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Messaggio Da fechia55 Mer Nov 16, 2016 2:22 pm

salve,è possibile chiedere le dimissioni in anno di prova durante l'aspettativa?
grazie

fechia55

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Messaggio Da fradacla Mer Nov 16, 2016 8:27 pm

Il personale della scuola ha una finestra temporale predeterminata per le dimissioni, la stessa prevista per le domande di pensionamenti, generalmente intorno a febbraio. Le dimissioni hanno effetto dal settembre successivo.

Detto questo, siccome nessuno può obbligarti a restare in servizio, puoi presentare la tua domanda di dimissioni quando vuoi. Il DS la respingerà, presumibilmente, perché fuori tempo. Tu ribadisci che rinunci al ruolo e non ti presenti più in servizio.
Naturalmente questo va fatto se si è maturata la ferma intenzione di non avere più niente a che fare con la scuola. Ci si mette nella posizione di essere assenti ingiustificati.
IMHO
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Messaggio Da batschool Mer Set 06, 2017 11:21 am

Ma per chi è in periodo di prova non bastano solo 2 mesi di preavviso, come da art. 23 CCNL, cioè se voglio finire a 31 dicembre, devo presentare entro fine ottobre?
Se potete chiarire, ciao grazie

batschool

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Messaggio Da Davide Mer Set 06, 2017 1:27 pm

Puoi anche non presentarti più. Sarai assente ingiustificata e licenziata.
Davide
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Messaggio Da batschool Mer Set 06, 2017 3:50 pm

Davide ha scritto:Puoi anche non presentarti più. Sarai assente ingiustificata e licenziata.
quali sono poi (alcune delle) conseguenze? non puoi più presentarti in un incarico pubblico?


batschool

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Messaggio Da Davide Mer Set 06, 2017 7:07 pm

Non lo so. Attendiamo altri utenti...
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Messaggio Da donadoni Mer Set 06, 2017 7:42 pm

Come funziona la richiesta di dimissioni dall’insegnamento?

Se stai leggendo questo articolo con interesse, probabilmente fai parte di coloro che hanno scelto di cambiare vita: lascerai la scuola per intraprendere nuove avventure.

Cosa significa e cosa comporta, precisamente, rassegnare le dimissioni? Per semplificare il discorso abbiamo fatto ricorso alla definizione proposta da Wikilabour. Essa recita:

“Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Secondo la legge, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore. Questa facoltà può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. In caso di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso viene meno e il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente (c.d. dimissioni per giusta causa).”

Noterai che non si parla di abbandono del posto di lavoro o di licenziamento, ma della rottura volontaria di un contratto e, ad eccezione del caso di dimissioni per giusta causa, di un periodo di preavviso.

Passiamo allora al procedimento necessario per rassegnare le dimissioni. Col Jobs Act del 2016 è sorta un po’ di confusione in merito alla procedura di dimissioni per i dipendenti pubblici, ma nel corso dei mesi il Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali ha chiarito: diversamente dalle dimissioni nel settore privato, ai lavoratori della Pubblica Amministrazione non si applica la nuova procedura di dimissioni online.

Questo perché, a detta del Ministero in questione, la procedura online serve ad arginare il fenomeno delle dimissioni in bianco, purtroppo frequenti nel settore privato, ma quasi assenti nel settore pubblico.
Allora cosa deve fare un dipendente pubblico, come un insegnante, a lasciare il proprio mestiere?

La procedura per rassegnare le dimissioni dall’insegnamento

Prima di correre a buttarti nell’iter delle dimissioni, devi conoscere le procedure da seguire. Come abbiamo detto, uno degli errori che potresti commettere è di pensare che la pratica si svolga on line, come nel caso dei lavoratori del settore privato. Cosa devi fare, invece, tu da dipendente pubblico?

