domanda su fase C
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
domanda su fase C
Salve a tutti. La mia domanda potrà sembrare strana e forse la risposta anche scontata, ma vorrei avere dei riscontri. Se si accetta la proposta di assunzione in fase C e poi, il giorno stabilito per le convocazioni, si rifiuta l'assegnazione della sede, la sanzione è la cancellazione da Gae come per il rifiuto della proposta oppure comporterebbe anche ulteriori penalità, andando ad incidere anche sulle gi?
Grazie
Grazie
nessie74- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 18.11.15
Re: domanda su fase C
le GI non c'entrano nulla con le immissioni in ruolo
la sede in ogni caso è provvisoria per l'a.s. 2015/16
la sede in ogni caso è provvisoria per l'a.s. 2015/16
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: domanda su fase C
Mi accodo per chiedere se l'assegnazione della scuola avviene d'ufficio o se i convocati per la firma del contratto potranno optare per una determinata scuola tra quelle disponibili...scusate. Ma ancora non ho capito come avviene la scelta della scuola, grazie
MARTY72- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: domanda su fase C
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews[tt_news]=27265&cHash=8b899f2cbf71f3a9437020cbf07d98de
tuvaghinellasteppa- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 11.11.15
Re: domanda su fase C
Si è appena concluso, nel tardo pomeriggio odierno, il tanto atteso incontro al Miur con all'ordine del giorno le problematiche connesse alle assunzioni della “fase C” del piano straordinario ex lege 107. L'amministrazione, diversamente da quanto atteso, non ha fornito un testo di circolare, affermando che specifiche e puntuali indicazioni sono state fornite alle Direzioni Regionali in mattinata.
Di seguito, un riassunto di dette indicazioni.
Convocazioni per la scelta della sede. Tutti gli aspiranti dovranno essere convocati, compresi coloro che differiscono la presa di servizio. Sarà possibile delegare persona di fiducia.
Ai fini dell'eventuale differimento della presa di servizio "conta la posizione di stato giuridico al momento della convocazione" e non quella posseduta fino al giorno precedente. Chi ha in corso, al momento della convocazione, una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto, pertanto, differirà la presa di servizio al 1° luglio/1° settembre 2016. Chi invece, pur avendo oggi una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto (a tempo pieno o su spezzone), deciderà di assumere servizio sul nuovo posto di potenziamento, dovrà risolvere il contratto almeno il giorno precedente la convocazione fissata da ciascun Ufficio Periferico. La possibilità dunque di lasciare la supplenza, che nelle precedenti occasioni di incontro era stata negata, oggi invece viene esplicitamente consentita. Tale opportunità vale per tutti i contratti a tempo determinato “30 giugno/31 agosto” e per tutti i docenti (compresi chi attualmente è in servizio come supplente all'estero ovvero come docente di religione incaricato ovvero come personale ATA ovvero come personale educativo).
Anche al supplente che all'atto della convocazione sia ancora titolare di una supplenza fino all'avente titolo (province nelle quali non siano ancora state rese disponibili le graduatorie o non sia siano ancora concluse le operazioni di riassegnazione delle supplenze) sarà consentito il differimento della presa di servizio nell'attesa che sia definita la propria posizione. Se invece la decisione dell'interessato sarà quella di assumere servizio, decadrà dalla supplenza.
Sarà possibile per tutti coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato differire la presa di servizio al 1° settembre 2016 (previa specifica istanza). Questa possibilità si applica anche al personale ATA di ruolo, agli IRC di ruolo, al personale educativo di ruolo nonché a tutti i dipendenti delle scuole non statali e nei casi di mandato amministrativo o parlamentare. Ulteriori analoghe e motivate richieste potranno essere valutate dagli USR. Ovviamente il personale già di ruolo che volesse invece assumere immediatamente servizio potrà tranquillamente farlo.
Coloro i quali hanno un contratto di supplenza su spezzone non potranno accettare solo uno spezzone sul posto di potenziamento per completare l'orario. Il MIUR ha cambiato idea rispetto a quanto precedentemente affermato: la contemporaneità tra un contratto a tempo determinato ed uno a tempo indeterminato, infatti, non sarebbe compatibile al SIDI. Pertanto, l'interessato che vorrà conservare la supplenza sullo spezzone (con conseguente differimento della presa di servizio) dovrà aspettare - per l'eventuale completamento - che sul posto di potenziamento non coperto si proceda alla nomina dei supplenti: in tale circostanza potrà aspirare, se ha diritto, all'eventuale completamento. Il Miur, infatti, ha confermato che sui posti comuni rimasti vacanti per mancanza di aspiranti - ovvero sui posti sui quali i neo assunti hanno differito la presa di servizio - saranno assegnate supplenze. Sui posti di sostegno, invece, nel caso non ci siano titolari che assumeranno servizio, non si potrà nominare il supplente in quanto tali posti saranno disponibili solo nell'organico di diritto, a.s. 2016/17.
