I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Promemoria primo messaggio :
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Ultima modifica di giobbe il Mer Set 28, 2016 11:56 am - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Ad ogni modo, il problema sollevato da Giobbe e da alcuni parlamentari non è di poco conto, perchè nessuno finora ha risolto un problema fondamentale:
Il DS X attribuisce, avendo il potere di farlo, la cattedra di potenziamento al titolare di sede e la "cattedra con cattedra" al titolare di ambito. Alla fine di quest'a.s. c'è una contrazione dell'OD: chi se ne va?
E se fra tre anni, invece, salta il posto in OP, che non viene riconfermato nel PTOF, con la stessa attribuzione di cui sopra, chi se ne va?
In altre parole, per individuare il perdente posto si segue il criterio del posto assegnato dal DS, o del tipo di titolarità, ovvero dell'organico al quale si appartiene all'interno dell'OA?
Forse molti temono l'applicazione del primo criterio, di qui tutta la mobilitazione sul rischio legato all'attribuzione su potenziamento dei titolari di sede.
Il DS X attribuisce, avendo il potere di farlo, la cattedra di potenziamento al titolare di sede e la "cattedra con cattedra" al titolare di ambito. Alla fine di quest'a.s. c'è una contrazione dell'OD: chi se ne va?
E se fra tre anni, invece, salta il posto in OP, che non viene riconfermato nel PTOF, con la stessa attribuzione di cui sopra, chi se ne va?
In altre parole, per individuare il perdente posto si segue il criterio del posto assegnato dal DS, o del tipo di titolarità, ovvero dell'organico al quale si appartiene all'interno dell'OA?
Forse molti temono l'applicazione del primo criterio, di qui tutta la mobilitazione sul rischio legato all'attribuzione su potenziamento dei titolari di sede.
Romado72- Messaggi : 3569
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Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Si è in sovrannumero a inizio anno, a prescindere dal tipo di posto che si è avuto l'anno precedente.
Il vuoto normativo è appunto sul fatto che non si capisce come debba essere gestita la graduatoria in base a tipi di titolarità diversi..
Il vuoto normativo è appunto sul fatto che non si capisce come debba essere gestita la graduatoria in base a tipi di titolarità diversi..
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Inizio o fine che sia, il problema è: il soprannumero con quale criterio viene stabilito?
Romado72- Messaggi : 3569
Data d'iscrizione : 29.07.13
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Non si sa, mi sa che altre risposte non ce ne sono:(Romado72 ha scritto:Inizio o fine che sia, il problema è: il soprannumero con quale criterio viene stabilito?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
arrubiu ha scritto:"il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza".
Secondo me qui non si intende cattedra nel senso di una singola cattedra anche perchè sappiamo bene che, anche se potenziamento, è il DS che decide in quali classi si insegna. Quindi nessuno è legato a una "cattedra".
La titolarità su cattedra è il sinonimo di quella che, almeno qui nel forum, chiamiamo "titolarità su scuola" (per differenziarla dalla "titolarità su ambito").
Inoltre, sempre sul pezzo del M5S non condivido questo:Da dove si deduce questa distinzione di stato giuridico?
emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti
Si parla solo di posti di potenziamento, "normali" e di sostegno. O sbaglio?
Per quanto riguarda non ho capito il punto dell'avvocato Barone. Cita il comma 85 che recita:Cosa c'entra questo con la questione di cui stiamo discutendo?
"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."
Di tutto quello che hai scritto, l'unica cosa che ha un senso, per me, è la questione della "titolarità su cattedra".
Ma se la si prende letteralmente già non ha senso perché nessuno è titolare di una cattedra, al massimo si è titolari in una scuola per una classe di concorso, dato che le cattedre (e quindi i posti) sono assegnati dal DS, non sono legati indissolubilmente a un docente.
PS: come vedi, se si argomenta, si discute senza problemi. Siccome si parla di interpretazione della legge, allora di commentano gli articoli di legge. Poi certo, non ho fatto studi giuridici, ma mi sembra neanche tu, quindi siamo pari:)
Condivido non solo le parole, ma anche le virgole!
