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Dubbi sul comma 85 della legge 107/2015

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Messaggio Da MWM Ven Nov 04, 2016 4:09 pm

In attesa dell'uscita delle FAQ ministeriali sul potenziamento, vorrei esprimere qualche dubbio sul senso del famoso c. 85 della l. 107/2015; dubbi rispetto ai quali chiedo il vostro aiuto.

Il testo del comma, nella sua parte sostanziale, recita:
"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente  scolastico  puo'  effettuare  le  sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia".

Sembrerebbe tutto abbastanza chiaro: in caso di supplenze brevi, il DS può utilizzare i docenti in organico presso il suo istituto per la sostituzione dei supplenti, senza dunque dover incaricare nuovi docenti dalle graduatorie di istituto. È bene sottolineare tuttavia che, all'interno dell'organico dell'autonomia (composto da organico di diritto e da organico di potenziamento), il comma non afferma che queste sostituzioni dovranno essere effettuate dai docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di potenziamento, piuttosto che da docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di diritto (anche perché i posti dell'organico assegnati potrebbero essere ibridi - le cosiddette "cattedre miste", formate da ore curricolari e ore di potenziamento).

Quali docenti dell'organico dell'autonomia saranno dunque impiegati nelle sostituzioni? Evidentemente i docenti che, pur essendo in servizio, non sono impegnati in attività didattiche. Per avvalersi della possibilità concessa dal comma 85, risparmiando sui pagamenti e sul lavoro richiesto dall'assegnazione di supplenze brevi, il DS ha dunque interesse a che ci siano docenti in servizio non impegnati in attività didattiche. Ora, poiché i docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di diritto hanno di norma tutte le ore di servizio contrattualmente previste impegnate in attività didattiche, nelle sostituzioni potranno essere più facilmente impiegati i docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di potenziamento (o ore di potenziamento, nel caso di cattedre miste) e tanto più facilmente quanto meno saranno impegnati in attività didattiche.

Ecco dunque che il comma 85 sembra generare un conflitto di interessi per il DS: l'interesse al risparmio di risorse (finanziarie e lavorative), il quale richiede che vi siano docenti a cui sono stati assegnati posti di potenziamento che siano in servizio ma non siano impegnati in attività didattiche, si scontra con l'interesse al potenziamento dell'offerta formativa, il quale richiede invece che i docenti incaricati del potenziamento in servizio siano impegnati in attività didattiche.

A questo punto mi chiedo: non è che la prima parte del comma 85, laddove pone una condizione per l'impiego dei docenti dell'organico dell'autonomia nelle sostituzioni ("Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7"), intenda risolvere questo possibile conflitto con l'indicazione di una priorità tra potenziamento dell'offerta formativa e risparmio di risorse o, quanto meno, con l'indicazione che il docente impegnato nella sostituzione (solitamente, per quanto detto prima, un docente a cui è stato assegnato un posto di potenziamento) dovrà portare avanti i progetti di potenziamento e non supplire il docente assente nell'insegnamento a questi affidato? Come altro interpretare quella condizione?

MWM

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Messaggio Da mac67 Ven Nov 04, 2016 5:10 pm

MWM ha scritto:... all'interno dell'organico dell'autonomia (composto da organico di diritto e da organico di potenziamento), il comma non afferma che queste sostituzioni dovranno essere effettuate dai docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di potenziamento, piuttosto che da docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di diritto

Non esiste l'organico di diritto e l'organico dell'autonomia. Esiste un solo organico: quello dell'autonomia.

mac67

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Messaggio Da MWM Sab Nov 05, 2016 12:48 am

avidodinformazioni ha scritto:Nessun conflitto.

Il DS ha una scuola con, ad esempio, necessità di 36 ore cattedra ovvero di 2 docenti; gli viene assegnato un terzo docente e quindi dispone di 54 ore cattedra di cui 18 per potenziamento.

Fin qui lui non ha deciso nulla quindi nessun conflitto.

