aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
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aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
In base all'art. 18 del ccnl, che riporto sotto, è ben chiaro che si ha diritto all'aspettativa per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, borse di studio.
Volevo invece chiedere se un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato quale ricercatore di un ente pubblico rientra tra le ragioni di aspettativa del comma 2, alla dicitura "ricerca", per un docente di ruolo.
Se la risposta è affermativa, c'è differenza se il docente non ha ancora effettuato e superato l'anno di prova.
Grazie mille
Art. 18 - Aspettativa per Motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Volevo invece chiedere se un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato quale ricercatore di un ente pubblico rientra tra le ragioni di aspettativa del comma 2, alla dicitura "ricerca", per un docente di ruolo.
Se la risposta è affermativa, c'è differenza se il docente non ha ancora effettuato e superato l'anno di prova.
Grazie mille
Art. 18 - Aspettativa per Motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Paolo Russo- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
nessuno può aiutarmi?
Paolo Russo- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
proprio nessuna risposta????
Paolo Russo- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
Quando sei stato immesso in ruolo?
lollina- Messaggi : 553
Data d'iscrizione : 07.10.12
Re: aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
1 settembre 2014
Paolo Russo- Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: aspettativa per motivi di ricerca: aiuto anche (e soprattutto) da moderatori e utenti esperti
a me al sindacato hanno detto che per l'aspettativa per motivi di studio occorrono 5 anni di servizio, art 5 della 53/2000
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
lollina- Messaggi : 553
Data d'iscrizione : 07.10.12
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