Innanzitutto puoi iniziare la procedura di dimissioni in qualsiasi momento dell’anno accademico. Sappi, tuttavia, che queste inizieranno a decorrere solo dal 1° settembre dell’anno successivo. Fino a quel momento, il rapporto di lavoro rimarrà attivo in tutte le sue mansioni e quindi dovrai continuare a prestare regolare servizio.

La prima tappa delle dimissioni è quella del preavviso: questo punto è fondamentale e non va sottovalutato, visti i costi che comporta una sua mancata applicazione. Se vuoi recedere dal tuo rapporto di lavoro, devi infatti rispettare i termini di preavviso per inoltrare la tua richiesta. Normalmente, la tempistica prevista per l’inoltro è la seguente:

30 giorni per l’anzianità di servizio pari o inferiore a 5 anni;
45 giorni per l’anzianità di servizio compresa tra i 5 e i 10 anni;
60 giorni per l’anzianità di servizio superiore a 10 anni.
Nel caso del mancato rispetto di questi termini, sappi che dovrai corrispondere alla Pubblica Amministrazione una spiacevole indennità per mancato preavviso. L’importo dell’indennità corrisponde allo stipendio che ti sarebbe spettato per il periodo di preavviso non lavorato. Sarebbe opportuno presentare la domanda di dimissioni il giorno 1 o il giorno 16 del mese per poter stabilire la tempistica corretta in termini di preavviso.

Ricordati che nel preavviso non saranno conteggiati i tuoi giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie e maternità.

Come si inoltra la richiesta di dimissioni? L’inoltro avviene naturalmente in forma scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La consegna diretta presso l’ufficio preposto della sede dell’amministrazione di appartenenza è ugualmente possibile.

Sappi, ancora, che le tue dimissioni volontarie si perfezioneranno con l’accettazione da parte dell’amministrazione. Attenzione, però, perché a questo punto i giochi sono fatti. Non puoi più revocare le tue dimissioni dopo questa fase, anche se non hai ancora avuto una comunicazione formale dell’accettazione.

Non verranno conteggiati tra i giorni di preavviso delle dimissioni le assenze del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, maternità. In questi casi, il periodo di preavviso di dimissioni riparte dal giorno in cui il dipendente rientra al lavoro, cessando la causa di assenza.

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Messaggio Da donadoni Mer Set 06, 2017 7:43 pm

Il procedimento descritto non vale per le cosiddette dimissioni per giusta causa. Per queste, infatti, non devi dare alcun preavviso, perché sono motivate dall’impossibilità, anche temporanea, di proseguire il tuo lavoro per via dell’incrinazione definitiva del rapporto di lavoro. Di quali casi stiamo parlando? Pensa all’eventualità di mancata retribuzione, mobbing, peggioramento delle condizioni di lavoro, molestie sessuali, spostamento immotivato della sede di lavoro, comportamento ingiurioso dei superiori.

Cosa succede in caso di ripensamento?

Può succedere, per quanto strano possa sembrare, che un ex insegnante si penta delle sue dimissioni dopo mesi o anni. Ti chiedi allora se è possibile reinserirsi nella professione pubblica? La risposta è: si può fare. Tuttavia, per la richiesta di riammissione dovranno essere seguite specifiche procedure.

Prima di tutto, devi presentare la domanda di riammissione all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza entro il 15 gennaio di ogni anno. Dopo questo primo passo toccherà all’ultima scuola presso la quale è stato prestato servizio esprimere un parere sull’insegnante dimissionario. Giunti questo punto, l’Ufficio Scolastico valuterà la compatibilità della domanda di riammissione e verificherà se – e dove – siano disponibili delle cattedre. Dopo quest’ulteriore fase verrà comunicata l’eventuale disponibilità di un posto. L’interessato potrà a questo punto essere riassunto, a partire dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

Naturalmente, tieni presente che la riammissione dipende anche dalla disponibilità, o meno, di cattedre. Il richiedente la riammissione in ruolo dovrà allora essere a questo punto disposto a ricominciare la carriera presso una scuola diversa dall’ultima in cui aveva lavorato. Poco male, a fronte di un ripensamento, dopo una decisione probabilmente affrettata e mal ponderata…

Puoi ricevere un’indennità dopo le dimissioni?