Ora lui può decidere se Giovanni potenzia ed Ermengarda fa cattedra o viceversa, ma di sicuro ha 18 ore di potenziamento.

Se Filippo si assenta per 9 giorni il docente "libero" chiunque sia, può sostituirlo.
Se ha scelto di suddividere il potenziamento potrà attingere a due insegnanti con maggiore flessibilità.

Il DS ha quindi interesse a spezzettare il potenziamento e distribuirlo, ma se deve fare altre considerazioni può anche non farlo.

Le altre considerazioni possono essere del tipo Giovanni è cagionevole e preferisco si ammali un potenziatore; Ermengarda è bravissima e preferisco che insegni a tempo pieno; Filippo me le ha fatte girare l'anno scorso e lo voglio "punire" col potenziamento.

Sono tutte cose che può fare (l'ultima non la deve dichiarare apertamente altrimenti è mobbing, ma se non è scemo lo fa senza dirlo).

Il conflitto sta nel fatto che, quando è in servizio, il potenziatore (a tempo pieno o parziale) se ha il compito di potenziare l'offerta formativa allora dovrebbe essere impegnato in attività didattica e non essere a disposizione per eventuali supplenze, mentre se ha il compito di sostituire e far così risparmiare risorse deve essere a disposizione e non già impegnato in altra attività didattica.


Ultima modifica di MWM il Sab Nov 05, 2016 2:26 pm - modificato 2 volte.

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Messaggio Da MWM Sab Nov 05, 2016 1:00 am

mac67 ha scritto:
MWM ha scritto:... all'interno dell'organico dell'autonomia (composto da organico di diritto e da organico di potenziamento), il comma non afferma che queste sostituzioni dovranno essere effettuate dai docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di potenziamento, piuttosto che da docenti a cui sono stati assegnati posti dell'organico di diritto

Non esiste l'organico di diritto e l'organico dell'autonomia. Esiste un solo organico: quello dell'autonomia.

Sì, d'accordo. Quanto dicevo sopra evidentemente fa propria l'idea che l'organico una volta detto "di diritto" fa parte dell'organico dell'autonomia, il quale è composto complessivamente dai posti comuni o curricolari e dai posti di sostegno (il vecchio organico di diritto) e dai posti di potenziamento dell'offerta formativa (il nuovo organico di potenziamento). E ora siamo al punto di partenza: il contenuto di questa precisazione, già implicito in quanto ho detto sopra, non cambia di una virgola il senso delle mie considerazioni. Il punto è che un docente a cui sia stato assegnato un posto comune (ovvero insegnamenti curricolari) non può, di norma, fare sostituzioni che generino un risparmio perché il suo orario di servizio è completamente dedicato ad attività didattiche curricolari. Lo stesso non si può dire del docente a cui sia stato assegnato un posto di potenziamento, poiché questi potrà essere impiegato nelle sostituzioni nella misura in cui non è impegnato in attività didattiche progettuali. Quindi quanto più interesse c'è ad avere docenti disponibili per le sostituzioni, tanto meno interesse c'è per avere docenti impegnati in attività didattiche progettuali non curricolari.

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Messaggio Da MWM Sab Nov 05, 2016 6:14 pm

avidodinformazioni ha scritto:
MWM ha scritto:Il conflitto sta nel fatto che, quando è in servizio, il potenziatore (a tempo pieno o parziale) se ha il compito di potenziare l'offerta formativa allora dovrebbe essere impegnato in attività didattica e non essere a disposizione per eventuali supplenze, mentre se ha il compito di sostituire e far così risparmiare risorse deve essere a disposizione e non già impegnato in altra attività didattica.
L'attività di potenziamento è certamente attività didattica, ma le attività didattiche non sono tutte uguali; ci sono quelle curricolari e quelle aggiuntive, le prime sono di serie A e le seconde di serie B.

Il DS può rinunciare a didattica di serie B per garantire una sostituzione, ad esempio perchè non ha avuto il tempo di nominare un supplente (per nominare i supplenti ci vuole tempo).

