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Messaggio Da alessioweb Ven Nov 17, 2017 7:47 pm

Gentilissimi

sono un docente di ruolo (Liceo) e vorrei sapere quante sono le ore da svolgere in tema di sicurezza.
Personalmente ho svolto nel 2015 8 ore (4 ore base+4 ore specifiche) in una scuola; poi cambia scuola e nel mese di giugno di quest'anno ho svolto le ultime 4 ore specifiche in presenza.
Tuttavia quest'anno dovrei svolgere un incontro in presenza di 2 ore più 6 ore di e-learning su piattaforma.
E' possibile oppure c'è stato un errore da parte della Segreteria scolastica?

Distinti saluti

Alex

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Messaggio Da Tiria Ven Nov 17, 2017 8:00 pm

Sei docente di una disciplina che prevede attività in laboratorio per gli studenti?
Se la risposta è affermativa, allora devi fare anche la formazione per preposti. Un modulo di 8 ore.
Se invece sei un docente di una disciplina "ordinaria" (es. lettere, lingua inglese, matematica, ecc.) in cui non c'è laboratorio, hai assolto agli obblighi di formazione con i due moduli che hai fatto (4 del generale e 4+4 dello specifico).

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Messaggio Da alessioweb Sab Nov 18, 2017 5:05 pm

Scusate qual è la validità dei due moduli obbligatori di formazione sicurezza, ovvero 4 del generale e 4+4 dello specifico?

Ricordo che sono docente di ruolo presso un Liceo

Distinti saluti
ALex

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Messaggio Da arrubiu Sab Nov 18, 2017 6:58 pm

Ti piace molto questa cosa del liceo:)
I moduli specifici se non erro durano 5 anni.
Quello "generale" invece non ha scadenza.
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Messaggio Da Tiria Sab Nov 18, 2017 8:35 pm

Confermo quanto detto da Arrubiu: la formazione specifica va rinnovata ogni 5 anni con un corso di almeno 6 ore, mentre la formazione generale è un credito permanente.

Come insegnante in un liceo non hai l'obbligo della formazione per preposti. In caso di incidente sul lavoro, il magistrato individua il preposto de facto in quei lavoratori che hanno un incarico di responsabilità nell'ambiente di lavoro con la presenza di altri lavoratori in qualità di subalterni (es. il capo ufficio, il capo cantiere, il capo squadra, ecc.).
Nel caso degli insegnanti questa condizione non si presenta quasi mai perché gli studenti non sono equiparati ai lavoratori nella maggior parte dei contesti. In condizioni ordinarie, perciò, l'insegnante non ha lavoratori subalterni e non può ritrovarsi nella condizione di essere individuato come preposto.

C'è tuttavia un'eccezione: gli studenti sono equiparati ai lavoratori nel momento in cui svolgono esercitazioni vere e proprie in laboratorio. Ovvero solo in quei casi in cui maneggiano attivamente impianti, macchine, strumenti e materiali a rischio. In quel caso l'insegnante di teoria, l'insegnante tecnico pratico e il tecnico di laboratorio sono individuabili come preposti de facto e devono perciò avere la formazione.

Questa condizione si verifica solo negli istituti tecnici e professionali e nei corsi di formazione professionale. Nei licei no. Infatti le eventuali esercitazioni di laboratorio sono per lo più di tipo dimostrativo e non prevedono un'attività diretta da parte degli studenti. Tuttavia trattandosi di una situazione borderline, in cui il giudice può eventualmente individuare una condizione di applicabilità della normativa sulla sicurezza del lavoro, non va esclusa la possibilità di estendere ai laboratori di fisica, di chimica, di biologia e di informatica nell'ambito del liceo l'equiparazione degli studenti ai lavoratori, anche se tali laboratori non rientrano formalmente nel quadro orario del percorso curricolare dei liceali.
Alcuni anni fa ero in un istituto tecnico in cui c'era una sezione del liceo delle scienze applicate. Per sicurezza è stata fatta la formazione anche per gli studenti e gli insegnanti del liceo.

