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Messaggio Da annavr84 Gio Set 22, 2016 7:07 pm

Promemoria primo messaggio :

Ciao a tutti. Avrei una domanda, perché qui non si capisce più nulla: in una scuola di Verona era rimasto disponibile uno spezzone da 10 ore di arte. Nella stessa scuola, è entrata in ruolo, grazie alla fase c di assunzioni, una docente a cui erano state assegnate 18 ore di potenziamento. Oggi, guardando sul sito della scuola, ho visto che le 10 ore di arte sono sparite:le hanno date alla docente neoassunta, sostituendole a 10 ore della sua cattedra di potenziamento, che sono state eliminate. È legale questa cosa? Dovranno mettere a supplenza le 10 ore di potenziamento? Grazie mille

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Messaggio Da silver76 Sab Set 24, 2016 12:37 pm

mara88 ha scritto:
giobbe ha scritto:
L'ALTRO POLO ha scritto:La 107 non lo prevede.. quindi non é legqle
Benissimo. Ora spiegami perché una marea di docenti, su questo stesso forum, sostiene che il DS può addirittuta togliere parte delle ore ad un docente già titolare sul curriculare per darle ad uno del potenziamento.

E in questa marea di docenti perchè non ce n'è uno in grado di citare testualmente la norma ?

C'è un altro topic, qui nella sezione riforme, dove le norme sono state citate eccome.

Viceversa non c'è chi possa citare leggi in vigore che vietino ai DS di distribuire le ore di potenziamento secondo la loro personale valutazione e che li obblighino ad assegnare a una certa categoria di docenti solo ore curricolari in classe e ad un'altra solo ore di potenziamento fuori dalla classe.

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Messaggio Da Ospite Sab Set 24, 2016 1:54 pm

silver76 ha scritto:
mara88 ha scritto:
giobbe ha scritto:
L'ALTRO POLO ha scritto:La 107 non lo prevede.. quindi non é legqle
Benissimo. Ora spiegami perché una marea di docenti, su questo stesso forum, sostiene che il DS può addirittuta togliere parte delle ore ad un docente già titolare sul curriculare per darle ad uno del potenziamento.

E in questa marea di docenti perchè non ce n'è uno in grado di citare testualmente la norma ?

C'è un altro topic, qui nella sezione riforme, dove le norme sono state citate eccome.

Viceversa non c'è chi possa citare leggi in vigore che vietino ai DS di distribuire le ore di potenziamento secondo la loro personale valutazione e che li obblighino ad assegnare a una certa categoria di docenti solo ore curricolari in classe e ad un'altra solo ore di potenziamento fuori dalla classe.
Come non c'è nessuna legge o normativa o nota ministeriale che dica chiaramente che l'insegnante già titolare di cattedra curriculare possa essere spostato sul potenziamento ad insindacabile giudizio del DS.
Se esiste per favore riportamela integralmente.

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Messaggio Da silver76 Sab Set 24, 2016 2:23 pm

giobbe ha scritto:
silver76 ha scritto:
mara88 ha scritto:
giobbe ha scritto:
L'ALTRO POLO ha scritto:La 107 non lo prevede.. quindi non é legqle
Benissimo. Ora spiegami perché una marea di docenti, su questo stesso forum, sostiene che il DS può addirittuta togliere parte delle ore ad un docente già titolare sul curriculare per darle ad uno del potenziamento.

E in questa marea di docenti perchè non ce n'è uno in grado di citare testualmente la norma ?

C'è un altro topic, qui nella sezione riforme, dove le norme sono state citate eccome.

Viceversa non c'è chi possa citare leggi in vigore che vietino ai DS di distribuire le ore di potenziamento secondo la loro personale valutazione e che li obblighino ad assegnare a una certa categoria di docenti solo ore curricolari in classe e ad un'altra solo ore di potenziamento fuori dalla classe.
Come non c'è nessuna legge o normativa o nota ministeriale che dica chiaramente che l'insegnante già titolare di cattedra curriculare possa essere spostato sul potenziamento ad insindacabile giudizio del DS.
Se esiste per favore riportamela integralmente.