La sicurezza (sorveglianza) è preminente anche rispetto alla didattica di seria A, figurati rispetto a quella di serie B.

Bene. Come ti spieghi allora che la facoltà di utilizzare per le sostituzioni i docenti dell'organico dell'autonomia (ovvero qualsiasi docente in servizio presso l'istituzione scolastica) è concessa "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al  comma 7"? Che senso ha questa clausola?

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Messaggio Da MWM Sab Nov 05, 2016 6:28 pm

avidodinformazioni ha scritto:Ti ricordo che i DS non pagano le supplenze con i fondi della scuola; le paga il MIUR, quindi quando il DS non nomina un supplente a pagamento non è perchè vuole risparmiare, bensì per altre ragioni (sbattimento di cercare il sostituto).

Ti ricordo che avevo già richiamato queste "altre ragioni" nel mio primo intervento:

MWM ha scritto:Per avvalersi della possibilità concessa dal comma 85, risparmiando sui pagamenti e sul lavoro richiesto dall'assegnazione di supplenze brevi, il DS [...]

Ecco dunque che il comma 85 sembra generare un conflitto di interessi per il DS: l'interesse al risparmio di risorse (finanziarie e lavorative)

Che poi il risparmio di spesa pubblica non abbia alcun peso nelle scelte dei DS, soprattutto quando quaesta spesa può essere loro imputata come nel caso delle supplenze brevi, è una tua tesi che richiederebbe una giustificazione più ampia della semplice ossevazione che le supplenze brevi non gravano sui fondi della scuola. Ma si tratta evidentemente di una questione per un altro topic.

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Messaggio Da mac67 Sab Nov 05, 2016 9:22 pm

avidodinformazioni ha scritto:Ti ricordo che i DS non pagano le supplenze con i fondi della scuola; le paga il MIUR, quindi quando il DS non nomina un supplente a pagamento non è perchè vuole risparmiare, bensì per altre ragioni (sbattimento di cercare il sostituto).

Non dimentichiamo che non si possono chiamare supplenti per assenze brevi (se non sbaglio, sotto i 10 giorni).

E' evidente che la sorveglianza delle classi scoperte ha la priorità dello svolgimento del potenziamento (che tra l'altro, avviene in orario extracurricolare, quindi non c'è incompatibilità temporale, a differenza delle lezioni curricolari).

Mi pare che MWM stia sollevando una questione inesistente. In un istituto ci sono, mettiamo, 500 ore settimanali di lezioni curricolari; le 18 ore settimanali di lavoro in classe (curcciolari o di potenziamento non importa) fanno un totale di 580. Ecco che ogni settimana ci sono 80 ore di servizio potenzialmente dirottabili, per le superiori esigenze di sorveglianza, alle supplenze invece che al potenziamento. Senza contare che magari un giorno un DS si renderà conto che è ora di organizzare meglio queste "supplenze da badanti".

Del resto, se al mattino lezione non se ne fa, che c'è da potenziare? Come dice un mio collega: "dove non si fa l'ordinario, è inutile pensare allo straordinario".

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Messaggio Da MWM Dom Nov 06, 2016 10:00 am

mac67 ha scritto:
avidodinformazioni ha scritto:Ti ricordo che i DS non pagano le supplenze con i fondi della scuola; le paga il MIUR, quindi quando il DS non nomina un supplente a pagamento non è perchè vuole risparmiare, bensì per altre ragioni (sbattimento di cercare il sostituto).

Non dimentichiamo che non si possono chiamare supplenti per assenze brevi (se non sbaglio, sotto i 10 giorni).

E' evidente che la  sorveglianza delle classi scoperte ha la priorità dello svolgimento del potenziamento (che tra l'altro, avviene in orario extracurricolare, quindi non c'è incompatibilità temporale, a differenza delle lezioni curricolari).

