Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
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Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
ART. 53.
(Personale della scuola).
1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
(Personale della scuola).
1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
franco71 ha scritto:Quindi, come era stato preventivato, le cattedre in più serviranno per avvicinare (soprattutto) gli assunti con la 107. Mi sembra di capire che 1) le nuove GE riguardano solo infanzia e primaria, in virtù dei nuovi inserimenti; 2) Il nuovo potenziamento dovrebbe favorire le cdc penalizzate in precedenza (matematica, inglese ..). Giusto?
Per chi è rimasto in Ge, con le dovute distinzioni di cdc e regione, un'altra tegola in testa.
penso che andrà a mobilità la quota che di solito ( 50%?) va a mobilità, non si tratterebbe di una nuova mobilità stroardinaria
enricat- Messaggi : 2079
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
L'emendamento è stato già approvato, per cui rimarrà così fino all'approvazione della LdB a meno di (impossibili) cambiamenti in aula.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
franco71 ha scritto:Lo spero anch'io, comunque si tratta pur sempre di una "deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia". Insomma il governo sta rincorrendo in tutti i modi gli assunti con la 107, e che magari voteranno in larga parte no al referendum.
Per voi lì al Nord, la situazione la vedo comunque meglio che qui giù.
sì, già che abbiano derogato al vincolo triennale non è giusto nei confronti di chi non ha fatto domanda, ma pazienza, sapevamo anche che le cose potevano cambiare, certo cambia tutto a favore loro... basta che la mobilità torni a percentuali normali
enricat- Messaggi : 2079
Data d'iscrizione : 27.11.10
Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Fatemi capire, si parla di GAE riaperte per infanzia e primaria inserendo,ad esempio, i diplomati magistrali con una differenziazione di punteggio rispetto ai laureati di SFP? Ho capito male?!
malvasia- Messaggi : 21
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Quel "quota parte" dei posti disponibili riferito alla mobilità sarà il 50%, il 70, il 25? chissà, strano non indicarlo adesso anche se verrà probabilmente sancito nel contratto di mobilità.
royalstefano- Messaggi : 6279
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
A questo punto sono curioso di sapere come sarà il contratto: si chiederà per la mobilità una provincia e poi in ordine la preferenze sugli ambiti? O la regione e poi gli ambiti? O direttamente solo ambiti "sparsi"?
arrubiu- Moderatore
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Secondo me provincia e poi ambiti.arrubiu ha scritto:A questo punto sono curioso di sapere come sarà il contratto: si chiederà per la mobilità una provincia e poi in ordine la preferenze sugli ambiti? O la regione e poi gli ambiti? O direttamente solo ambiti "sparsi"?
royalstefano- Messaggi : 6279
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Credo sia la cosa più probabile ma potrebbero anche "tentarsi" la regione. Dubito il singolo ambito.royalstefano ha scritto:Secondo me provincia e poi ambiti.arrubiu ha scritto:A questo punto sono curioso di sapere come sarà il contratto: si chiederà per la mobilità una provincia e poi in ordine la preferenze sugli ambiti? O la regione e poi gli ambiti? O direttamente solo ambiti "sparsi"?
arrubiu- Moderatore
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
avvocatodeldiavolo ha scritto:Per quanto riguarda l'art.7, avremo nuovi giratori di pollici nelle sale professori.
Per il resto si ride per non piangere; prima mandano la gente a casino, poi fanno di tutto per farla rientrare....ma si decidessero una volta per tutte!