Sai benissimo che l'ho già fatto.
Conosci d'altra parte benissimo il semplice assunto del principio di legalità, in base al quale si dà per permesso tutto ciò che la legge espressamente non vieta.
Sai benissimo anche che la qualifica "titolare su cattedra curricolare" non esiste. Attualmente la legislazione prevede titolari su scuola e titolari su ambito e la nota del 5 settembre, che ti ostini a ignorare o a considerare poco chiara, ne sancisce l'assoluta parità all'interno dell'organico dell'autonomia di ciascuna scuola.

In ogni caso qui la collega che ha aperto il thread sta chiedendo con chiarezza che qualcuno le indichi una legge da opporre al provvedimento della DS della scuola che ha affidato ad una docente del suo organico 10 ore residue, incorporandole con 8 di potenziamento. Tu puoi farlo?

DISCLAIMER: stavolta non cavartela con affermazioni del tipo "è tutto un casino", "con la 107 si naviga a vista": io ti ho riportato riferimenti precisi in base ai quali la DS secondo me PUO' dare corso a questo tipo di provvedimento. O dimostri che non è così, normativa alla mano (numero identificativo e anno di pubblicazione della legge, decreto, circolare, nota, quel che vuoi), oppure significa che la scelta della DS di cui qui si sta parlando è perfettamente legittima, con buona pace delle tue - condivisibili o meno - osservazioni personali.

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Messaggio Da annavr84 Sab Set 24, 2016 2:49 pm

OK, quindi silver76 mi stai dicendo che il DS può far sparire 10 ore di potenziamento e quindi non chiamare un supplente? È corretto? Grazie mille

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Messaggio Da annavr84 Sab Set 24, 2016 2:53 pm

Magari qualche amministratore può darci indicazioni più chiare..

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Messaggio Da silver76 Sab Set 24, 2016 3:00 pm

annavr84 ha scritto:OK, quindi silver76 mi stai dicendo che il DS può far sparire 10 ore di potenziamento e quindi non chiamare un supplente? È corretto? Grazie mille

No. Sto dicendo che il DS ha a disposizione 18 ore di potenziamento di arte e 10 ore "curricolari" della stessa materia, per un totale di 28 ore da affidare come meglio crede. Nel suo organico dell'autonomia c'è un docente neoassunto. Il DS a questo punto può:
A. Dare al docente le 18 ore di potenziamento e chiamare un supplente per le 10 ore curricolari.
B. Dare al docente le 10 ore curricolari + 8 ore di potenziamento e chiamare un supplente per le residue 10 ore di potenziamento.
C. Dare al docente, ad esempio, 4 ore curricolari + 14 ore di potenziamento e dare a supplenza le restanti ore curricolari + le restanti ore di potenziamento.

Mi pare di capire che il DS in questione abbia scelto l'opzione B, che poi è quella verso cui chiaramente lo spinge il complesso delle norme attualmente vigenti.
Fin qui non intravedo illeciti. Ne intravedrei se, data l'opzione B, non ci fosse una supplenza per le 10 ore di potenziamento residue, perché se così fosse il DS ridurrebbe senza motivo il contingente organico attribuito alla sua scuola.

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Messaggio Da annavr84 Sab Set 24, 2016 3:07 pm

OK. Quello che sta succedendo è proprio l'opzione D: le 10 ore residue di potenziamento non vengono messe a supplenza. Grazie delle info.

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Messaggio Da silver76 Sab Set 24, 2016 3:28 pm

annavr84 ha scritto:OK. Quello che sta succedendo è proprio l'opzione D: le 10 ore residue di potenziamento non vengono messe a supplenza. Grazie delle info.

In questo caso, più che alla scuola in questione, ti dovresti rivolgere direttamente all'USP, perché essendo 10 le ore "fantasma", cioè più di 6, è compito loro convocare per la copertura delle supplenze, almeno in prima battuta e se la GAE corrispondente non è esaurita.