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
concordo con arrubiu e con la condivisione di giovanna che concorda
crotone- Messaggi : 2242
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Probabilmente la vedo troppo semplice...Romado72 ha scritto:Ad ogni modo, il problema sollevato da Giobbe e da alcuni parlamentari non è di poco conto, perchè nessuno finora ha risolto un problema fondamentale:
Il DS X attribuisce, avendo il potere di farlo, la cattedra di potenziamento al titolare di sede e la "cattedra con cattedra" al titolare di ambito. Alla fine di quest'a.s. c'è una contrazione dell'OD: chi se ne va?
E se fra tre anni, invece, salta il posto in OP, che non viene riconfermato nel PTOF, con la stessa attribuzione di cui sopra, chi se ne va?
In altre parole, per individuare il perdente posto si segue il criterio del posto assegnato dal DS, o del tipo di titolarità, ovvero dell'organico al quale si appartiene all'interno dell'OA?
Forse molti temono l'applicazione del primo criterio, di qui tutta la mobilitazione sul rischio legato all'attribuzione su potenziamento dei titolari di sede.
Ma la normale graduatoria interna non esisterà più?
Chi sta in fondo, con meno punti. .. In casi simili diventerà il perdente posto a prescindere dalla posizione lavorativa ricoperta fino a quel momento, su potenziamento o su materia...
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
In effetti anche questa è una possibilità.tellina ha scritto:Probabilmente la vedo troppo semplice...Romado72 ha scritto:Ad ogni modo, il problema sollevato da Giobbe e da alcuni parlamentari non è di poco conto, perchè nessuno finora ha risolto un problema fondamentale:
Il DS X attribuisce, avendo il potere di farlo, la cattedra di potenziamento al titolare di sede e la "cattedra con cattedra" al titolare di ambito. Alla fine di quest'a.s. c'è una contrazione dell'OD: chi se ne va?
E se fra tre anni, invece, salta il posto in OP, che non viene riconfermato nel PTOF, con la stessa attribuzione di cui sopra, chi se ne va?
In altre parole, per individuare il perdente posto si segue il criterio del posto assegnato dal DS, o del tipo di titolarità, ovvero dell'organico al quale si appartiene all'interno dell'OA?
Forse molti temono l'applicazione del primo criterio, di qui tutta la mobilitazione sul rischio legato all'attribuzione su potenziamento dei titolari di sede.
Ma la normale graduatoria interna non esisterà più?
Chi sta in fondo, con meno punti. .. In casi simili diventerà il perdente posto a prescindere dalla posizione lavorativa ricoperta fino a quel momento, su potenziamento o su materia...
Però la domanda: se c'è contrazione di cattedre, chi va via? Quello che ha meno punti e quindi, nel caso l'abbia, perde la titolarità su cattedra per diventare titolare su ambito?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Embheè.. . Se c'è contrazione di cattedre sarebbe saltato anche prima della buona scuola no?!
E chi già ora è stato obbligato a fare domanda di mobilità causa perdita cattedra... È appunto finito negli ambiti...
E chi già ora è stato obbligato a fare domanda di mobilità causa perdita cattedra... È appunto finito negli ambiti...
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sì, potrebbe essere una delle opzioni in effetti.tellina ha scritto:Embheè.. . Se c'è contrazione di cattedre sarebbe saltato anche prima della buona scuola no?!
E chi già ora è stato obbligato a fare domanda di mobilità causa perdita cattedra... È appunto finito negli ambiti...
Forse anche la più "lineare".
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
tellina ha scritto:Embheè.. . Se c'è contrazione di cattedre sarebbe saltato anche prima della buona scuola no?!
E chi già ora è stato obbligato a fare domanda di mobilità causa perdita cattedra... È appunto finito negli ambiti...
esattamente. chi doveva saltare causa diminuizione classi sarebbe saltato cmq; l' unica differenza è che invece di finire in una sede precisa, finisce in un ambito
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Esatto. Se dopo tre anni il ptof non prevede più il potenziamento, salta il docente assunto su ambito (indipendentemente dal fatto che il ds gli abbia dato cattedra o potenziamento). Se invece c'è contrazione di organico, salta il docente su cattedra con minore punteggio (di nuovo indipendentemente dal fatto che il ds gli abbia dato cattedra o potenziamento). Ognuno quindi salta in base al ruolo in cui è stato assunto, non in base al ruolo che ha ricoperto. Quindi il ds ha facoltà di decidere come impiegare gli insegnanti, ma non di decidere chi va in mobilità, che invece è stabilito a priori dalla legge. Almeno, io la interpreto così. Su una cosa concordo con giobbe: è aberrante e scorretto che chi è stato assunto su cattedra in caso di contrazione di organico finisca negli ambiti, perchè se è stato assunto su cattedra sarebbe un suo diritto rimanerci. Trovo invece meno aberrante, anzi auspicabile, che tutti i docenti, vecchi e nuovi, condividano la possibilità di fare lezione o potenziamento.