Mi pare che MWM stia sollevando una questione inesistente. In un istituto ci sono, mettiamo, 500 ore settimanali di lezioni curricolari; le 18 ore settimanali di lavoro in classe (curcciolari o di potenziamento non importa) fanno un totale di 580. Ecco che ogni settimana ci sono 80 ore di servizio potenzialmente dirottabili, per le superiori esigenze di sorveglianza, alle supplenze invece che al potenziamento. Senza contare che magari un giorno un DS si renderà conto che è ora di organizzare meglio queste "supplenze da badanti".

Del resto, se al mattino lezione non se ne fa, che c'è da potenziare? Come dice un mio collega: "dove non si fa l'ordinario, è inutile pensare allo straordinario".

Il tuo calcolo funziona solo se il docente incaricato del potenziamento è in servizio in orario curricolare. Ma se è in servizio in orario curricolare allora le attività di potenziamento non possono essere programmate in orario extracurricolare. Vice versa, se il docente a cui è affidato il potenziamento svolge l'attività didattica di potenziamento in orario extracurricolare, non ci saranno docenti disponibili per le sostituzioni in orario curricolare. In effetti, dunque, le cose sarebbero semplici come illustrato dal tuo calcolo e non ci sarebbe (quasi) alcun problema, solo se i progetti di potenziamento venissero attivati e venissero svolti in orario curricolare. Perché, ripeto, se invece i progetti di potenziamento vengono attivati e l'attività di potenziamento viene svolta in orario extracurricolare, allora il docente a cui è affidata l'attività di potenziamento non è in servizio in orario curricolare e dunque non ci sono ore "dirottabili" per le sostituzioni. Le ore "dirottabili" per le sostituzioni ci sono solo se qualche docente in almeno qualcuna delle sue 18 ore per cui dovrebbe essere contrattualmente in servizio in attività didattiche non è impegnato in attività didattiche programmate, ma è di fatto a disposizione per sostituzioni ovvero attività didattiche non programmate. E qui, fondamentalmente, sta l'inghippo.

In conclusione, non solo non è vero che il potenziamento debba avvenire sempre in orario extracurricolare, ma parrebbe che se ci si vuole avvalere della facoltà concessa dal comma 85, il potenziamento debba sempre avvenire in orario curricolare. Ciò è possibile grazie alla flessibilità oraria concessa dell'autonomia che consente di ridurre fino al 20% del monte ore annuale di ogni disciplina curricolare. Ma implica anche che l'unico modo di conciliare attività programmate di potenziamento e sostituzioni sia di impiegare nelle sostituzioni i docenti a cui sono affidati gli insegnamenti curricolari e che vedono questi insegnamenti ridotti nel monte ore per lasciare spazio alle attività di potenziamento. L'alternativa è di attivare le attività di potenziamento e svolgerle, sempre o per lo più, in tempi non programmati ossia nel corso delle sostituzioni (se ce ne sono). (Non attivare le attività di potenziamento e usare i posti di potenziamento solo per le sostituzioni è, ovviamente, un abuso).


Ultima modifica di MWM il Dom Nov 06, 2016 10:11 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da mac67 Dom Nov 06, 2016 10:07 am

MWM ha scritto:
mac67 ha scritto:
avidodinformazioni ha scritto:Ti ricordo che i DS non pagano le supplenze con i fondi della scuola; le paga il MIUR, quindi quando il DS non nomina un supplente a pagamento non è perchè vuole risparmiare, bensì per altre ragioni (sbattimento di cercare il sostituto).

Non dimentichiamo che non si possono chiamare supplenti per assenze brevi (se non sbaglio, sotto i 10 giorni).

E' evidente che la  sorveglianza delle classi scoperte ha la priorità dello svolgimento del potenziamento (che tra l'altro, avviene in orario extracurricolare, quindi non c'è incompatibilità temporale, a differenza delle lezioni curricolari).

Mi pare che MWM stia sollevando una questione inesistente. In un istituto ci sono, mettiamo, 500 ore settimanali di lezioni curricolari; le 18 ore settimanali di lavoro in classe (curcciolari o di potenziamento non importa) fanno un totale di 580. Ecco che ogni settimana ci sono 80 ore di servizio potenzialmente dirottabili, per le superiori esigenze di sorveglianza, alle supplenze invece che al potenziamento. Senza contare che magari un giorno un DS si renderà conto che è ora di organizzare meglio queste "supplenze da badanti".