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Messaggio Da @melia Dom Nov 19, 2017 9:06 am

Come insegnante di Matematica e Fisica, se fai attività di laboratorio di Fisica non semplicemente dimostrativa, lì sei un preposto.
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Messaggio Da arrubiu Dom Nov 19, 2017 9:11 am

In un istituto tecnico che conosco fanno fare la formazione per preposto anche gli insegnanti di sostegno che sono assegnati a classi che fanno attività in laboratorio.
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Messaggio Da Tiria Dom Nov 19, 2017 3:59 pm

sconcertato_1 ha scritto:
Tiria ha scritto:Confermo quanto detto da Arrubiu: la formazione specifica va rinnovata ogni 5 anni con un corso di almeno 6 ore, mentre la formazione generale è un credito permanente.

Come insegnante in un liceo non hai l'obbligo della formazione per preposti. In caso di incidente sul lavoro, il magistrato individua il preposto de facto in quei lavoratori che hanno un incarico di responsabilità nell'ambiente di lavoro con la presenza di altri lavoratori in qualità di subalterni (es. il capo ufficio, il capo cantiere, il capo squadra, ecc.).

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Forse non te ne sei accorta ma tu in aula sei un preposto (ovvero sovrintendenti al posto di....).

Forse non te ne sei accorto, ma dovresti leggere attentamente la lettera a) dello stesso comma dello stesso articolo dello stesso decreto che citi. Nella definizione di "Lavoratore" si legge, fra i soggetti inclusi, i seguenti:
... l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

Nel caso non fosse chiaro, in aula l'unico lavoratore presente è l'insegnante, perché gli studenti non sono lavoratori. E l'unico lavoratore non può essere preposto di se stesso. Le sue responsabilità sono perciò regolamentate dalla normativa scolastica e non dalla normativa sulla sicurezza del lavoro. L'unico ambito in cui si applica la normativa sulla sicurezza sul lavoro quando l'insegnante è in aula è quello dell'insegnante-lavoratore, non dell'insegnante-preposto.

Tiria ha scritto:
Nel caso degli insegnanti questa condizione non si presenta quasi mai perché gli studenti non sono equiparati ai lavoratori nella maggior parte dei contesti. In condizioni ordinarie, perciò, l'insegnante non ha lavoratori subalterni e non può ritrovarsi nella condizione di essere individuato come preposto.

C'è tuttavia un'eccezione: gli studenti sono equiparati ai lavoratori nel momento in cui svolgono esercitazioni vere e proprie in laboratorio. Ovvero solo in quei casi in cui maneggiano attivamente impianti, macchine, strumenti e materiali a rischio. In quel caso l'insegnante di teoria, l'insegnante tecnico pratico e il tecnico di laboratorio sono individuabili come preposti de facto e devono perciò avere la formazione.

Questa condizione si verifica solo negli istituti tecnici e professionali e nei corsi di formazione professionale. Nei licei no. Infatti le eventuali esercitazioni di laboratorio sono per lo più di tipo dimostrativo e non prevedono un'attività diretta da parte degli studenti. Tuttavia trattandosi di una situazione borderline, in cui il giudice può eventualmente individuare una condizione di applicabilità della normativa sulla sicurezza del lavoro, non va esclusa la possibilità di estendere ai laboratori di fisica, di chimica, di biologia e di informatica nell'ambito del liceo l'equiparazione degli studenti ai lavoratori, anche se tali laboratori non rientrano formalmente nel quadro orario del percorso curricolare dei liceali.
Alcuni anni fa ero in un istituto tecnico in cui c'era una sezione del liceo delle scienze applicate. Per sicurezza è stata fatta la formazione anche per gli studenti e gli insegnanti del liceo.

La formazione specifica è obbligatoria per tutti i lavoratori. La tipologia di lavoro definisce solo il rischio e di conseguenza il numero di ore da svolgere per tale formazione. Per gli insegnanti itis e professionali il rischio è alto ed eseguono il massimo delle ore, per il liceo il rischio è basso e devono svolgere il numero minimo di ore di formazione specifica.

P.S. Tanto per dirne una, I rischi specifici si individuano anche quando si svolge una attività davanti ad un computer, senza necessariamente maneggiare apparecchiature pericolose.