Se invece di denigrare continuamente i posti aggiuntivi perché tu hai avuto un DS che non voleva mandarti in classe in AP leggessi bene il comma (e non l'articolo...) eviteresti certe brutte figure.
gugu- Messaggi : 39712
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Se fissano una % per la mobilità su base regionale, potrebbe accadere che in una provincia tutti i posti saranno dati alla mobilità, in un'altra nessuno. Tutto regolare se non ci fossero le gae PROVINCIALI con % di ruoli a loro spettanti.arrubiu ha scritto:Credo sia la cosa più probabile ma potrebbero anche "tentarsi" la regione. Dubito il singolo ambito.royalstefano ha scritto:Secondo me provincia e poi ambiti.arrubiu ha scritto:A questo punto sono curioso di sapere come sarà il contratto: si chiederà per la mobilità una provincia e poi in ordine la preferenze sugli ambiti? O la regione e poi gli ambiti? O direttamente solo ambiti "sparsi"?
royalstefano- Messaggi : 6279
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Scusate ma, escludendo l'anno scorso, la mobilità non era sempre al 50 %? Voi pensate che potrebbero modificare la %? Se aumentasserlo la percentuale al sud la situazione sarebbe veramente critica per le immissioni in ruolo, o mi sbaglio?
Filosofo80- Messaggi : 1216
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Visto che ci sono 25.000 posti in più dovrebbero almeno per quest'anno diminuire le percentuali.
gugu- Messaggi : 39712
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Rispetto al 100 o al 50?gugu ha scritto:Visto che ci sono 25.000 posti in più dovrebbero almeno per quest'anno diminuire le percentuali.
arrubiu- Moderatore
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Al 50%.
In ogni caso visto che rischiamo di avere la LdB approvata da un governo e poi applicata da un altro è difficile ipotizzare cosa potrebbe succedere (laddove il governo successivo avesse già in mente di applicare corposi tagli al personale già dal 2017 bloccherebbe gran parte di questi nuovi posti).
In ogni caso visto che rischiamo di avere la LdB approvata da un governo e poi applicata da un altro è difficile ipotizzare cosa potrebbe succedere (laddove il governo successivo avesse già in mente di applicare corposi tagli al personale già dal 2017 bloccherebbe gran parte di questi nuovi posti).
gugu- Messaggi : 39712
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Scusa, forse è il sabato pomeriggio:)gugu ha scritto:Al 50%.
In ogni caso visto che rischiamo di avere la LdB approvata da un governo e poi applicata da un altro è difficile ipotizzare cosa potrebbe succedere (laddove il governo successivo avesse già in mente di applicare corposi tagli al personale già dal 2017 bloccherebbe gran parte di questi nuovi posti).
Mobilità a meno del 50 o assunzioni a meno del 50?
arrubiu- Moderatore
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Alla mobilità meno del 50%.
Alle assunzioni anche lo 0%; nessuno può impedire la Miur di non effettuare assunzione, basta dimostrare l'indisponibilità economica.
Alle assunzioni anche lo 0%; nessuno può impedire la Miur di non effettuare assunzione, basta dimostrare l'indisponibilità economica.
gugu- Messaggi : 39712
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Scusami, non ti seguo.gugu ha scritto:Alla mobilità meno del 50%.
Alle assunzioni anche lo 0%; nessuno può impedire la Miur di non effettuare assunzione, basta dimostrare l'indisponibilità economica.
Se ci sono 100 posti disponibili dici che potrebbero non assegnarli comunque tutti?
arrubiu- Moderatore
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Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Potrebbero non autorizzare assunzioni. Questo può accadere ogni anno, nonostante i posti vacanti.
royalstefano- Messaggi : 6279
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Ok, perfetto, ma allora i 100 posti vanno a mobilità, immagino..
arrubiu- Moderatore
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Località : Casteddu70
Re: Emendamento Malpezzi: nuovi posti, nuova mobilità straordinaria, nuove GE, nuovo organico potenziamento
Sì, possono non assegnarli, come è sempre successo prima del 2015 con le aliquote.
Più il governo nuovo si sposterà a destra meno saranno i nuovi ruoli (Gelmini e Moratti docent).
Più il governo nuovo si sposterà a destra meno saranno i nuovi ruoli (Gelmini e Moratti docent).
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
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