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A chi verranno assegnati gli incarichi al 30/6?

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Messaggio Da precario.acciaio Mar Mag 03, 2016 2:37 pm

Con le ultime notizie ho iniziato ad avere un po' di confusione; gli incarichi al 30/6 verranno assegnati per scorrimento dalle gae e poi gi come ogni anno o verranno dati a chi fa potenziamento?
Grazie a chi saprà rispondermi

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Messaggio Da enricat Mar Mag 03, 2016 2:38 pm

Speriamo ai precari e alle precarie in modo che possano lavorare anche loro

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Messaggio Da Ospite Mar Mag 03, 2016 5:31 pm

I docenti del potenziamento non possono essere impiegati sull'organico di fatto. Se dopo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni residuano posti in organico di fatto si seguirà la procedura ordinaria:
1) i posti con oltre 6 ore saranno assegnati con incarichi a tempo determinato al 30 giugno dagli uffici scolastici scorrendo le GAE
2) i residui fino a 6 ore saranno assegnati dai DS prioritariamente a docenti di ruolo che hanno dato la disponibilità ad assumersi ore aggiuntive oltre le 18 ore settimanali (fino ad un massimo di 24), altrimenti saranno assegnati a incarichi a T.D. fino al 30 giugno scorrendo le GI.

Quindi, l'unica possibilità che un docente del potenziamento vada a coprire spezzoni nell'organico di fatto è alle seguenti condizioni:
a) lo spezzone non è comunque superiore alle 6 ore settimanali
b) il docente ha espresso la volontà di svolgere un orario aggiuntivo
c) la copertura di queste ore è in aggiunta all'orario di 18 ore settimanali

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Messaggio Da enricat Mar Mag 03, 2016 5:53 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:I docenti del potenziamento non possono essere impiegati sull'organico di fatto. Se dopo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni residuano posti in organico di fatto si seguirà la procedura ordinaria:
1) i posti con oltre 6 ore saranno assegnati con incarichi a tempo determinato al 30 giugno dagli uffici scolastici scorrendo le GAE
2) i residui fino a 6 ore saranno assegnati dai DS prioritariamente a docenti di ruolo che hanno dato la disponibilità ad assumersi ore aggiuntive oltre le 18 ore settimanali (fino ad un massimo di 24), altrimenti saranno assegnati a incarichi a T.D. fino al 30 giugno scorrendo le GI.

Quindi, l'unica possibilità che un docente del potenziamento vada a coprire spezzoni nell'organico di fatto è alle seguenti condizioni:
a) lo spezzone non è comunque superiore alle 6 ore settimanali
b) il docente ha espresso la volontà di svolgere un orario aggiuntivo
c) la copertura di queste ore è in aggiunta all'orario di 18 ore settimanali

Cosa che, a meno che questo docente non abbia un grande bisogno di qualche euro in più, lo renderebbe particolarmente stronzo

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Messaggio Da precario.acciaio Mar Mag 03, 2016 5:56 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:I docenti del potenziamento non possono essere impiegati sull'organico di fatto. Se dopo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni residuano posti in organico di fatto si seguirà la procedura ordinaria:
1) i posti con oltre 6 ore saranno assegnati con incarichi a tempo determinato al 30 giugno dagli uffici scolastici scorrendo le GAE
2) i residui fino a 6 ore saranno assegnati dai DS prioritariamente a docenti di ruolo che hanno dato la disponibilità ad assumersi ore aggiuntive oltre le 18 ore settimanali (fino ad un massimo di 24), altrimenti saranno assegnati a incarichi a T.D. fino al 30 giugno scorrendo le GI.

Quindi, l'unica possibilità che un docente del potenziamento vada a coprire spezzoni nell'organico di fatto è alle seguenti condizioni:
a) lo spezzone non è comunque superiore alle 6 ore settimanali
b) il docente ha espresso la volontà di svolgere un orario aggiuntivo
c) la copertura di queste ore è in aggiunta all'orario di 18 ore settimanali

Grazie Gian!
Quindi non è cambiato nulla, avevo frainteso alcuni interventi di altri utenti.