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Messaggio Da annavr84 Sab Set 24, 2016 3:59 pm

Infatti. Settimana prossima sentirò l'usp. La mia GaE non è esaurita, quindi stiamo ancora attendendo le convocazioni da provveditorato. Grazie ancora

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Messaggio Da Cozza Sab Set 24, 2016 4:18 pm

annavr84 ha scritto:OK. Quello che sta succedendo è proprio l'opzione D: le 10 ore residue di potenziamento non vengono messe a supplenza. Grazie delle info.
Guarda che è quello che stava succedendo nella mia scuola.
Potenziamento su cattedra e altra cattedra potenziamento svanita nel nulla.. . Invece è arrivata, inaspettatamente, una ap!
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Messaggio Da Cozza Sab Set 24, 2016 6:00 pm

Così parrebbe. Ma da noi non si trattava di ore ma di cattedra intera.
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Messaggio Da Ospite Sab Set 24, 2016 6:06 pm

silver76 ha scritto:DISCLAIMER: stavolta non cavartela con affermazioni del tipo "è tutto un casino", "con la 107 si naviga a vista": io ti ho riportato riferimenti precisi in base ai quali la DS secondo me PUO' dare corso a questo tipo di provvedimento. O dimostri che non è così, normativa alla mano (numero identificativo e anno di pubblicazione della legge, decreto, circolare, nota, quel che vuoi), oppure significa che la scelta della DS di cui qui si sta parlando è perfettamente legittima, con buona pace delle tue - condivisibili o meno - osservazioni personali.
Allora, parto dal comma 79 della legge 107/2015 " 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.".
Quindi l'organico di potenziamento interessa i docenti assegnati su ambito territoriale per qualsiasi motivo. Chi è già titolare nella scuola sul curriculare e non chiede alcun trasferimento, né risulta soprannumerario, non è implicato nel potenziamento. Viceversa, i docenti già titolari sul curriculare che chiedono il trasferimento a domanda o d'ufficio perché soprannumerari possono essere assegnati su un posto curriculare o sul potenziamento, a discrezione del DS, non essendoci alcuna distinzione tra le due tipologie di posti nei trasferimenti.

C'è però una questione che sta creando scompiglio all'interno della scuole, ovvero la questione dell'organico dell'autonomia: secondo quanto ribadito dalla nota Miur N. 2852 del 5 settembre scorso, l'organico di diritto e quello di fatto andranno a conglobarsi in un un unico organico dell'autonomia, cancellando, in pratica, quella distinzione tra docenti curricolari e docenti del potenziamento.
A questo proposito già qualche sindacato ha denunciato ciò che sta avvenendo in diverse scuole dove si sta procedendo verso una gestione "flessibile" dell'organico. L'avvertimento che viene dato ai docenti di ruolo assunti prima dell'avvento della Buona S(cu)ola riguarda, soprattutto, la perdita della titolarità di sede: infatti, questa sarebbe la conseguenza se un docente decidesse di accettare uno spostamento sul potenziamento. Il sindacato sottolinea quanto scritto nella stessa legge 107 (comma 5) dove è previsto il mantenimento della titolarità di sede per i docenti assunti ante Buona S(cu)ola a meno che non partecipino volontariamente alla mobilità o perchè perdenti posto.
Quindi è logico e per niente corporativistico che i "vecchi" non accettino di essere spostati sul potenziamento.
C'è una forte contraddizione tra quanto contenuto nella legge 107 (netta distinzione dello stato giuridico dei docenti a seconda della fase in cui sono stati assunti) e quanto indicato, invece, dalla nuova nota Miur in cui si parla di un organico dell'autonomia all'interno del quale tutti i docenti finirebbero per perdere la titolarità di sede.
E' interesse dei docenti titolari a non dare la propria disponibilità allo spostamento sul "potenziamento" e a fare ricorso nel caso in cui la sottrazione di ore alle cattedre venisse disposta d'ufficio: nemmeno una decisione unanime del collegio dei docenti può obbligare un docente a questa soluzione che, tra l'altro, inquinerebbe anche il principio basilare della continuità didattica.
Nei primi collegi di settembre alcuni DS stanno tentando, spinti dal MIUR (attraverso le circolari 2805 dell’11/12/2015 e 2852.05-09-2016) di indurre i docenti dei Collegi a votare la diminuzione delle ore dei titolari di cattedra, onde distribuire le ore ai Docenti del cd. “potenziamento”. Se il Docente titolare di cattedra accettasse di essere “spostato” sul “potenziamento” perderebbe di fatto la titolarità con quanto ne conseguirebbe. Accettare significa eliminare ogni distinzione dentro l’ “organico dell’autonomia”: cosa gravissima e non prevista nemmeno dalla legge 107/2015 che, al comma 5, non elimina le graduatorie interne d’Istituto, né la “titolarità di sede” per i Docenti assunti in ruolo prima (i quali conservano la titolarità su scuola, decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto).
La L. 107/2015 differenzia di fatto lo stato giuridico dei docenti a seconda delle fasi di assunzione. La Circolare 2805 dell’11/12/2015 (atto amministrativo, giuridicamente di rango inferiore alla legge), nonché l’altra analoga e successiva, invece, di fatto, configurano un “organico dell’autonomia” nel quale TUTTI perderebbero la TITOLARITA’, proprio dando ai DS la possibilità di spostare i Docenti “TITOLARI” sul “POTENZIAMENTO” e quindi di fatto parificandoli al ‘potenziamento’ (primo passo per confinare TUTTI negli AMBITI TERRITORIALI).

