco: il ddl prevede in effetti che il docente possa scegliere tra gli incarichi che gli vengono proposti, per cui la temporaneità dell'incarico gli permette di cambiarlo con relativa facilità invece di dover essere impiegato sempre con la stessa mansione ed attendere che si presentino tutte le condizioni che giustifichino le "effettive necessità" - un docente potrebbe voler cambiare per ragioni di opportunità oltre che di necessità.  D'altra parte,  l'incarico a tempo indeterminato condannerebbe un istituto a mantenere incarichi che possono diventare rapidamente obsoleti (penso soprattutto, ma non solo, a quelli di ampliamento dell'offerta formativa). C'è dunque un vantaggio prr entrambe le parti ad avere incarichi a tempo determinato (ma garantito per il docente).

Sarei d'accordo con te se le due parti (dirigente-docente) fossero sullo stesso piano, così non è. Nessuno vieta ad un docente con contratto a tempo indeterminato di chiedere il trasferimento qualunque ne sia il motivo, d'altra parte avevo già fatto presente che un organico funzionale pensato con criterio potrebbe permettere al dirigente di ovviare ad un eventuale obsolescenza degli incarichi, secondo me non così frequenti come tu credi.

Nemmeno se un docente non potesse essere rimosso da una sede le parti sarebbero sullo stesso piano. Il problema è quale asimmetria sia migliore dal punto di vista della possibilità di innalzare la qualità dell'offerta formativa.

Perché rimuovere dalla sede un docente dovrebbe innalzare l'offerta formativa?

Non "dovrebbe" ma "potrebbe" perché il suo utilizzo in altra sede potrebbe rivelarsi più proficuo e tanto basta.

Ma questo è solo uno degli infiniti casi in cui l'utilizzo di un docente (peraltro da indirizzare ad altra scuola) può rivelarsi più proficuo e nemmeno, a mio parere, il più frequente. Per dirla fuori dai denti un ottimo docente resta ottimo ovunque così come ovunque il pessimo resta tale, ferma restando la necessità di massimizzare il rendimento di entrambi.

MMM ha scritto:Ma questa semplificazione è un passo indietro inaccettabile rispetto alle distinzioni sottolineate se non introdotte dal ddl. Primo, perché un pessimo docente che ha superato un percorso di abilitazione all'insegnamento ed un concorso pubblico può essere solo il risultato di circostanze eccezionali; al limite un buon docente potrebbe essere diventato "pessimo" per mancanza di aggiornamento, applicazione e quant'altro - nel qual caso dovrebbe essere licenziato o messo fuori servizio (a seconda che il suo regresso sia o meno legato ad una condizione medica riconosciuta). Secondo, perché valutare comparativamente i docenti ha senso solo rispetto ad un preciso incarico dove diventano rilevanti non le qualifiche generali del "buon docente" (che sono già certificate dall'abilitazione), ma specifiche competenze di natura disciplinare o didattica o motivazionale che vanno oltre quelle qualifiche.

E' ovvio che si tratti di una semplificazione come d'altra parte la tua: "al limite un buon docente potrebbe essere diventato "pessimo" per mancanza di aggiornamento, applicazione e quant'altro - nel qual caso dovrebbe essere licenziato o messo fuori servizio (a seconda che il suo regresso sia o meno legato ad una condizione medica riconosciuta)".Resta il fatto che spostare un docente ogni tre anni difficilmente ne potrà migliorare la qualità , tenuto conto anche che la sola possibilità che questo avvenga contribuisce a minare l'autonomia dello stesso.


Paolo Tuguri ha scritto:
MMM ha scritto:
Paolo Tuguri ha scritto:Se l'organico funzionale sarà concepito a tale scopo ben venga, se invece (come temo) sarà utilizzato solo per supplenze su discipline di cui non necessariamente si possiede l'abilitazione allora l'offerta formativa non potrà che impoverirsi.

Questo è tutto da vedersi. Ma l'importante è che il ddl consenta un utilizzo migliore di quello attuale. Se le potenzialità non verranno sfruttate sarà solo colpa dei ds è saranno costoro a risponderne

Sì ma il DDL non dice né come né quando né quanto e soprattutto mi sfugge la logica punitiva di voler sanzionare un dirigente per la mancanza di competenze che non può né deve avere... Ma qui rientriamo nella sfera di incomunicabilità dovuta alle mie mancate letture.

MMM ha scritto:A parte il fatto che il ddl parla di valutazione dell'operato del ds (art. 7, c. 8; art. 21, lettera d) e che le mancate letture di certo non aiutano, non c'è nessuna logica punitiva rispetto a competenze che chi potrà essere punito non può né deve avere, ma semplicemente l'assunzione di responsabilità da parte di chi ha (chiesto) il potere di operare delle scelte. Nulla vieta al ds che non si sentisse sufficientemente competente di farsi assistere nella scelta da "esperti" (un comitato interno, per esempio) o di delegare la scelta all'USR. Ma deve essere fatto valere il principio che chi ha un potere (peraltro - ribadisco - richiesto dagli stessi ds) e lo esercita, ne deve poi rispondere, così come dovrebbe rispondere della decisione di non esercitarlo.

Siamo alle solite: i criteri individuati per la valutazione del dirigente sono precedenti alla stesura del DDL quindi NON POSSONO valutare la scelta dei docenti, (scelta per cui non sono competenti e quindi non possono essere valutati a mio avviso) la delega dice "faremo" ma nulla di concreto vi si trova. Ad ogni modo grazie per aver citato gli articoli in oggetto così ciascuno può leggerli e giudicare.

Paolo Tuguri

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