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Messaggio Da Ospite Mar Mag 03, 2016 6:30 pm

enricat ha scritto:
Giancarlo Dessì ha scritto:I docenti del potenziamento non possono essere impiegati sull'organico di fatto. Se dopo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni residuano posti in organico di fatto si seguirà la procedura ordinaria:
1) i posti con oltre 6 ore saranno assegnati con incarichi a tempo determinato al 30 giugno dagli uffici scolastici scorrendo le GAE
2) i residui fino a 6 ore saranno assegnati dai DS prioritariamente a docenti di ruolo che hanno dato la disponibilità ad assumersi ore aggiuntive oltre le 18 ore settimanali (fino ad un massimo di 24), altrimenti saranno assegnati a incarichi a T.D. fino al 30 giugno scorrendo le GI.

Quindi, l'unica possibilità che un docente del potenziamento vada a coprire spezzoni nell'organico di fatto è alle seguenti condizioni:
a) lo spezzone non è comunque superiore alle 6 ore settimanali
b) il docente ha espresso la volontà di svolgere un orario aggiuntivo
c) la copertura di queste ore è in aggiunta all'orario di 18 ore settimanali

Cosa che, a meno che questo docente non abbia un grande bisogno di qualche euro in più, lo renderebbe particolarmente stronzo
Dipende. Nella scuola in cui completo, a settembre è stato autorizzato lo sdoppiamento di una classe intermedia. A seguito di questo sdoppiamento è venuta ad aumentare la disponibilità di ore rispetto all'organico di fatto definito in precedenza.
Data la situazione di caos dello scorso anno, in cui non si riuscivano a trovare docenti disponibili per incarichi di 2 o 4 ore, diversi docenti interni hanno accettato l'incarico aggiuntivo. Io ho manifestato da subito la mia indisponibilità a ricoprire l'incarico aggiuntivo di 2 ore. La classe ha fruito di un supplente per tre settimane a novembre, quello successivo è arrivato a gennaio.
Chi è stato stronzo?
Chi ha accettato di prendersi in carico quasi da subito le ore aggiuntive dietro pressioni dalla dirigenza?
Chi ha rifiutato di prendersi in carico queste ore aggiuntive (io e un altro collega, nella fattispecie) privando gli studenti di un insegnamento per mesi?
Chi ha mollato la supplenza presa per prendersi magari un altro incarico più conveniente da qualche altra parte allo sblocco delle graduatorie di istituto definitive?

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Messaggio Da valeria.delgammba Mar Mag 03, 2016 10:22 pm

Non entro nella questione se sia opportuno o meno che un docente prenda ore aggiuntive: di sicuro ne ha il diritto e sulle motivazioni personali o sugli effetti sulla didattica non mi sembra questa la sede per discutere.

Ritorno pero' sulla domanda iniziale: perche' i posti dell'organico di fatto non possono essere assegnati a docenti del potenziamento?
Per esempio classe "costruzioni" in esubero provinciale, un docente di potenziamento assegnato (come minimo). Spezzone di topografia non utilizzato nella mobilita' annuale. Il D.S. e' obbligato a chiamare dalle graduatorie di istituto o ci puo' piazzare uno dei docenti di costruzioni? Secondo me ci piazza il docente di costruzioni, anche in considerazione del fatto che l'organico dell'autonomia deve essere impegnato prioritariamente per garantire la didattica ordinaria. E ce lo piazza anche se sono piu' di 6 ore.

In quali altri casi potrebbe trovare applicazione il comma 79 della 107?
“Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”

Interpreto male?

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Messaggio Da kirserk Mar Mag 03, 2016 11:11 pm

valeria.delgammba ha scritto:Non entro nella questione se sia opportuno o meno che un docente prenda ore aggiuntive: di sicuro ne ha il diritto....

per fortuna che qualcuno lo dice... non ha mai sopportato il linciaggio morale che alcuni fanno nei confronti di chi accetta ore eccedenti

valeria.delgammba ha scritto: Ritorno pero' sulla domanda iniziale: perche' i posti dell'organico di fatto non possono essere assegnati a docenti del potenziamento?

quest'anno nella mia scuola al docente del potenziamento di lettere sono state affidate le 13 ore di una docente in part-time che è in malattia da gennaio e che non rientrerà più per quest'anno.

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Messaggio Da valeria.delgammba Mer Mag 04, 2016 5:25 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:I docenti del potenziamento non possono essere impiegati sull'organico di fatto.
In base a quale normativa? Personalmente ne sarei felice, ma se il d.s. assegna un docente del potenziamento a uno spezzone di organico di diritto che e' rimasto anche in organico di fatto e anche dopo la mobilita' annuale, che cosa gli si puo' contestare?

E se assegna ore di potenziamento per coprire una maternita' per due mesi? Una maternita' per tutto l'anno? Un part-time?

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Messaggio Da Ospite Mer Mag 04, 2016 5:48 pm

In base alla 107.
Formalmente l'impiego di un docente di potenziamento per coprire l'organico di fatto sottrae risorse alle finalità del potenziamento dell'offerta formativa. Può invece conferire - a mio parere - incarichi sull'organico di fatto come orario eccedente, purché si tratti di spezzoni non superiori alle 6 ore.
Inoltre può impiegare docenti di potenziamento in supplenze temporanee solo entro un massimo di 10 giorni. Sempre ai sensi della 107.

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Messaggio Da valeria.delgammba Mer Mag 04, 2016 5:58 pm

Il comma 79 allora quando potrebbe trovare applicazione? Solo in uno scambio tra docenti?

valeria.delgammba

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Messaggio Da Ospite Mer Mag 04, 2016 8:06 pm

valeria.delgammba ha scritto:Il comma 79 allora quando potrebbe trovare applicazione? Solo in uno scambio tra docenti?
A mio parere si applica solo per posti dell'organico di diritto che non sono stati coperti da trasferimenti su sede. Ad esempio, ipotizziamo che in una scuola siano stati concessi due posti, uno dell'organico di diritto e uno dell'organico di potenziamento. Iscritto nell'ambito, c'è però un solo docente. Il DS conferisce l'incarico a quel docente e deve prioritariamente impiegarlo sul posto dell'organico di diritto. Quello di potenziamento resta vacante e dovrà perciò essere assegnato ad un incarico a tempo determinato, procedura che presumibilmente si svolgerà ad anno scolastico iniziato.

Sui posti dell'organico di fatto - e mi riferisco a quelli formalmente risultanti come organico di fatto dopo la conclusione di tutte le operazioni di mobilità definitiva e annuale - la procedura corretta dovrebbe essere la seguente, in ordine cronologico:
1) assegnazione come ore eccedenti a docenti di ruolo in organico o per completamento a docenti a T.D. nominati dalle GAE
2) assegnazione a T.D. per scorrimento delle graduatorie di istituto (I, II, III fascia)
3) assegnazione ad un docente in organico nell'ambito dell'orario di potenziamento

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Messaggio Da valeria.delgammba Ven Mag 06, 2016 10:52 am

L'esistenza del punto 3 della tua procedura (anche se mi rincuora che venga dopo il punto 2, quindi senza penalizzare i precari in graduatoria d'istituto) mi pone le seguenti domande:
A - e' quindi possibile utilizzare le ore a disposizione di un docente di potenziamento anche per supplenze di piu' di 10 giorni (se non c'e' piu' nessuno in graduatoria, ok, ma comunque prima di eventuali messe a disposizione e senza richiedere ore aggiuntive... Quindi gratuitamente per lo stato.) ? In altre discussioni su questo forum si diceva che le sostituzioni per piu' di 10 giorni non possono essere affidati a docenti di potenziamento nemmeno in via residuale.
B - visto che non c'e' distinzione tra docente di potenziamento e docente in classe, anche quest'ultimo, se ha ora a disposizione puo' essere utilizzato per un incarico di OF rimasto scoperto (se le graduatorie sono esaurite)?

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Messaggio Da Ospite Ven Mag 06, 2016 1:24 pm

valeria.delgammba ha scritto:L'esistenza del punto 3 della tua procedura (anche se mi rincuora che venga dopo il punto 2, quindi senza penalizzare i precari in graduatoria d'istituto) mi pone le seguenti domande:
A - e' quindi possibile utilizzare le ore a disposizione di un docente di potenziamento anche per supplenze di piu' di 10 giorni (se non c'e' piu' nessuno in graduatoria, ok, ma comunque prima di eventuali messe a disposizione e senza richiedere ore aggiuntive... Quindi gratuitamente per lo stato.) ?  In altre discussioni su questo forum si diceva che le sostituzioni per piu' di 10 giorni non possono essere affidati a docenti di potenziamento nemmeno in via residuale.
B - visto che non c'e' distinzione tra docente di potenziamento e docente in classe, anche quest'ultimo, se ha ora a disposizione puo' essere utilizzato per un incarico di OF rimasto scoperto (se le graduatorie sono esaurite)?

A. Mi poni una domanda su un contesto non contemplato dalla normativa e quindi non sufficientemente normato. Finché esiste una graduatoria di istituto è doveroso scorrerla prima di incaricare un docente di potenziamento, perché ciò è vietato dalla legge. Le messe a disposizione sono un ambito privo di qualsiasi regolamentazione e si basano su un principio di fondo: la vacanza di un insegnamento è una situazione straordinaria e di emergenza a cui si deve far fronte quanto prima è possibile. Ed ecco che allora il dirigente scolastico si adopera, una volta esaurite le graduatorie, comprese quelle "vicinali", per individuare un docente in possesso dei requisiti per coprire quell'insegnamento vacante. Ed ecco che allora si ricorre a chi si è messo a disposizione per ricoprire eventuali incarichi di supplenza.
Le messe a disposizione sono fuori da qualsiasi regolamentazione. L'aver inviato una MAD non conferisce alcun diritto (al contrario dell'iscrizione in una graduatoria) offre solo un "suggerimento" ad un DS in cerca di supplenti.
In definitiva, la 107 vieta il conferimento di un incarico di supplenza oltre i 10 giorni, ma in condizioni di emergenza ritengo che sia del tutto lecito garantire comunque la copertura dell'orario curricolare in assenza di alternative. Quindi, se le graduatorie sono esaurite, se l'insegnamento resta vacante, ritengo che un DS che sottrae una risorsa al potenziamento dell'offerta formativa per garantire gli obiettivi minimi dell'offerta formativa - in assenza di alternative - non commetta alcun abuso.

B. Non esistono docenti con orario curricolare "a disposizione" a meno che non siano docenti in utilizzazione. In ogni caso, il DS può disporre l'impiego di un docente con ore a disposizione per completare l'organico di fatto. Questa disposizione è addirittura prioritaria sul conferimento di un incarico a tempo determinato.
Alcuni anni fa ero in utilizzazione su una COE con 10 ore in una sede, 3 ore di completamento in un'altra sede e 5 ore a disposizione (da svolgersi sede principale). Ad anno scolastico iniziato c'erano nella seconda se due ore vacanti. Il DS ha disposto il mio impiego su quelle due ore di cattedre sottraendo due ore alle cinque a disposizione.

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Messaggio Da madame077 Lun Mag 09, 2016 4:02 pm

Ok il docente di potenziamento potrebbe prendere uno spezzone di 6 h e lavorarne 24, ma il momento in cui prende 6 h di cattedra deve lasciare all istituto le 6 h di potenZiamento,altrimenti. PotenZiamento con il su ptof non avrebbe senso...

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Messaggio Da Ospite Lun Mag 09, 2016 4:09 pm

madame077 ha scritto:Ok il docente di potenziamento potrebbe prendere uno spezzone di 6 h e lavorarne 24, ma il momento in cui prende 6 h di cattedra deve lasciare all istituto le 6 h di potenZiamento,altrimenti. PotenZiamento con il su ptof non avrebbe senso...

Dove è scritto?

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Messaggio Da madame077 Lun Mag 09, 2016 4:38 pm

A rigor di logica va ad occupare due posti...potenziamento è un conto docenza un altro...se io non rispetto il ptof...e poi che facciamo,se tutti i potenziatori coprono gli spezzoni,chi copre le supplenze brevi?

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Messaggio Da valeria.delgammba Lun Mag 09, 2016 5:00 pm

Non mi sono molto chiari i post di Madame077.
Comunque penso che il rispetto dei ptof sia l'ultima delle preoccupazioni del miur: Il fatto che gli organici vadano definiti in base a esuberi e soprannumerari e il divieto di nominare supplenti su ore di potenziamento (salvo casi specifici e limitati) mi sembrano prove sufficienti per quanto affermo.

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Messaggio Da Ospite Lun Mag 09, 2016 7:34 pm

madame077 ha scritto:A rigor di logica va ad occupare due posti...potenziamento è un conto docenza un altro...se io non rispetto il ptof...e poi che facciamo,se tutti i potenziatori coprono gli spezzoni,chi copre le supplenze brevi?
Io credo che abbia le idee confuse, forse a causa di una domanda fuorviante da parte di valeria.delgammba.

Vediamo di chiarire.
Un docente incaricato nel potenziamento per un orario di 18 ore deve fare 18 ore di potenziamento e quello è l'orario che deve seguire obbligatoriamente per svolgere la funzione del potenziamento, fatto salvo l'eventuale impiego per supplenze temporanee entro il limite massimo di 10 giorni.

La normativa legislativa e contrattuale (DPR 417/74, art. 88 comma 4; DPR 209/87, art. 6 comma 2, DPR 399/89, art. 3 comma 10; CCNL 1995, art. 70) prevede però la possibilità, previa disponibilità del docente, che si presti attività lavorativa di insegnamento in orario settimanale eccedente sulle 18 ore (nel caso della secondaria) fino ad un massimo di 6 ore settimanali. Questa attività si svolge per sostituzione di colleghi assenti e per insegnamento in classi collaterali per tutto l'anno scolastico o fino all'eventuale nomina di un incaricato a tempo determinato.
Questo impiego è contemplato anche dall'attuale regolamentazione (di cui non conosco gli estremi), che sancisce che gli spezzoni fino a 6 ore non rientrino nelle disponibilità degli uffici scolastici provinciali per il conferimento di incarichi a T.D. dalle graduatorie a esaurimento.
Come sicuramente saprai, la disponibilità di questi spezzoni è di competenza del Dirigente Scolastico, il quale dovrà prioritariamente assegnarli come ore eccedenti sull'orario obbligatorio ai docenti in organico che hanno manifestato la loro disponibilità e solo in subordine a incarichi a T.D. dalle graduatorie di istituto.

Fino allo scorso anno, queste ore eccedenti erano prestate, volontariamente, da docenti di ruolo dell'organico di diritto. A partire dal prossimo anno, tra i docenti dell'organico dell'autonomia sono compresi anche quelli dell'organico di potenziamento. Dal momento che le norme che ho citato in precedenza sono tuttora vigenti e che la Legge 107/15 non riporta disposizioni che escludono i docenti del potenziamento da questa normativa, è sacrosanto che un docente del potenziamento possa manifestare la disponibilità a coprire insegnamenti dell'organico di fatto fino ad un massimo di 6 ore settimanali in eccedenza all'orario obbligatorio di 18 ore settimanali. A meno che non venga emanata una circolare ad hoc che vieti questa eventualità.

La Legge 107, invece, esclude implicitamente l'organico di fatto dalla copertura nell'ambito dell'orario previsto per il potenziamento, dal momento che l'organico dell'autonomia è composto dall'organico di diritto e dall'organico di potenziamento.

Implicitamente vengono anche meno i presupposti per l'applicazione della normativa pregressa che dispone l'impiego come orario eccedente per la sostituzione di docenti assenti. Infatti queste supplenze devono essere prioritariamente garantite dai docenti con orario a disposizione o da docenti del potenziamento nel limite delle 18 ore settimanali.

Quindi, facciamo un esempio pratico.
Un insegnante dell'A047 è incaricato per 18 ore nel potenziamento. Questo insegnante di rende disponibile per la copertura di 4 ore dell'organico di fatto come orario eccedente. In tutto farà 22 ore. Nell'ambito dell'orario di 18 ore dovrà essere impiegato per il potenziamento e le eventuali supplenze brevi. Nelle altre 4 ore farà l'insegnante curricolare. Qualora dovesse rendersi necessaria la disponibilità di un docente per la sostituzione di colleghi assenti in coincidenza di queste 4 ore, il "potenziatore" resterà in classe a fare le sue ore curricolari e a sostituire si manda un altro "potenziatore".

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