Incredibile il “volta faccia” dell'amministrazione sui posti dei “vicari”: nelle scuole in cui tali posti non saranno coperti con organico di potenziamento, i vicari non potranno conservare l'esonero a meno che non sarà possibile utilizzare un neo assunto di classe di concorso affine. L'amministrazione ritiene che tale possibilità si potrà realizzare per classi di concorso relative alla secondaria di primo e secondo grado (ad esempio un neo assunto sulla classe di concorso A050 potrà essere assegnato nella scuola media per “conservare” il vicario titolare della A043). Sempre l'amministrazione, invece, ritiene non ci siano soluzioni per la “conservazione” degli esoneri dei vicari titolari di scuola dell'infanzia e IRC. La Cisl Scuola, al pari delle altre organizzazioni sindacali, ha dichiarato scandalosa questa situazione, invitando l'amministrazione a ricercare soluzioni che è assolutamente doveroso trovare per garantire sia la continuità didattica, sia il rispetto del lavoro finora svolto dai docenti con incarico di vicario, sia il diritto del supplente a rimanere in servizio, e suggerendo, al contempo, che sia data la possibilità alle scuole interessate di riutilizzare i posti non assegnati o per i quali ci sia differimento della presa di servizio (con l’attribuzione per questo anno scolastico alle classi di concorso/posti dei vicari, compresi i casi di vicario IRC).
L’ultima novità riguarda la possibilità per gli assunti nella scuola secondaria di secondo grado di essere assegnati a una scuola superiore ma utilizzati sulla scuola secondaria di primo grado o sulla primaria. Agli stessi sarà consentito effettuare l'anno di prova sulla classe di concorso di assunzione (anche se con servizio prestato in ordine di scuola diverso). All'obiezione, sollevata da tutte le sigle sindacali presenti all’incontro, che ciò contrasterebbe con le limitazioni sulla validità dell'anno di prova contenute nel recente DM 850/2015 (che rigidamente prevede la necessità di svolgere il servizio nello stesso ordine di scuola di assunzione in ruolo), l'amministrazione ha sostenuto che la particolarità dell'attività che si svolge sui posti di potenziamento giustifica l'eccezione alla regola.
- See more at: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27265&cHash=8b899f2cbf71f3a9437020cbf07d98de#sthash.msUeDWhy.dpuf
Di seguito, un riassunto di dette indicazioni.
Convocazioni per la scelta della sede. Tutti gli aspiranti dovranno essere convocati, compresi coloro che differiscono la presa di servizio. Sarà possibile delegare persona di fiducia.
Ai fini dell'eventuale differimento della presa di servizio "conta la posizione di stato giuridico al momento della convocazione" e non quella posseduta fino al giorno precedente. Chi ha in corso, al momento della convocazione, una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto, pertanto, differirà la presa di servizio al 1° luglio/1° settembre 2016. Chi invece, pur avendo oggi una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto (a tempo pieno o su spezzone), deciderà di assumere servizio sul nuovo posto di potenziamento, dovrà risolvere il contratto almeno il giorno precedente la convocazione fissata da ciascun Ufficio Periferico. La possibilità dunque di lasciare la supplenza, che nelle precedenti occasioni di incontro era stata negata, oggi invece viene esplicitamente consentita. Tale opportunità vale per tutti i contratti a tempo determinato “30 giugno/31 agosto” e per tutti i docenti (compresi chi attualmente è in servizio come supplente all'estero ovvero come docente di religione incaricato ovvero come personale ATA ovvero come personale educativo).
Anche al supplente che all'atto della convocazione sia ancora titolare di una supplenza fino all'avente titolo (province nelle quali non siano ancora state rese disponibili le graduatorie o non sia siano ancora concluse le operazioni di riassegnazione delle supplenze) sarà consentito il differimento della presa di servizio nell'attesa che sia definita la propria posizione. Se invece la decisione dell'interessato sarà quella di assumere servizio, decadrà dalla supplenza.
Sarà possibile per tutti coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato differire la presa di servizio al 1° settembre 2016 (previa specifica istanza). Questa possibilità si applica anche al personale ATA di ruolo, agli IRC di ruolo, al personale educativo di ruolo nonché a tutti i dipendenti delle scuole non statali e nei casi di mandato amministrativo o parlamentare. Ulteriori analoghe e motivate richieste potranno essere valutate dagli USR. Ovviamente il personale già di ruolo che volesse invece assumere immediatamente servizio potrà tranquillamente farlo.
Coloro i quali hanno un contratto di supplenza su spezzone non potranno accettare solo uno spezzone sul posto di potenziamento per completare l'orario. Il MIUR ha cambiato idea rispetto a quanto precedentemente affermato: la contemporaneità tra un contratto a tempo determinato ed uno a tempo indeterminato, infatti, non sarebbe compatibile al SIDI. Pertanto, l'interessato che vorrà conservare la supplenza sullo spezzone (con conseguente differimento della presa di servizio) dovrà aspettare - per l'eventuale completamento - che sul posto di potenziamento non coperto si proceda alla nomina dei supplenti: in tale circostanza potrà aspirare, se ha diritto, all'eventuale completamento. Il Miur, infatti, ha confermato che sui posti comuni rimasti vacanti per mancanza di aspiranti - ovvero sui posti sui quali i neo assunti hanno differito la presa di servizio - saranno assegnate supplenze. Sui posti di sostegno, invece, nel caso non ci siano titolari che assumeranno servizio, non si potrà nominare il supplente in quanto tali posti saranno disponibili solo nell'organico di diritto, a.s. 2016/17.