In Italia le dimissioni volontarie non danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, prevista dalla normativa attuale per i dipendenti pubblici. È però possibile accedere a questo tipo di sussidio se le dimissioni sono involontarie o per giusta causa. Questo perché, secondo il legislatore, lo stato di disoccupazione è, relativamente al caso, indipendente dall’effettiva volontà del dimissionario.

Inoltre, nella Pubblica Amministrazione ha diritto alla NASpi solo chi ha un contratto a tempo determinato.

Trattandosi di una prestazione a domanda, per ottenere l’indennità dovrà essere seguita una procedura ben precisa.

Si dovrà presentare la domanda all’INPS per via telematica, inserendo il proprio PIN nel portale dell’istituto. Altrimenti è possibile rivolgersi al Contact Center integrato INPS-INAIL (numero 803164 gratuito da rete fissa, numero 06164164 da rete mobile) o agli Enti di Patronato.

In base ad ogni caso specifico, le tempistiche per la presentazione della domanda potranno differire. Sul sito dell’INPS sono naturalmente disponibili tutte le informazioni relative ad ogni specifica situazione. Di solito, se non sussistono maternità, infortuni professionali e altri casi specifici, il termine è quello dei 68 giorni a partire dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Anche il periodo di decorrenza, naturalmente, può variare. Se la domanda viene presentata entro e non oltre gli 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità inizierà a decorrere dall’ottavo giorno; se la presentazione avviene al di là della data degli otto giorni, invece, l’indennità inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la durata, sappi che è possibile beneficiare dell’indennità a cadenza mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per farti un’idea, ti consigliamo di munirti da principio di una calcolatrice e di passare in rassegna, con attenzione, la cartella con tutti i tuoi documenti di lavoro necessari a ricostruire la tua vita professionale. Nel calcolo, ricorda bene, non dovrai dimenticare di tenere in conto il numero di mesi lavorati, l’ammontare esatto dello stipendio lordo mensile, il numero di settimane effettive di lavoro.

Le dimissioni dall’insegnamento costituiscono una scelta importante, e spesso più che lecita. Si tratta infatti di una scelta che, ovviamente, potrebbe anche avere dei risvolti inaspettatamente positivi sulla vita privata, famigliare e professionale. Nuove vie verso il successo, la carriera e l’autorealizzazione potrebbero in effetti spalancarsi improvvisamente.

Tuttavia, è bene tener sempre presente che conviene comunque effettuare una riflessione sincera ed accurata, prima di lanciarsi in un simile percorso. Uno scambio di opinioni con colleghi, conoscenti, amici ed anche una serie di incontri con professionisti, sindacalisti e psicologi potrebbero risultare chiarificatori. A volte, un malessere passeggero potrebbe spingere a lanciarsi in iniziative avventate. In altri casi, il coraggio potrà essere prontamente premiato con una nuova, inattesa felicità.

La scelta di abbandonare un posto sicuro come quello dell’insegnante dev’essere presa con consapevolezza. Certo, non si tratta necessariamente di una strada senza ritorno. Tuttavia converrà pianificare il più possibile il proprio da fare, la propria esistenza, prima ancora di compilare i moduli per le dimissioni. Un progetto di futura attività potrà essere messo nero su bianco prima ancora che la decisione definitiva venga presa. Dei consulenti del lavoro e degli esperti in creazione d’impresa potranno essere illuminanti, in tal senso, prima che un passo troppo lungo rispetto alla gamba venga mosso.

Potresti progettare, ad esempio, di dedicarti alle lezioni private!

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Messaggio Da donadoni Mer Set 06, 2017 7:45 pm

ora però il tuo caso è un po' particolare perchè se sei in anno di prova in realtà ancora non sei assunta in ruolo definitivo....quindi ora vedo se c'è questo caso in particolare

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