Come vedi leggiamo le stesse cose ma le interpretiamo diversamente.



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Messaggio Da silver76 Sab Set 24, 2016 7:18 pm

giobbe ha scritto:
79 della legge 107/2015 " 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.".
Quindi l'organico di potenziamento interessa i docenti assegnati su ambito territoriale per qualsiasi motivo. Chi è già titolare nella scuola sul curriculare e non chiede alcun trasferimento, né risulta soprannumerario, non è implicato nel potenziamento. Viceversa, i docenti già titolari sul curriculare che chiedono il trasferimento a domanda o d'ufficio perché soprannumerari possono essere assegnati su un posto curriculare o sul potenziamento, a discrezione del DS, non essendoci alcuna distinzione tra le due tipologie di posti nei trasferimenti.

Stabilisci un nesso logico, fra il comma 79 della legge 107 e le tue deduzioni, che vedi solo tu. Nel comma 79 non si dice affatto che si debba procedere a un trattamento separato delle ore di potenziamento e delle ore curricolari, né che esistano diverse tipologie di docenti. Al contrario si afferma che con priorità devono essere assegnati ai docenti titolari su ambito i posti, comuni e di sostegno, "vacanti e disponibili". Addirittura si parla di "insegnamenti da impartire", quando si specifica che ai docenti titolari su ambito si possono attribuire incarichi relativi a classi di concorso per le quali risultino abilitati. L'espressione "posto di potenziamento" non ricorre nemmeno una volta nel comma citato. Semmai questo passaggio giustifica pienamente l'attribuzione di incarichi curricolari anche a quei docenti, in tutto e per tutto identici a me e te, che tu ti ostini a chiamare "potenziatori".

giobbe ha scritto:C'è però una questione che sta creando scompiglio all'interno della scuole, ovvero la questione dell'organico dell'autonomia: secondo quanto ribadito dalla nota Miur N. 2852 del 5 settembre scorso, l'organico di diritto e quello di fatto andranno a conglobarsi in un un unico organico dell'autonomia, cancellando, in pratica, quella distinzione tra docenti curricolari e docenti del potenziamento.

la nota 2852 non può cancellare nessuna distinzione, per il semplice fatto che la distinzione di cui parli non c'è mai stata. Non è presente nella 107 né ovviamente in nessun testo di legge precedente.

giobbe ha scritto:A questo proposito già qualche sindacato ha denunciato ciò che sta avvenendo in diverse scuole dove si sta procedendo verso una gestione "flessibile" dell'organico. L'avvertimento che viene dato ai docenti di ruolo assunti prima dell'avvento della Buona S(cu)ola riguarda, soprattutto, la perdita della titolarità di sede: infatti, questa sarebbe la conseguenza se un docente decidesse di accettare uno spostamento sul potenziamento. Il sindacato sottolinea quanto scritto nella stessa legge 107 (comma 5) dove è previsto il mantenimento della titolarità di sede per i docenti assunti ante Buona S(cu)ola a meno che non partecipino volontariamente alla mobilità o perchè perdenti posto.

