riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
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PinoPino
raucci giuseppina
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riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
salve , sono un insegnante al suo primo inserimento di riserva n ........... dunque, ero in possesso di incarico annuale 2010 2011 e per iscrivermi al collocamento della massima occupazione mi sono licenziata intorno al 19 maggio 2011 poi ho fatto domanda per l'inserimento della riseva N nella graduatoria inserendo il certificato di invalidità più l'iscrizione al collocamento della massima occupazione avvenuta intorno al 20 maggio 2011 ............... ora la mia richiesta è stata rigettata inquanto la dottoressa che valuta le domande sul provveditorato ha dichiarato che dovevo avere l'iscrizione al collocamento della massima occupazione da 6 a 8 mesi prima di chiedere la riserva.......... ora volevo sapere se tutto ciò era vero visto che sul provveditorato è stata citata una fantomatica sentenza senza numero e se potevo avere qualche riferimento di legge da potergli sbattere sotto il muso prima dell'uscita delle graduatorie definitive ......... se è possibile vorrei sapere come fare per denunciare anche la dottoressa personalmente grazie in anticipo per la risposta e alla prossima
raucci giuseppina- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
La signora del provveditore è a digiuno di norme, è ignorante in materia e cosa ben più grave confonde i fischi con i fiaschi. La sentenza che lei cita è quasi certamente la sentenza del TAR Puglia Sez. II, 23/02/2011, n. 348 che recita cose ben diverse da quelle affermate dalla zelante impiegata. Testualmente:
"Ai fini della formazione della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento degli incarichi nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria, nei confronti degli invalidi civili, il requisito della disoccupazione può essere mantenuto dopo aver accettato una proposta di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo per un periodo superiore ad otto mesi anche nel caso di incarico di supplenza per un insegnante scolastico, con conseguente diritto al riconoscimento della riserva come inabile."
Con sentenza 23 febbraio 2011 n. 348, la Seconda Sezione del T.A.R. Puglia, Lecce, ha affrontato il caso della conservazione della riserva di posti nelle graduatorie scolastiche, per la quale con ordinanza del 30 luglio 2009 n. 1962 aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 4 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, sostituito dall’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, interpretato nel senso di attribuire la perdita del diritto alla riserva quale invalido civile, per mancanza del concorrente requisito di disoccupazione, anche in ipotesi di accettazione di un incarico di supplenza scolastica superiore a otto mesi. Con ordinanza della Corte Costituzionale dell’8 luglio 2010 n. 251, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, occorrendo integrare le questioni prospettate con quanto disposto dall’art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a tenore del quale la sussistenza dello stato di disoccupazione, necessaria al momento della domanda di partecipazione al concorso, non è più richiesta al momento dell’assunzione dell’incarico.
Ciò posto e sulla base dell’orientamento espresso sul punto dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con decisione del 3 maggio 2010 n. 2517, i giudici pugliesi hanno condiviso l’orientamento secondo cui la duplice valenza funzionale delle graduatorie permanenti di consentire l’accesso a incarichi temporanei e, contestualmente, risolvere nel tempo le posizioni precarie dei docenti interessati, va mantenuta ferma anche per i lavoratori disabili, che non devono vedersi privati, con l’accettazione di incarichi in ogni caso caratterizzati da temporaneità, del diritto primario di accedere alla stabile occupazione nella quota di posti loro riservata. In tal modo è garantito che la normativa sulla collocazione al lavoro dei disabili sia applicata, nella materia scolastica, senza condurre a situazioni che si porrebbero in contrasto con la finalità di tutela dei lavoratori e con il principio di uguaglianza.
Sulla base di tali considerazioni, è stato precisato che, in ipotesi del genere, si conserva il diritto alla riserva dei posti, non dovendosi ritenere cessato lo stato di disoccupazione sul solo presupposto che l’insegnante abbia conseguito un incarico provvisorio di supplenza superiore a 8 mesi.
Ed ancora:
Il conferimento di un incarico annuale determina autonomamente il venir meno dello stato di disoccupazione. Il caso riguarda un invalido civile iscritto negli elenchi speciali di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68, al quale era stata negata la riserva di posti quale invalido civile (N) in quanto, alla data di presentazione della domanda, occupato con contratto a termine annuale.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, ha rigettato l’appello del ricorrente
confermando che lo status di disoccupato viene meno anche se il contratto a termine prevede una retribuzione complessivamente inferiore al limite reddituale previsto dalla lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 181/2000.