Scusa, ma non hai le idee molto chiare: la classe di rischio non è individuata da una libera interpretazione, ma da una categorizzazione ben definita dalla normativa.
Ti rimando all'accordo Stato-Regioni repertorio 221 del dicembre 2011. Questo atto regolamenta nel dettaglio la formazione sulla sicurezza sul lavoro (in altri termini è un regolamento attuativo del Testo Unico per quanto concerne la formazione). L'allegato 2 elenca i codici ATECO 2002 e 2007 (ISTAT) ripartendoli fra le tre macrocategorie di rischio (basso, medio, alto). Ai sensi dell'accordo Stato-Regioni che ho citato, il settore dell'istruzione (Codice ATECO P-Istruzione 85-Istruzione) rientra nella macrocategoria di rischio medio indipendentemente dall'ordine di scuola e dall'indirizzo.
Tutti i lavoratori della Scuola sono perciò inclusi nella categoria a rischio medio, pertanto devono svolgere, come formazione specifica, il modulo di 8 ore. A prescindere che siano insegnanti della primaria, di un liceo o di un istituto tecnico o professionale. Per quanto concerne gli studenti, questi rientrano nella categoria esposta a rischio medio solo nel caso previsto dall'art. 2 comma 1 lettera a. Caso che riguarda esclusivamente gli studenti degli istituti tecnici e professionali e gli allievi di corsi di formazione che prevedono attività di laboratorio.


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Messaggio Da gugu Dom Nov 19, 2017 4:13 pm

Io insegno in un IIS; 5 anni fa in un'altra scuola ho fatto il corso di 12 ore, l'anno scorso le 6 ore di aggiornamento nell'attuale scuola.
Come insegnante di inglese posso usare il laboratorio se disponibile nell'istituzione, finora non mi è mai stato richiesto di seguire altre 8 ore per arrivare alle 20 come preposto.
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Messaggio Da @melia Dom Nov 19, 2017 4:34 pm

gugu ha scritto:
Come insegnante di inglese posso usare il laboratorio se disponibile nell'istituzione, finora non mi è mai stato richiesto di seguire altre 8 ore per arrivare alle 20 come preposto.
Il laboratorio linguistico è come un laboratorio di informatica, che, pare, equivalga alle aule, infatti come insegnante di matematica al tecnico non mi hanno mai chiesto niente. Diversa è la condizione dei laboratori di fisica e chimica, con acqua, elettricità, fiamme libere, gas che si possono sprigionare da combustioni o reazioni. Se le esperienze non sono solo dimostrative, cioè non sono fatte solo dal docente che le mostra agli studenti, ma fatte in modo che anche i ragazzi debbano mettere le mani, effettuare misure, montare dispositivi, ..., il docente deve fare anche le ore da preposto, come i docenti di materie tecniche degli istituti tecnici e professionali.
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Messaggio Da giu11 Dom Nov 19, 2017 4:52 pm

Scuola infanzia...nel mio plesso i preposti siamo io e la referente...quante ore dobbiamo fare? Sono sufficienti le 12 ore base o siamo tenute entrambe alla formazione di 60 ore per ASPP?e il corso antincendio di 12 ore?

giu11

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Messaggio Da Tiria Dom Nov 19, 2017 5:28 pm

giu11 ha scritto:Scuola infanzia...nel mio plesso i preposti siamo io e la referente...quante ore dobbiamo fare? Sono sufficienti le 12 ore base o siamo tenute entrambe alla formazione di 60 ore per ASPP?e il corso antincendio di 12 ore?
Nella scuola dell'infanzia non esiste la figura del preposto. Il corso antincendio deve svolgerlo chi è incaricato come addetto. Solitamente è un collaboratore scolastico o un assistente tecnico per ovvi motivi: si tratta di persone presenti per tutto l'orario dell'attività didattica e quindi in grado di intervenire in occasione di un incendio.
Non ho capito cosa intendi per "referente". La figura del referente non è contemplata dalla normativa. Vi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Se per referente intendi il RSPP, entriamo in un ambito particolare: non tutti possono svolgere questa funzione, esistono dei requisiti professionali e dei crediti formativi specifici di cui non è però responsabile il DS, che io sappia. Se ho ben capito, tu sei ASPP e non mi risulta che sia prevista una formazione specifica per gli ASPP. Questi sono soggetti individuati in particolari condizioni (es. nelle scuole plesso) che non devono avere una formazione in quanto tali, perché la loro funzione si svolge nell'ambito di un coordinamento che fa capo al RSPP.