Ps a titolo informativo per giobbe: io sono ibrida, un po' 107 e un po' no, in quanto assunta nel 2015 ma con le vecchie regole (fasi A e 0). Inoltre, nonostante sia titolare su cattedra, mi hanno messa su potenziamento perché sono entrata insieme a un'altra insegnante assunta appena un anno prima di me ma più anziana anagraficamente e che quindi si è presa la cattedra normale. Quindi non sono certo pro 107, figurati. Ma posso anche dire serenamente che se i miei colleghi più "anziani" (si fa per dire, ho superato i 40 e non sono più di primo pelo nemmeno io, ahimè) avessero accettato un po' di potenziamento, anziché bollare tutti i neoimmessi come paria della scuola, avrei visto rispettato anche il mio di diritto. Dico questo non per lamentarmi (in realtà la scuola in cui mi trovo mi piace parecchio e mi sta bene così), ma per sottolineare che a volte si guardano i propri diritti e si dà per scontato che gli altri non ne abbiano.
Ps a titolo informativo per giobbe: io sono ibrida, un po' 107 e un po' no, in quanto assunta nel 2015 ma con le vecchie regole (fasi A e 0). Inoltre, nonostante sia titolare su cattedra, mi hanno messa su potenziamento perché sono entrata insieme a un'altra insegnante assunta appena un anno prima di me ma più anziana anagraficamente e che quindi si è presa la cattedra normale. Quindi non sono certo pro 107, figurati. Ma posso anche dire serenamente che se i miei colleghi più "anziani" (si fa per dire, ho superato i 40 e non sono più di primo pelo nemmeno io, ahimè) avessero accettato un po' di potenziamento, anziché bollare tutti i neoimmessi come paria della scuola, avrei visto rispettato anche il mio di diritto. Dico questo non per lamentarmi (in realtà la scuola in cui mi trovo mi piace parecchio e mi sta bene così), ma per sottolineare che a volte si guardano i propri diritti e si dà per scontato che gli altri non ne abbiano.
Neuromante- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 24.07.15
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Il titolare su scuola in caso di contrazione di organico e supponendo che sia ultimo in graduatoria interna sarà costretto dalla scuola a fare domanda di mobilità. Nella domanda di mobilità condizionata potrebbe scegliere le scuole più vicine senza dover andare su ambito?
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Nella mia vecchia scuola, causa contrazione di uno degli indirizzi, due docenti sono risultati soprannumerari. Non sono passati agli ambiti, ma sono diventati direttamente docenti di potenziamento con titolarità nella scuola.
@melia- Messaggi : 4461
Data d'iscrizione : 12.07.15
Età : 64
Località : Padova
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Da te mi sarei aspettato più una risposta ai dubbi sollevati sulla soprannumerarietà....ma se tanto mi dà tanto...giovanna onnis ha scritto:arrubiu ha scritto:"il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza".
Secondo me qui non si intende cattedra nel senso di una singola cattedra anche perchè sappiamo bene che, anche se potenziamento, è il DS che decide in quali classi si insegna. Quindi nessuno è legato a una "cattedra".
La titolarità su cattedra è il sinonimo di quella che, almeno qui nel forum, chiamiamo "titolarità su scuola" (per differenziarla dalla "titolarità su ambito").
Inoltre, sempre sul pezzo del M5S non condivido questo:Da dove si deduce questa distinzione di stato giuridico?
emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti
Si parla solo di posti di potenziamento, "normali" e di sostegno. O sbaglio?
Per quanto riguarda non ho capito il punto dell'avvocato Barone. Cita il comma 85 che recita:Cosa c'entra questo con la questione di cui stiamo discutendo?
"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."
Di tutto quello che hai scritto, l'unica cosa che ha un senso, per me, è la questione della "titolarità su cattedra".
Ma se la si prende letteralmente già non ha senso perché nessuno è titolare di una cattedra, al massimo si è titolari in una scuola per una classe di concorso, dato che le cattedre (e quindi i posti) sono assegnati dal DS, non sono legati indissolubilmente a un docente.
