http://www.uil.it/uilscuola/node/4146
Oggi il Miur, dopo giorni di colpevole silenzio, mentre cerca di fare chiarezza su questo aspetto, mantiene ancora un livello di ambiguità. Infatti, nella FAQ n. 10 si afferma che se un docente non presenta domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale non potrà partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrà iscritto nelle graduatorie fino alla loro soppressione.
Questa dicitura lascerebbe intendere che prima o poi le GAE potrebbero essere soppresse.
Le cose non stanno così, infatti la Legge 107/15 è chiarissima. Al comma 105 prevede che, “a decorrere dal 1 settembre 2015, le GAE, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.
Le GAE si esauriscono solo quando tutti coloro che sono inseriti a pieno titolo sono immessi in ruolo.