Del resto, se al mattino lezione non se ne fa, che c'è da potenziare? Come dice un mio collega: "dove non si fa l'ordinario, è inutile pensare allo straordinario".

Il tuo calcolo funziona solo se il docente incaricato del potenziamento è in servizio in orario curricolare. Ma se è in servizio in orario curricolare allora le attività di potenziamento non possono essere programmate in orario extracurricolare. Vice versa, se il docente a cui è affidato il potenziamento svolge l'attività didattica di potenziamento in orario extracurricolare, non ci saranno docenti disponibili per le sostituzioni in orario curricolare. In effetti, dunque, le cose sarebbero semplici come illustrato dal tuo calcolo e non ci sarebbe (quasi) alcun problema, solo se i progetti di potenziamento venissero attivati e venissero svolti in orario curricolare. Perché, ripeto, se invece i progetti di potenziamento vengono attivati e l'attività di potenziamento viene svolta in orario extracurricolare, allora il docente a cui è affidata l'attività di potenziamento non è in servizio in orario curricolare e dunque non ci sono ore "dirottabili" per le sostituzioni. Le ore "dirottabili" per le sostituzioni ci sono solo se qualche docente in almeno qualcuna delle sue 18 ore per cui dovrebbe essere contrattualmente in servizio in attività didattiche non è impegnato in attività didattiche programmate, ma è di fatto a disposizione per sostituzioni ovvero attività didattiche non programmate. E qui, fondamentalmente, sta l'inghippo.

In conclusione, non solo non è vero che il potenziamento debba avvenire sempre in orario extracurricolare, ma parrebbe che se ci si vuole avvalere della facoltà concessa dal comma 85, il potenziamento debba sempre avvenire in orario curricolare. Ciò è possibile grazie alla flessibilità oraria concessa dell'autonomia che consente di ridurre fino al 20% del monte ore annuale di ogni disciplina curricolare. Ma implica anche che l'unico modo di conciliare potenziamento e sostituzioni sia di impiegare nelle sostituzioni i docenti a cui sono affidati gli insegnamenti curricolari e che vedono questi insegnamenti ridotti nel monte ore per lasciare spazio alle attività di potenziamento.

Ma no. Il collega Rossi è malato per una settimana. Il collega Bianchi, che ha 18 ore di potenziamento extracurricolari, per quella settimana non fa potenziamento e invece sostituisce il collega Rossi.

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Messaggio Da MWM Dom Nov 06, 2016 10:20 am

mac67 ha scritto:Ma no. Il collega Rossi è malato per una settimana. Il collega Bianchi, che ha 18 ore di potenziamento extracurricolari, per quella settimana non fa potenziamento e invece sostituisce il collega Rossi.

A me pare che la clausola iniziale del comma 85 ("tenuto conto...") abbia esattamente la funzione di impedire questa opzione e, in generale, di squalificare l'idea che l'attività didattica di potenziamento sia sacrificabile di fronte alle esigenze di sostituzione di un docente assente. A questo punto aspettiamo le imminenti delucidazioni del MIUR.

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Messaggio Da MWM Dom Nov 06, 2016 10:38 am

Come accennavo fin dal mio primo intervento, la clausola potrebbe anche semplicemente voler indicare l'opportunità di sfruttare le sostituzioni di docenti assenti per le attività di potenziamento. Ma non mi pare autorizzi a svolgere le attività di potenziamento solo nel corso delle sostituzioni, perché è evidente che in questo caso il potenziamento sarebbe offerto in modo piuttosto casuale e difficilmente programmabile.

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Messaggio Da MWM Dom Nov 06, 2016 8:06 pm

Sarà... Vediamo se le FAQ del MIUR faranno maggior chiarezza a questo riguardo.

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