Poi c'è anche:
Consiglio di Stato Segretario generale N. 3615 (Risposta a nota del 12.11.1004) Oggetto: Quesito in merito alla applicabilità della legge 68 del 12/03/99 in materia di requisito di disoccupazione per i riservatari dei concorsi pubblici.
Se non hanno la supplenza annuale non perdono la disoccupazione
Supplenti disabili, sì all’iscrizione al collocamento
(Consiglio di Stato 11616/2004)
I docenti precari che non hanno la supplenza annuale, non perdono lo stato di disoccupazione. Anche se sono titolari di incarichi di supplenza temporanea. E dunque, possono iscriversi all’ufficio di collocamento come se fossero disoccupati, in modo tale da ottenere il riconoscimento della riserva dei posti nelle graduatorie permanenti. È quanto si evince da un parere emesso dalla seconda sezione del Consilgio di Stato, reso noto in questi giorni. La pronuncia interviene a chiarire l’annosa questione su cosa debba intendersi per stato di disoccupazione. Requisito, questo, necessario per potersi iscrivere ai centri per l’impiego, per poi accedere alle agevolazioni previste per il collocamento al lavoro dei disabili.(20 giugno 2005)
Qui trovi la legge guida/base per quello che riguarda i disabili e la collocabilità degli stessi al lavoro e la loro iscrizione alle categorie protette:
http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/lex/legge68
http://www.wikilabour.it/%28X%281%29S%281qjj4c45bfhwzu454caomfqj%29%29/Default.aspx?Page=Collocamento%20obbligatorio&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/BiblioRete/allegati/accesso_disabili_pubblico_impiego.pdf
http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=b&d=4400,4300&c=4002
http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml
http://www.vincenzobrancatisano.it/articoli/riserve.htm
"Ai fini della formazione della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento degli incarichi nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria, nei confronti degli invalidi civili, il requisito della disoccupazione può essere mantenuto dopo aver accettato una proposta di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo per un periodo superiore ad otto mesi anche nel caso di incarico di supplenza per un insegnante scolastico, con conseguente diritto al riconoscimento della riserva come inabile."
Con sentenza 23 febbraio 2011 n. 348, la Seconda Sezione del T.A.R. Puglia, Lecce, ha affrontato il caso della conservazione della riserva di posti nelle graduatorie scolastiche, per la quale con ordinanza del 30 luglio 2009 n. 1962 aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 4 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, sostituito dall’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, interpretato nel senso di attribuire la perdita del diritto alla riserva quale invalido civile, per mancanza del concorrente requisito di disoccupazione, anche in ipotesi di accettazione di un incarico di supplenza scolastica superiore a otto mesi. Con ordinanza della Corte Costituzionale dell’8 luglio 2010 n. 251, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, occorrendo integrare le questioni prospettate con quanto disposto dall’art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a tenore del quale la sussistenza dello stato di disoccupazione, necessaria al momento della domanda di partecipazione al concorso, non è più richiesta al momento dell’assunzione dell’incarico.
Ciò posto e sulla base dell’orientamento espresso sul punto dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con decisione del 3 maggio 2010 n. 2517, i giudici pugliesi hanno condiviso l’orientamento secondo cui la duplice valenza funzionale delle graduatorie permanenti di consentire l’accesso a incarichi temporanei e, contestualmente, risolvere nel tempo le posizioni precarie dei docenti interessati, va mantenuta ferma anche per i lavoratori disabili, che non devono vedersi privati, con l’accettazione di incarichi in ogni caso caratterizzati da temporaneità, del diritto primario di accedere alla stabile occupazione nella quota di posti loro riservata. In tal modo è garantito che la normativa sulla collocazione al lavoro dei disabili sia applicata, nella materia scolastica, senza condurre a situazioni che si porrebbero in contrasto con la finalità di tutela dei lavoratori e con il principio di uguaglianza.
Sulla base di tali considerazioni, è stato precisato che, in ipotesi del genere, si conserva il diritto alla riserva dei posti, non dovendosi ritenere cessato lo stato di disoccupazione sul solo presupposto che l’insegnante abbia conseguito un incarico provvisorio di supplenza superiore a 8 mesi.
Ed ancora:
Il conferimento di un incarico annuale determina autonomamente il venir meno dello stato di disoccupazione. Il caso riguarda un invalido civile iscritto negli elenchi speciali di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68, al quale era stata negata la riserva di posti quale invalido civile (N) in quanto, alla data di presentazione della domanda, occupato con contratto a termine annuale.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, ha rigettato l’appello del ricorrente
confermando che lo status di disoccupato viene meno anche se il contratto a termine prevede una retribuzione complessivamente inferiore al limite reddituale previsto dalla lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 181/2000.