Le preoccupazioni di "qualche sindacato", senza dubbio foriere di tessere, sono già state ampiamente analizzate, anche su questo forum, e smascherate come una solenne bufala. Da nessuna parte è scritto che "accettare" ore di potenziamento sia motivo di perdita di titolarità, al contrario, come tu stesso ricordi, la 107 garantisce la titolarità su scuola a tutti i docenti assunti col vecchio sistema, fino all'eventuale esubero. Non esiste nessun nesso fra la tipologia di incarico che il docente ricopre all'interno della scuola e la sua posizione nella graduatoria interna d'istituto, né il sistema delle graduatorie interne per l'individuazione del docente soprannumerario è stato in alcun modo modificato dalla legge 107.

giobbe ha scritto:Quindi è logico e per niente corporativistico che i "vecchi" non accettino di essere spostati sul potenziamento.
C'è una forte contraddizione tra quanto contenuto nella legge 107 (netta distinzione dello stato giuridico dei docenti a seconda della fase in cui sono stati assunti) e quanto indicato, invece, dalla nuova nota Miur in cui si parla di un organico dell'autonomia all'interno del quale tutti i docenti finirebbero per perdere la titolarità di sede.
E' interesse dei docenti titolari a non dare la propria disponibilità allo spostamento sul "potenziamento" e a fare ricorso nel caso in cui la sottrazione di ore alle cattedre venisse disposta d'ufficio: nemmeno una decisione unanime del collegio dei docenti può obbligare un docente a questa soluzione che, tra l'altro, inquinerebbe anche il principio basilare della continuità didattica.

La contraddizione fra legge 107 e nota 2852 è un'altra di quelle cose che vedi solo tu. La legge ha introdotto l'organico dell'autonomia, sostanzialmente aumentando i contingenti del vecchio organico di diritto attraverso l'innesto delle ore di potenziamento, la nota chiarisce, doverosamente, che tutti i docenti inclusi nell'organico dell'autonomia sono chiamati a sostenere gli obiettivi della scuola, espressi nel PTOF, con pari diritti e doveri, secondo le disposizioni e le distribuzioni di incarichi effettuate in piena autonomia, ai sensi del d.lgs 165/01, dal DS. Peraltro ti faccio notare che, proprio per effetto della lettera del medesimo dispositivo, nessuno, né il singolo docente, né il collegio dei docenti, è chiamato ad "accettare" o "non accettare" le disposizioni organizzative del DS.

giobbe ha scritto:Nei primi collegi di settembre alcuni DS stanno tentando, spinti dal MIUR (attraverso le circolari 2805 dell’11/12/2015 e 2852.05-09-2016) di indurre i docenti dei Collegi a votare la diminuzione delle ore dei titolari di cattedra, onde distribuire le ore ai Docenti del cd. “potenziamento”. Se il Docente titolare di cattedra accettasse di essere “spostato” sul “potenziamento” perderebbe di fatto la titolarità con quanto ne conseguirebbe. Accettare significa eliminare ogni distinzione dentro l’ “organico dell’autonomia”: cosa gravissima e non prevista nemmeno dalla legge 107/2015 che, al comma 5, non elimina le graduatorie interne d’Istituto, né la “titolarità di sede” per i Docenti assunti in ruolo prima (i quali conservano la titolarità su scuola, decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto).

i Ds che chiedono ai collegi docenti delibere circa l'assegnazione delle ore di potenziamento fanno molto male, perché impegnano i collegi in dibattiti e successive votazioni su una materia circa la quale il collegio non ha alcun potere, se non nella formulazione di criteri sempre e comunque inidonei a limitare le prerogative che sono conferite al DS dallo status dirigenziale. Ribadisco: a scuola gli incarichi non si accettano e non si rifiutano, semplicemente si ricoprono a seguito di determina del dirigente, e la determina assume in tutto e per tutto la qualità di ordine di servizio inappellabile.

giobbe ha scritto:La L. 107/2015 differenzia di fatto lo stato giuridico dei docenti a seconda delle fasi di assunzione. La Circolare 2805 dell’11/12/2015 (atto amministrativo, giuridicamente di rango inferiore alla legge), nonché l’altra analoga e successiva, invece, di fatto, configurano un “organico dell’autonomia” nel quale TUTTI perderebbero la TITOLARITA’, proprio dando ai DS la possibilità di spostare i Docenti “TITOLARI” sul “POTENZIAMENTO” e quindi di fatto parificandoli al ‘potenziamento’ (primo passo per confinare TUTTI negli AMBITI TERRITORIALI).