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Messaggio Da giu11 Dom Nov 19, 2017 5:46 pm

Allora...spiego meglio...il ds ha voluto due nominativi per ruolo preposto per plesso ( incluse scuola infanzia). Uno è il referente di plesso (figura alquanto nota per sc. Infanzia)e l’altro nome è un docente del secondo turno (io). Per il momento stiamo facendo la formazione di 12 ore. Non si capisce bene se dobbiamo fare altri corsi

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Messaggio Da giu11 Dom Nov 19, 2017 6:39 pm

Comunque esiste una formazione specifica per ASPP (60 ore) a quanto pare esiste anche la figura di preposti nella sc. Infanzia, altrimenti perché il ds avrebbe chiesto queste figure?

giu11

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Messaggio Da Tiria Dom Nov 19, 2017 9:01 pm

giu11 ha scritto:Allora...spiego meglio...il ds ha voluto due nominativi per ruolo preposto per plesso ( incluse scuola infanzia). Uno è il referente di plesso (figura alquanto nota per sc. Infanzia)e l’altro nome è un docente del secondo turno (io). Per il momento stiamo facendo la formazione di 12 ore. Non si capisce bene se dobbiamo fare altri corsi

giu11 ha scritto:Comunque esiste una formazione specifica per ASPP (60 ore) a quanto pare esiste anche la figura di preposti nella sc. Infanzia, altrimenti perché il ds avrebbe chiesto queste figure?

Ora è tutto più chiaro.
Per quanto riguarda la formazione dell'ASPP, sbagliavo perché ho confidato in un'esperienza passata: io sono stato ASPP e referente di plesso nella mia precedente scuola di servizio e ho fatto le 16 ore di formazione prevista per i dirigenti, che sostituisce la formazione per i lavoratori. Dal momento che in quella scuola sono piuttosto pignoli per quanto concerne gli obblighi relativi alla normativa sulla sicurezza, ero convinto che l'ASPP non dovesse fare la formazione.

Mi sono documentato e ho appena riscontrato che in base ad un recente accordo del 2016 (accordo Stato-Regioni del luglio 2016) l'ASPP deve fare complessivamente 76 ore di formazione (28 ore per il modulo A, propedeutico, e 48 ore del modulo B). Il modulo A è credito formativo permanente, mentre il modulo B ha validità quinquennale e la formazione deve essere aggiornata con 20 ore dopo 5 anni.

Diverso è il discorso per quanto concerne l'individuazione degli ASPP e dei preposti. Resta inteso che l'esistenza di un plesso staccato dalla sede principale richiede l'individuazione di una persona che ricopra l'incarico di ASPP. Non è necessario che l'ASPP svolga dei turni, perciò ne basta uno solo: il suo ruolo è quello di integrare la funzione del RSPP in quei contesti in cui l'azienda è frammentata. Così come il RSPP non deve essere necessariamente presente nel corso di tutta l'attività scolastica, neppure l'ASPP deve esserlo, in quanto svolgono funzioni di controllo e coordinamento del servizio. La presenza è invece necessaria per gli addetti antincendio e il primo soccorso (che per questo motivo vengono in genere individuati tra il personale ATA).