Poi c'è anche:
Consiglio di Stato Segretario generale N. 3615 (Risposta a nota del 12.11.1004) Oggetto: Quesito in merito alla applicabilità della legge 68 del 12/03/99 in materia di requisito di disoccupazione per i riservatari dei concorsi pubblici.
Se non hanno la supplenza annuale non perdono la disoccupazione
Supplenti disabili, sì all’iscrizione al collocamento
(Consiglio di Stato 11616/2004)
I docenti precari che non hanno la supplenza annuale, non perdono lo stato di disoccupazione. Anche se sono titolari di incarichi di supplenza temporanea. E dunque, possono iscriversi all’ufficio di collocamento come se fossero disoccupati, in modo tale da ottenere il riconoscimento della riserva dei posti nelle graduatorie permanenti. È quanto si evince da un parere emesso dalla seconda sezione del Consilgio di Stato, reso noto in questi giorni. La pronuncia interviene a chiarire l’annosa questione su cosa debba intendersi per stato di disoccupazione. Requisito, questo, necessario per potersi iscrivere ai centri per l’impiego, per poi accedere alle agevolazioni previste per il collocamento al lavoro dei disabili.(20 giugno 2005)
Qui trovi la legge guida/base per quello che riguarda i disabili e la collocabilità degli stessi al lavoro e la loro iscrizione alle categorie protette:
http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/lex/legge68
http://www.wikilabour.it/%28X%281%29S%281qjj4c45bfhwzu454caomfqj%29%29/Default.aspx?Page=Collocamento%20obbligatorio&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/BiblioRete/allegati/accesso_disabili_pubblico_impiego.pdf
http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=b&d=4400,4300&c=4002
http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml
http://www.vincenzobrancatisano.it/articoli/riserve.htm
PinoPino- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 27.08.10
grazie pinopino
ti ringrazio pinopino ........... nello specifico io avevo l'incarico annuale ma all'atto della domanda ero disoccupata e iscritta al collocamento della massima occupazione perche questa dottoressa mi rigetta la riserva dicendo che dovevo essere disoccupata dai 6 agli 8 mesi prima????????
raucci giuseppina- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
Scusami ma non poteva mica rigettartela... hai fatto il reclamo?
Tu per essere inserita con riserva devi essere iscritta al collocamento obbligatorio (quello per gli invalidi) e avere l'invalidità superiore al 46% all'atto della presentazione della domanda. Altri requisiti non sono richiesti.
Gli 8 mesi di solito si riferiscono all'anzianità di disoccupazione, cioè al fatto che - anche se stai lavorando - mantieni l'anzianità di disoccupazione se non lavori più di otto mesi oppure se guadagni meno di una certa cifra (che non ti so dire perchè cambia, una volta era circa 8000 euro lordi annui). Quindi ci sono alcune sentenze che hanno dato ragione a persone che, pur lavorando, risultavano comunque iscritte formalmente al collocamento obbligatorio perchè guadagnavano meno della cifra annua suddetta oppure da meno di otto mesi.
Quello che ti consiglio io è di fare reclamo formale, se non l'hai già fatto (entro 5 giorni dall'uscita delle graduatorie provvisorie).
Se non te lo accolgono l'unica cosa che puoi fare è il ricorso (le modalità sono scritte sul bando delle GE) e se lo vinci poi potrai anche chiedere i danni personalmente a chi te li ha arrecati (se dimostri che è per dolo o colpa grave e il funzionario nonostante sapesse ti ha fatto un danno).
Tu per essere inserita con riserva devi essere iscritta al collocamento obbligatorio (quello per gli invalidi) e avere l'invalidità superiore al 46% all'atto della presentazione della domanda. Altri requisiti non sono richiesti.
Gli 8 mesi di solito si riferiscono all'anzianità di disoccupazione, cioè al fatto che - anche se stai lavorando - mantieni l'anzianità di disoccupazione se non lavori più di otto mesi oppure se guadagni meno di una certa cifra (che non ti so dire perchè cambia, una volta era circa 8000 euro lordi annui). Quindi ci sono alcune sentenze che hanno dato ragione a persone che, pur lavorando, risultavano comunque iscritte formalmente al collocamento obbligatorio perchè guadagnavano meno della cifra annua suddetta oppure da meno di otto mesi.
Quello che ti consiglio io è di fare reclamo formale, se non l'hai già fatto (entro 5 giorni dall'uscita delle graduatorie provvisorie).