E' falso che la 107 abbia introdotto addirittura differenziazioni nello status giuridico fra docenti, come dimostra il fatto che tutti i docenti, immessi in qualsiasi momento firmano il medesimo contratto, informato dal medesimo CCNL. Ancora una volta non c'è quindi contraddizione alcuna, semmai piena continuità, fra la legge e la successiva nota.

In breve: non c'è differenziazione fra docenti, non c'è differenziazione gerarchica fra incarichi, non c'è nesso fra potenziamento e perdita della titolarità su scuola, non c'è limitazione al potere del DS, stabilito per legge 15 anni fa, di assegnare a chi vuole classi e attività di qualsiasi genere, c'è al contrario l'esplicitazione chiara e netta dell'esatto contrario di ciò che tu affermi.

Questo c'è e non c'è nella legge. Poi, in effetti, fuori dai testi di legge c'è anche un'altra cosa: l'evidente paura di qualcuno che il potenziamento, a dispetto del nome, costituisca un demansionamento della figura del docente (occuparsi di progetti è senza dubbio da molti vissuto come un'attività meno soddisfacente, o forse meno nobilitante, rispetto all'appioppare voti sui registri), e forse, a voler essere maligni, la volontà di qualcun altro di sentirsi superiore a qualche collega entrato in ruolo più tardi e che fino a ieri elemosinava supplenze sotto gli occhi dei colleghi di ruolo, che per lo meno potevano sentirsi sollevati - per una ventina di minuti almeno - dall'idea che c'è chi stava peggio di loro.

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Messaggio Da LetiziaF Sab Set 24, 2016 8:31 pm

ahhh dunque silver conferma che le ore devono essere date a supplenza, grazie

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Messaggio Da annavr84 Sab Set 24, 2016 10:25 pm

tellina ha scritto:
annavr84 ha scritto:OK. Quello che sta succedendo è proprio l'opzione D: le 10 ore residue di potenziamento non vengono messe a supplenza. Grazie delle info.
Guarda che è  quello che stava succedendo nella mia scuola.
Potenziamento su cattedra e altra cattedra potenziamento svanita nel nulla.. . Invece è  arrivata,  inaspettatamente,  una ap!
Da noi non ci sono ap per la mia CDC. Almeno, i vari file dell'usp a riguardo non includono la mia disciplina.

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Messaggio Da Ospite Sab Set 24, 2016 10:40 pm

A Silver76, tutto quello che tu dici vale SOLO per gli assunti e/o trasferiti su AMBITO. Adesso te l'ho spiegato con tanto di riferimenti legislativi e normativi. Facendoti pure capire che la nota del 5 settembre, in cui sembra cogliersi l'aspetto estensivo nella fusione delle varie tipologie di posti, è applicabile esclusivamente ai trasferiti su ambito. Ma a te questa distinzione proprio non piace, nonostante venga affermata nelle normative e/o leggi che tu stesso citi e dalle quali prendi solo e sempre la parte che ti torna utile.
Ma quando mai ho detto che i docenti hanno uno stato giuridico diverso? Ho sempre parlato di TIPOLOGIA di posto. Se sono titolare di Matematica in una scuola da dieci anni e arriva uno sul potenziamento della mia stessa classe di concorso il DS non può dare in tutto o in parte le mie ore curriculari a quello sul potenziamento senza il mio consenso. La cosa cambia aspetto e diventa come dici tu se chiedo il trasferimento in un'altra scuola (ora ambito) e l'ottengo. In questo caso il DS mi potrà far fare quello che gli pare. A regime, tra tot anni saremo tutti su ambito , quindi tutti "flessibili" sulle varie tipologie di posto e nelle mani del DS.
Il fatto che tutti i docenti hanno un contratto identico non c'azzecca proprio, perché non è questo il punto, lo vuoi capire? Anche l'insegnante di sostegno ha un contratto identico ed è un insegnante come gli altri, non per questo il DS può dare parte delle sue ore ad un altro insegnante che non sia di sostegno (non tirare ora in ballo la specializzazione perché ammetteresti implicitamente che gli insegnanti possono avere lo stesso status giuridico, lo stesso contratto ma prerogative diverse).
Poi ho detto che quest'anno il tutto è stato fatto talmente in fretta ed in modo confusionario che nulla è venuto fuori in modo coerente con i vari dettami. Tant'è che sul potenziamento i DS si stanno comportando tutti in modo diverso ed in perfetta antitesi tra loro, anche giuridica.
Tu non possiedi la verità, anche se cerchi di ostentarla. Fattene una ragione.