Incredibile il “volta faccia” dell'amministrazione sui posti dei “vicari”: nelle scuole in cui tali posti non saranno coperti con organico di potenziamento, i vicari non potranno conservare l'esonero a meno che non sarà possibile utilizzare un neo assunto di classe di concorso affine. L'amministrazione ritiene che tale possibilità si potrà realizzare per classi di concorso relative alla secondaria di primo e secondo grado (ad esempio un neo assunto sulla classe di concorso A050 potrà essere assegnato nella scuola media per “conservare” il vicario titolare della A043). Sempre l'amministrazione, invece, ritiene non ci siano soluzioni per la “conservazione” degli esoneri dei vicari titolari di scuola dell'infanzia e IRC. La Cisl Scuola, al pari delle altre organizzazioni sindacali, ha dichiarato scandalosa questa situazione, invitando l'amministrazione a ricercare soluzioni che è assolutamente doveroso trovare per garantire sia la continuità didattica, sia il rispetto del lavoro finora svolto dai docenti con incarico di vicario, sia il diritto del supplente a rimanere in servizio, e suggerendo, al contempo, che sia data la possibilità alle scuole interessate di riutilizzare i posti non assegnati o per i quali ci sia differimento della presa di servizio (con l’attribuzione per questo anno scolastico alle classi di concorso/posti dei vicari, compresi i casi di vicario IRC).
L’ultima novità riguarda la possibilità per gli assunti nella scuola secondaria di secondo grado di essere assegnati a una scuola superiore ma utilizzati sulla scuola secondaria di primo grado o sulla primaria. Agli stessi sarà consentito effettuare l'anno di prova sulla classe di concorso di assunzione (anche se con servizio prestato in ordine di scuola diverso). All'obiezione, sollevata da tutte le sigle sindacali presenti all’incontro, che ciò contrasterebbe con le limitazioni sulla validità dell'anno di prova contenute nel recente DM 850/2015 (che rigidamente prevede la necessità di svolgere il servizio nello stesso ordine di scuola di assunzione in ruolo), l'amministrazione ha sostenuto che la particolarità dell'attività che si svolge sui posti di potenziamento giustifica l'eccezione alla regola.
- See more at: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27265&cHash=8b899f2cbf71f3a9437020cbf07d98de#sthash.msUeDWhy.dpuf
tuvaghinellasteppa- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 11.11.15
Re: domanda su fase C
Si, ma non trovo dove e' indicato se siamo noi a poter scegliere o se la scuola ci viene assegnata d'ufficio? Qualcuno mi puo' rispondere? Grazie
MARTY72- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: domanda su fase C
Quindi, se ho capito bene da quanto riportato da tuvaghinellasteppa, ultima novità che mi mancava è la possibilità di essere assegnati a qualsiasi grado e ordine di scuola a prescindere dal tipo di abilitazione? Per cui un abilitato A019 potrebbe essere assegnato in una scuola primaria? Confermate?
per quanto riguarda le modalità di assegnazione della scuola, io sarei propensa a pensare alla possibilità di scelta da parte nostra secondo il punteggio. Ma è una mia deduzione, nulla di certo.
per quanto riguarda le modalità di assegnazione della scuola, io sarei propensa a pensare alla possibilità di scelta da parte nostra secondo il punteggio. Ma è una mia deduzione, nulla di certo.
nessie74- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 18.11.15
Argomenti simili
» assunta in fase zero nel lazio, ho presentato domanda in fase A. Vorrei rientrare in Calabria e fare domanda in fase D. Se non avrò il trasferimento in Calabria perderò la titolarità della scuola su Roma?
» Infanzia: se non domanda fase B si partecipa alla fase C?
» domanda trasferimento fase zero mobilità 1 fase e a maggio mibilità in un'altre regione
» Può un neoassunto in fase "0" in una provincia X fare domanda di trasferimento nell'a.s. 2016-17 nella sua provincia di residenza in un posto creato per la fase "C"?
» Mobilità fase A - domanda nuovamente in fase di elaborazione?!?
» Infanzia: se non domanda fase B si partecipa alla fase C?
» domanda trasferimento fase zero mobilità 1 fase e a maggio mibilità in un'altre regione
» Può un neoassunto in fase "0" in una provincia X fare domanda di trasferimento nell'a.s. 2016-17 nella sua provincia di residenza in un posto creato per la fase "C"?
» Mobilità fase A - domanda nuovamente in fase di elaborazione?!?
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark