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Congedo biennale straordinario

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Messaggio Da Morgan Mar Lug 26, 2011 4:28 pm

Ciao Giulia scusami, visto che si molto informata in merito, volevo chiederti una info:
Probabilmente quest'anno dovrò utilizzare per la prima volta il congedo straordinario (24 mesi concesso a chi assiste persona disabile) sia che prenda il ruolo, sia se su nomina annuale. Vorrei sapere di fatto qual è la tempistica. So che devo presentare richiesta al dirigente e che se tutte le carte sono in regola non può opporsi a tale congedo. Tuttavia se prendo servizio il 1 di settembre la domanda posso chiederla già dal 2 di settembre? leggevo che il dirigente può concedere entro 60 giorni tale congedo...che significa allora che chiedendonla a settembre dovrei aspettare a novemnre?!?
Ti ringrazio aniticpatamente,
un saluto!

P.S: ogni altra notizia in merito è gradita!

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Messaggio Da giulia boffa Mar Lug 26, 2011 4:56 pm

se entri di ruolo un po' prima del 1 settembre, come ti auguro, puoi subito chiedere un colloquio col DS per anticipare un po' i tempi; puoi comunque chiedere subito dal 1 settembre se la nomina invece tarda. Il buon senso vuole che il DS ti risponda subito, perché la tua cattedra deve ritornare all'AT come disponibilità per una nuova nomina al 30 giugno: io batterei molto su questo nel mio colloquio con il ds
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Messaggio Da Morgan Mar Lug 26, 2011 5:27 pm

Ti ringrazio per la risposta, che come capirai è preziosa in quanto devo affrontare una situazione non poco problematica... in ultimo, è vero che eventualmente non mi vale come punteggio (12 punti, sempre in caso di non passaggio in ruolo...)?
So che ci sono diverse interpretazioni a riguardo...
Ti ringrazio e speriamo bene!

Morgan

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Lug 26, 2011 6:03 pm

Morgan ha scritto:Ciao Giulia scusami, visto che si molto informata in merito, volevo chiederti una info:
Probabilmente quest'anno dovrò utilizzare per la prima volta il congedo straordinario (24 mesi concesso a chi assiste persona disabile) sia che prenda il ruolo, sia se su nomina annuale. Vorrei sapere di fatto qual è la tempistica. So che devo presentare richiesta al dirigente e che se tutte le carte sono in regola non può opporsi a tale congedo. Tuttavia se prendo servizio il 1 di settembre la domanda posso chiederla già dal 2 di settembre? leggevo che il dirigente può concedere entro 60 giorni tale congedo...che significa allora che chiedendonla a settembre dovrei aspettare a novemnre?!?
Ti ringrazio aniticpatamente,
un saluto!

P.S: ogni altra notizia in merito è gradita!

A cura dell'Associazione Nazionale Presidi

1.

"Per poter usufruire del congedo alla domanda presentata dalla dipendente deve essere allegato:
- il verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione Medica presente presso ogni ASL ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, che attesti la situazione di disabilità grave (art. 3, commi 1 e 3 della stessa legge);
- una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dall’interessata, stante l’applicazione dell’art. 76 in caso di dichiarazioni false o mendaci, che attesti il grado di parentela con la figlia disabile in situazione di gravità, che è convivente, che è l’unico che può prestare assistenza, che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che non presta nessuna attività lavorativa, che per il periodo richiesto nessun altro familiare usufruisce dei permessi previsti dall’art. 33 commi 1-2-3 della stessa legge 104.
La legge fissa come termine di giorni 60 dalla data della domanda il periodo massimo entro cui il congedo deve essere fruito, quindi di conseguenza, questo termine massimo equivale anche al tempo massimo fissato per l’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione.
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata: anno, mesi e giorni fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente, per ogni soggetto disabile. Non esiste un limite minimo di fruizione ma è fissato dalla norma solo il limite massimo di due anni con riferimento a tutti i beneficiari.
Il congedo interrompe in modo proporzionale la maturazione delle ferie e della 13 mensilità, mentre è valido ai fini della progressione economica e di carriera, è utile ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell’ente datore di lavoro; non è invece valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (circolare INPDAP n. 11 del 12/03/2001).
Una sintesi della normativa in questione è contenuta nella nota MIUR prot. 8270 del 16/06/2009, che tuttavia è rivolta prevalentemente al personale in servizio presso l’Amministrazione Centrale."


2.

"Al docente beneficiario di congedo biennale retribuito di cui all’art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001 spettano:
1) Un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Più specificamente l’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione mensile percepita, ossia quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, se la mensilità in questione, rapportata a un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2010 Euro 43.579,05). La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè a quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi ecc. non legati alla presenza. La retribuzione cosi individuata va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se l’anno è bisestile) se il mese è stato lavorato a tempo pieno e rapportata al limite giornaliero. I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa, infatti, si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).
2) Nel settore pubblico, il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio, indennità di buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (cfr. Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003). Pertanto i periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza.
3) Competono all’interessato gli eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, essendo quella la retribuzione da prendere a riferimento, mentre non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e, ricorrendo il caso, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo (Circolare MEF 487 del 25/02/2005).
4) La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio e, pertanto, come detto, non è nemmeno valido ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR (Vedi Circ. MEF cit.)."

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Messaggio Da Morgan Mar Lug 26, 2011 6:19 pm

[quote="Paolo1974"]
Morgan ha scritto:
4) La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio e, pertanto, come detto, non è nemmeno valido ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR (Vedi Circ. MEF cit.)."


Quindi neanche i 12 punti se interpreto bene...

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Lug 26, 2011 6:20 pm

[quote="Morgan"]
Paolo1974 ha scritto:
Morgan ha scritto:
4) La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio e, pertanto, come detto, non è nemmeno valido ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR (Vedi Circ. MEF cit.)."


Quindi neanche i 12 punti se interpreto bene...

Scusami, stai parlando dei 12 pp nel caso docente a tempo determinato?
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Lug 26, 2011 6:29 pm

Scusami, stai parlando dei 12 pp nel caso docente a tempo determinato?
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Messaggio Da Morgan Mar Lug 26, 2011 9:57 pm

SI, parlo in caso di tempo determinato!

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Lug 26, 2011 10:18 pm

Morgan ha scritto:SI, parlo in caso di tempo determinato!

Ok. Dal momento che è retribuito io ritengo che il punteggio venga considerato.

Quindi, in sintesi:

1. Il congedo è retribuito con un indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell'ultimo mese che precede il congedo, comprensiva della 13ma mensilità;

2. Per il personale a tempo determinato il congedo riguarderà ovviamente il periodo nel limite della durata del rapporto di lavoro (anche perché si può richiedere frazionato);

3. Usufruirne incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul TFR. Questo vuol dire però che c'è retribuzione.

Il punteggio: dal momento che comunque è retribuito e a carico del Tesoro, si ritiene che il punteggio sia garantito. (retribuzione=punteggio).
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Messaggio Da Morgan Mar Lug 26, 2011 10:30 pm

ti ringrazio PAolo per le precise e puntuali risposte! Un dubbio mi è rimasto...ma se dovessi chiedere il concedo da settembre, l'ultima mensilità sarà quella che ho percepiuto quest'anno a Giugno o viene presa dalla retribuzione prevista da contratto? Non mandarmi a quel paese e giuro che è l'ultima domanda su questa questione..
Grazie mille ;-)

Morgan

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