P.S. Si tratta tuttavia di una situazione transitoria perché, nel tempo, tutti si trasferiranno su ambito e quindi tutti saranno soggetti alla chiamata diretta da parte dei DS ed al contratto triennale. Lo scopo subdolo di questa Buona S(cu)ola è proprio questo, quello di rendere tutti gli insegnanti precari...
L'immissione in ruolo di circa 60.000 precari e' stato il coperchio sulla pentola che nascondeva la svendita delle certezze e la dignità di altri 700.000 docenti.
Peccato che gli insegnanti vanno avanti con il motto: "Io speriamo che me la cavo". Dignità signori, dignità!

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Messaggio Da silver76 Dom Set 25, 2016 1:59 pm

giobbe ha scritto:A Silver76, tutto quello che tu dici vale SOLO per gli assunti e/o trasferiti su AMBITO. Adesso te l'ho spiegato con tanto di riferimenti legislativi e normativi. Facendoti pure capire che la nota del 5 settembre, in cui sembra cogliersi l'aspetto estensivo nella fusione delle varie tipologie di posti, è applicabile esclusivamente ai trasferiti su ambito. Ma a te questa distinzione proprio non piace, nonostante venga affermata nelle normative e/o leggi che tu stesso citi e dalle quali prendi solo e sempre la parte che ti torna utile.!

Peccato che le citazioni di leggi che riporti esprimano con chiarezza esattamente il contrario di quanto tu affermi o desumi. tanto è vero che la ormai celebre nota del 5 settembre sottolinea in più punti che differenza di trattamento fra titolari su ambito e titolari su scuola non esistono.
Anzi, aggiunge questo:
Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utiliz- zati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimen- to dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute.

Addirittura nel medesimo documento si ricorda che la 107 ha abolito l'istituto dell'esonero del vicario del DS, proprio perché il vicario può essere sollevato dal lavoro nel classi, in tutto o in parte, grazie alle ore di potenziamento afferenti alla sua classe di concorso concesse all'organico dell'autonomia della sua scuola. Conosci tanti vicari neoimmessi in ruolo e pertanto titolari su ambito?

giobbe ha scritto:Ma quando mai ho detto che i docenti hanno uno stato giuridico diverso? Ho sempre parlato di TIPOLOGIA di posto.

Ci prendi in giro?

giobbe ha scritto:La L. 107/2015 differenzia di fatto lo stato giuridico dei docenti a seconda delle fasi di assunzione.

Questa cosa l'hai scritta tu stesso non più tardi di ieri. Mi fa piacere che te la sia rimangiata, essendo un'affermazione del tutto priva di riscontro in qualsiasi testo normativo vigente. Ti fa meno onore cercare di attribuirla alla cattiva comprensione del tuo interlocutore, ma pazienza.

giobbe ha scritto:Se sono titolare di Matematica in una scuola da dieci anni e arriva uno sul potenziamento della mia stessa classe di concorso il DS non può dare in tutto o in parte le mie ore curriculari a quello sul potenziamento senza il mio consenso.

Siccome anche questo è uno dei tuoi mantra sei pregato di argomentarlo per via concreta. Tira fuori la norma in cui si parla esplicitamente di "consenso" da parte del docente necessario al DS in fase di attribuzione degli incarichi. E' una richiesta precisa, che peraltro ti ho già rivolto. Se hai modo di soddisfarla fallo, senza menare il can per l'aia, semplicemente indicando la fonte normativa che sancisce questo passaggio, oltretutto cruciale, del nostro lavoro. "Se io sono titolare su scuola il DS non può attribuirmi ore di potenziamento, SENZA IL MIO CONSENSO, perché la legge X dice esattamente questo: citazione della legge che contenga la parola "consenso" o un suo sinonimo." Mi aspetto da parte tua una frase del genere, oppure ti chiedo di riformulare la tua posizione.

giobbe ha scritto:La cosa cambia aspetto e diventa come dici tu se chiedo il trasferimento in un'altra scuola (ora ambito) e l'ottengo. In questo caso il DS mi potrà far fare quello che gli pare. A regime, tra tot anni saremo tutti su ambito , quindi tutti "flessibili" sulle varie tipologie di posto e nelle mani del DS.