PS: come vedi, se si argomenta, si discute senza problemi. Siccome si parla di interpretazione della legge, allora di commentano gli articoli di legge. Poi certo, non ho fatto studi giuridici, ma mi sembra neanche tu, quindi siamo pari:)
Condivido non solo le parole, ma anche le virgole!
Grazie per "anche le virgole" e il punto esclamativo. Di più non potevi.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Concordando con Arrubiu non volevo essere offensiva nei tuoi confronti, ma volevo appoggiare semplicemente le sue argomentazioni che mi sembrano corrette sotto tutti i punti di vista, anche in termini di cortesia ed educazione. Se avessi notato un tono sopra le righe o un modo offensivo di discutere con te non avrei concordato con lui con il modo di porsi, ma non mi pare che sia stato così.giobbe ha scritto:Da te mi sarei aspettato più una risposta ai dubbi sollevati sulla soprannumerarietà....ma se tanto mi dà tanto...giovanna onnis ha scritto:arrubiu ha scritto:"il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza".
Secondo me qui non si intende cattedra nel senso di una singola cattedra anche perchè sappiamo bene che, anche se potenziamento, è il DS che decide in quali classi si insegna. Quindi nessuno è legato a una "cattedra".
La titolarità su cattedra è il sinonimo di quella che, almeno qui nel forum, chiamiamo "titolarità su scuola" (per differenziarla dalla "titolarità su ambito").
Inoltre, sempre sul pezzo del M5S non condivido questo:Da dove si deduce questa distinzione di stato giuridico?
emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti
Si parla solo di posti di potenziamento, "normali" e di sostegno. O sbaglio?
Per quanto riguarda non ho capito il punto dell'avvocato Barone. Cita il comma 85 che recita:Cosa c'entra questo con la questione di cui stiamo discutendo?
"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."
Di tutto quello che hai scritto, l'unica cosa che ha un senso, per me, è la questione della "titolarità su cattedra".
Ma se la si prende letteralmente già non ha senso perché nessuno è titolare di una cattedra, al massimo si è titolari in una scuola per una classe di concorso, dato che le cattedre (e quindi i posti) sono assegnati dal DS, non sono legati indissolubilmente a un docente.
PS: come vedi, se si argomenta, si discute senza problemi. Siccome si parla di interpretazione della legge, allora di commentano gli articoli di legge. Poi certo, non ho fatto studi giuridici, ma mi sembra neanche tu, quindi siamo pari:)
Condivido non solo le parole, ma anche le virgole!
Grazie per "anche le virgole" e il punto esclamativo. Di più non potevi.
Non sono d'accordo con quanto dici Giobbe, come non lo è Arrubiu, ma questo non credo che possa essere considerato offensivo nei tuoi confronti e sai bene che non rientra nel mio modo di fare e di discutere
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Questo mi è chiaro. Ma la domanda che sta sollevando dubbi è un'altra.giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Esempio: in una scuola sono presenti tre titolari su A051 e ci sono altre 2 cattedre disponibili sempre A051, una su posto comune e una sul potenziamento. Arrivano due docenti della stessa provincia che hanno cambiato ambito a causa del trasferimento a domanda. Dopo due anni si perde una cattedra. Se ho capito bene la dovrebbe perdere uno dei due arrivati da ambito, secondo la loro graduatoria dei perdenti posto.
Ma anche quest'ultima ipotesi non è sicura perché hanno ricevuto tutti e due la chiamata diretta e, con i poteri dati al DS, questi potrebbe anche individuare autonomamente il perdente posto, senza fare alcuna graduatoria.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
no andrà in ambito e parteciperà alla selezione diretta dei DS.gianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
La cattedra curriculare non ha durata triennale...miky73 ha scritto:dubito fortemente che si possa verificare la perdita di un posto triennale prima della scadenza naturale del contratto triennale. allo scadere decide il DS. nessuna graduatorie per gli incaricati triennali.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
miky73 ha scritto:gianniesposit ha scritto:giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?
no andrà in ambito e parteciperà alla selezione diretta dei DS.
Giovanna Onnis ce lo confermi anche tu? Grazie in anticipo.
Ultima modifica di gianniesposit il Sab Ott 01, 2016 7:14 pm - modificato 2 volte.
gianniesposit- Messaggi : 1208
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