Per quanto riguarda la figura del preposto, a mio modesto parere il vostro DS interpreta male la normativa. Ti rimando all'articolo 2 del T.U. alle lettere d) ed e):

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;

L'organigramma di una scuola contempla l'esistenza di una gerarchia a due soli livelli, con due figure dirigenziali: il DS (che si identifica anche nel datore di lavoro) e il DSGA. Tutti i lavoratori sono direttamente subordinati a queste due figure dirigenziali, il personale docente al DS e il personale ATA al DSGA. Non esistono quadri intermedi che possano essere individuati come preposti. Per ragioni organizzative, la presenza di un plesso staccato consiglia (anche se non necessario) l'individuazione di una funzione dirigenziale aggiuntiva, che si identifica con il referente di plesso. Il referente di plesso non è un preposto, ai sensi del TU è un dirigente che svolge la sua funzione con delega del datore di lavoro (il DS).
Leggi bene le definizioni delle lettere d) ed e): apparentemente sembra che le due figure si sovrappongano, in realtà c'è una sostanziale differenza: il preposto è un lavoratore fisicamente presente nel corso dello svolgimento dell'attività produttiva e che ricopre un incarico. Nella scuola non esiste un capo ufficio o un capo reparto, siamo tutti direttamente subordinati al DS o al DSGA, i quali non sono fisicamente presenti nello svolgimento dell'attività produttiva. Noi lavoratori dobbiamo rispettare autonomamente le direttive senza che ci sia una persona che controlli per tutto il turno che ciò sia fatto. In caso di incidente, le responsabilità andranno individuate tra il dirigente e il lavoratore. In un'azienda con struttura gerarchica complessa, invece, le responsabilità andranno individuate in prima istanza tra il lavoratore e il preposto e solo in seconda istanza nel dirigente.
Per illustrarti la differenza faccio un esempio, anche se non riguarda la scuola dell'infanzia. Prendiamo il caso del laboratorio di chimica di un plesso: il docente è tenuto a rispettare le direttive in merito all'uso dei DPI, es. il camice o, nel caso in cui si manipolino sostanze corrosive, guanti e occhiali di protezione. Se il referente di plesso svolgesse la funzione di preposto, avrebbe il compito di recarsi in laboratorio e verificare sistematicamente che il docente usi i DPI, la cappa di aspirazione, ecc. Ma sappiamo bene che questo non succede, perché il docente svolge autonomamente la sua lezione senza un controllore diretto, rispettando, come lavoratore, le direttive di sicurezza disposte dal dirigente. Il referente di plesso è a tutti gli effetti un dirigente: il suo compito, infatti, è quello di assicurarsi che il laboratorio sia fornito dei DPI e che la sua funzionalità risponda ai requisiti di sicurezza. Se così non è, deve interdire l'accesso al laboratorio. Spero che l'esempio sia esaustivo.

Se il DS vuole attribuirti l'incarico di preposto, ti consiglio di consultare un esperto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, meglio ancora, un esperto di un sindacato. Il preposto è il soggetto più a rischio penale dopo il datore di lavoro e corre più rischi degli stessi dirigenti, ASPP e RSPP, perché in caso di negligenza del lavoratore può essere chiamato in causa dal magistrato per corresponsabilità, scaricando il dirigente-datore di lavoro da una responsabilità oggettiva.

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Messaggio Da Tiria Dom Nov 19, 2017 9:14 pm

Anche se il caso non riguarda la scuola dell'infanzia, nell'esempio che ho fatto più sopra c'è una situazione particolare, prevista dal TU, che riguarda gli studenti che partecipano all'attività di laboratorio. In questo caso il docente è anche un preposto e deve assicurarsi sistematicamente che gli allievi (equiparati in questo contesto ai lavoratori) adottino le disposizioni di sicurezza: deve perciò controllare che gli allievi abbiano il camice, usino gli occhiali e i guanti, ecc. E ciò è del tutto ovvio, gli allievi non entrano in laboratorio se non sono accompagnati dal loro docente. In caso di incidente, il docente incorre in un procedimento penale anche sotto l'aspetto della normativa sulla sicurezza, in quanto è individuato dal magistrato come preposto de facto. Il dirigente scolastico è responsabile solo se ha consentito l'accesso al laboratorio in assenza di condizioni di sicurezza (es. mancata fornitura dei DPI o funzionalità carente della struttura) o se non ha fornito la formazione prevista per i preposti al docente, ma se uno studente subisce un danno perché non ha indossato i guanti in dotazione, il responsabile è il docente.

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Messaggio Da alessioweb Lun Nov 20, 2017 4:15 pm

Certo insegno Matematica e Fisica in un Liceo Classico

Distinti saluti
Alex

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