Se non te lo accolgono l'unica cosa che puoi fare è il ricorso (le modalità sono scritte sul bando delle GE) e se lo vinci poi potrai anche chiedere i danni personalmente a chi te li ha arrecati (se dimostri che è per dolo o colpa grave e il funzionario nonostante sapesse ti ha fatto un danno).
eulalia- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 11.05.11
ho fatto reclamo
il reclamo è stato fatto ma purtroppo anche se ancora nulla è ufficiale in via ufficiosa i suoi collaboratori mi hanno comunicato l'esito negativo del mio reclamo vorrei riuscire a fare qualcosa prima delle graduatorie definitive ma non so veramente cosa.........
raucci giuseppina- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
raucci giuseppina ha scritto:il reclamo è stato fatto ma purtroppo anche se ancora nulla è ufficiale in via ufficiosa i suoi collaboratori mi hanno comunicato l'esito negativo del mio reclamo vorrei riuscire a fare qualcosa prima delle graduatorie definitive ma non so veramente cosa.........
Allora, innanzitutto ti consiglio di correre da un sindacato prima che le graduatorie siano pubblicate. Una volta pubblicate non puoi fare nulla.
Però voglio cercare di aiutarti. Sei sicura che non ti abbiano riconosciuto la riserva per i motivi che hai scritto prima? Non è che c'è qualche problema nei requisiti?
Mi spiego meglio: la tua invalidità di che percentuale è? Rientri nella legge 68/99? Hai avuto l'iscrizione al collocamento mirato? Non quello normale ma quello obbligatorio, riservato a chi ha la legge 68/99.
Scusa se ti faccio delle domande scontate...
eulalia- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 11.05.11
risposta
allora ho il 50 % e sono iscritta al collocamento mirata per disabili e purtroppo il sindacato a cui mi sono rivolta non mi ha dato molte soddisfazioni............. non so davvero cosa fare!
raucci giuseppina- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
parlane con un avvocato
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
raucci giuseppina ha scritto:allora ho il 50 % e sono iscritta al collocamento mirata per disabili e purtroppo il sindacato a cui mi sono rivolta non mi ha dato molte soddisfazioni............. non so davvero cosa fare!
Devi citare il dm di aggiornamento delle graduatorie. E' lì che è scritto quello che devi avere (oltre che nelle note del modello che abbiamo compilato). E c'è scritto che devi essere iscritta al collocamento obbligatorio e invalida allo scadere dei termini di domanda. Non c'è scritto da quanto tempo! Questo è un sopruso.
Prova a cambiare sindacato, portagli il dm. Il bando è quello che dice che caratteristiche devi avere, è un bando e tu devi rispettarlo e anche l'Usp.
Poi vai all'Usp e porta una lettera scritta con le tue motivazioni e citando le parti del bando che ti interessano (riferisciti anche al reclamo che hai fatto, perchè se no dopo 5 giorni non è valido) e pretendi che ti rispondano per iscritto, è un tuo diritto. Se ti dicono che non lo fanno mandaglielo per raccomandata A/R, saranno costretti almeno a protocollarlo (naturalmente fanne una copia da tenere).
Ti devi sbrigare, perchè se pubblicano le definitive, l'unica cosa che puoi fare è ricorso con un avvocato (durano anni e ci spendi i soldi, non so quanto possa convenire...) e comunque la lettera che ti ho detto e il reclamo ti serviranno anche per l'eventuale ricorso.
Comunque è assurda questa situazione, in che razza di Usp sei capitata?
Un abbraccio e spero che riuscirai a convincerli
eulalia- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 11.05.11
è ALLUCINANTE
RAGAZZI è ALLUCINANTE MI HA CONFERMATO L'ESCLUSIONE DALLA RISERVA E QUEL KE è PEGGIO NON MI HA ANCORA COMUNICATO UFFICIALMENTE IL XKè è ASSURDO SE C'è UN GIORNALISTA TRA VOI FACCIA UN ARTICOLO è DAVVERO ALLUCINANTE NON HO PAROLE ORA MI TOCCA FARE RICORSO CHIEDERò DANNI MORALI ALLA DOTTORESSA
raucci giuseppina- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.07.11
Re: riserva N e disoccupazione da più di 8 mesi: è vero?
altro caso simile...
forse potreste mettervi in contatto
https://www.orizzontescuolaforum.net/t18478-chiarimento-riserve-n#178169
forse potreste mettervi in contatto
https://www.orizzontescuolaforum.net/t18478-chiarimento-riserve-n#178169
filbos- Messaggi : 912
Data d'iscrizione : 08.09.10
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