Stessa richiesta di prima: fuori la legge che impone al DS un trattamento differenziato per le diverse categorie di docenti e una conseguente limitazione delle sue prerogative di gestione del personale a seconda che si trovi di fronte un titolare su scuola oppure un titolare su ambito. A me risulta che il d.lgs. 165/01, che tu continui a ignorare, è costantemente richiamato, senza eccezioni e distinguo, tanto dalla 107 quanto dalle successive note applicative del MIUR. Dimostra, in maniera circostanziata, che invece il dispositivo di quel decreto è oggi da riferire solo a chi risulta o risulterà trasferito su ambito.

giobbe ha scritto:Il fatto che tutti i docenti hanno un contratto identico non c'azzecca proprio, perché non è questo il punto, lo vuoi capire? Anche l'insegnante di sostegno ha un contratto identico ed è un insegnante come gli altri, non per questo il DS può dare parte delle sue ore ad un altro insegnante che non sia di sostegno (non tirare ora in ballo la specializzazione perché ammetteresti implicitamente che gli insegnanti possono avere lo stesso status giuridico, lo stesso contratto ma prerogative diverse).

Esempio sbagliato. Il docente di sostegno è assunto su posto di sostegno e così recita il suo contratto. Un docente di matematica in un liceo è assunto per la classe di concorso A049, che sia stato assunto nel 2009 o nel 2015 il suo contratto dice invariabilmente che viene assunto su posto comune per la classe di concorso A049. Dimostra che, alla luce di questo contratto, il docente assunto nel 2009 è da considerare arruolato per l'espletamento delle attività curricolari di matematica e fisica, salvo suo esplicito consenso, mentre il docente assunto nel 2016 è assunto, anche solo prioritariamente, per l'espletamento delle attività di potenziamento.

giobbe ha scritto:Tu non possiedi la verità, anche se cerchi di ostentarla. Fattene una ragione.

Io non possiedo nessuna verità, cerco semplicemente di leggere le norme relative alla mia professione alla luce di ciò che c'è scritto, non di ciò che vorrei/mi piacerebbe/mi farebbe comodo che ci fosse scritto.

Al contrario tu ti sei presentato come un profondo conoscitore ed interprete della normativa scolastica, con esperienza quarantennale nel campo, sostenuta dai numerosi e autorevoli contributi scientifici di cui sei autore.
Ti sei quindi assunto una precisa responsabilità, all'interno di un forum di mutuo aiuto proprio su questioni del genere, perché chi legge i tuoi interventi può attribuire loro l'autorevolezza che tu stesso rivendichi per essi, magari decidendo di agire di conseguenza.
Nel tempo io ti ho sentito affermare che:
1. Docenti titolari su ambito e docenti titolari su scuola sono da impiegare in maniera differenziata.
2. Nessun docente titolare su scuola può essere impiegato su attività di potenziamento "senza suo esplicito consenso".
3. Il DS è tenuto a ottenere appunto consensi da parte dei singoli docenti titolari su scuola (ma non da quelli titolari su ambito) prima di procedere all'assegnazione definitiva degli incarichi.
4. Il docente titolare su scuola che "acconsentisse" alla propria assegnazione su attività non curricolari rischia la perdita della titolarità stessa e lo "scivolamento" dentro gli ambiti territoriali.

Sono affermazioni pesanti che finora, nonostante precise richieste in tal senso da parte mia e di altri utenti, non hai ancora sostenuto con le indispensabili e precise pezze d'appoggio normative ma solo attraverso tue deduzioni, peraltro non sempre chiare.

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Messaggio Da mara88 Dom Set 25, 2016 6:07 pm

annavr84 ha scritto:OK. Quello che sta succedendo è proprio l'opzione D: le 10 ore residue di potenziamento non vengono messe a supplenza. Grazie delle info.

Sì ma il DS in questo caso sta agendo CONTRO gli interessi della scuola e sta sottraendo una risorsa regolarmente assegnata che sarebbe stata retribuita dal MIUR e non certo di tasca sua ! Agire in questo modo non ha nessun senso nè vantaggio per nessuno.

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Messaggio Da Ospite Dom Set 25, 2016 7:29 pm

Silver76, buonanotte.

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