Condanna penale e partecipazione al concorso
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Condanna penale e partecipazione al concorso
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Ultima modifica di Luisa Andreoni il Gio Dic 28, 2017 12:20 am - modificato 1 volta.
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
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Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
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D.Lgs. 165/2001
55-quater. Licenziamento disciplinare. (D.Lgs. 165/2001)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (171).
T.U. N. 3/1957, che rimane un'indicazione
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85. Destituzione di diritto.
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita (100);
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia (101) (102) .
(100) Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
(101) Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, nonché l'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(102) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
D.Lgs. 165/2001
55-quater. Licenziamento disciplinare. (D.Lgs. 165/2001)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (171).
T.U. N. 3/1957, che rimane un'indicazione
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85. Destituzione di diritto.
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita (100);
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia (101) (102) .
(100) Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
(101) Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, nonché l'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(102) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Io cara Luisa in tutta sincerità non dichiarerei nulla , il mio potrà sembrarti un incitamento all'illegalità, ma ci sono stati tanti troppi casi di persone che, per essere state troppo oneste dichiarando tutto sono state escluse INGIUSTAMENTE nonostante fossero valide e assolutamente perbene, magari assai più di chi aveva la famosa fedina "immacolata"!
Secondo me la prassi secondo cui chi ha avuto anche una minima condanna viene escluso dai concorsi è assolutamente ingiusta, è giusto ribellarsi coraggiosamente alle norme che si ritengono ingiuste......
Secondo me la prassi secondo cui chi ha avuto anche una minima condanna viene escluso dai concorsi è assolutamente ingiusta, è giusto ribellarsi coraggiosamente alle norme che si ritengono ingiuste......
Scuola70- Messaggi : 1434
Data d'iscrizione : 28.02.14
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Grazie. Qui, se non erro, si fa riferimento a contattati già in essere (e appunto vengono riportatate le dichiarazioni mendaci e le condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici).
Ma a fini della partecipazione al concorso? Qualcuno che ha avuto condanne penali ha potuto partecipare? Grazie
Ma a fini della partecipazione al concorso? Qualcuno che ha avuto condanne penali ha potuto partecipare? Grazie
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Luisa Andreoni ha scritto:Grazie. Qui, se non erro, si fa riferimento a contattati già in essere (e appunto vengono riportatate le dichiarazioni mendaci e le condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici).
Ma a fini della partecipazione al concorso? Qualcuno che ha avuto condanne penali ha potuto partecipare? Grazie
Ovviamente non seguire il consiglio che ti è stato dato sopra; una volta immessa in ruolo la segreteria si fa arrivare d'ufficio il certificato penale che, se diverso da quello che tu hai dichiarato, comporterà una nuova denuncia per falso in atto pubblico con conseguente rescissione del contratto per falso.
Indica i reati, se non sono ostativi al lavoro nella PA non verrai in alcun modo esclusa. Mi pare che quanto da te raccontato non rientri in nessuno dei reati ostativi.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Scuola70, capisco cosa intendi ma non avrei mai il coraggio di fare una cosa del genere. Non ci dormirei la notte per la paura appunto di essere licenziata in quanto ho dichiarato il falso.
La mia domanda era diversa...ci sarà qualcuno che ha partecipato ad un concorso nella scuola pur avendo abito una condanna penale?
La mia domanda era diversa...ci sarà qualcuno che ha partecipato ad un concorso nella scuola pur avendo abito una condanna penale?
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Scuola70, capisco cosa intendi ma non avrei mai il coraggio di fare una cosa del genere. Non ci dormirei la notte per la paura appunto di essere licenziata in quanto ho dichiarato il falso.
La mia domanda era diversa...ci sarà qualcuno che ha partecipato ad un concorso nella scuola pur avendo abito una condanna penale?
La mia domanda era diversa...ci sarà qualcuno che ha partecipato ad un concorso nella scuola pur avendo abito una condanna penale?
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Buona sera Luisa,
io non sono un'esperta, tuttavia non mi pare che nell'elenco riportato sopra da Gugu vi siano reati del tipo di quello da te commesso, bensì ben più gravi.
Perciò non credo che possa comportarti problemi la tua passata condanna.
io non sono un'esperta, tuttavia non mi pare che nell'elenco riportato sopra da Gugu vi siano reati del tipo di quello da te commesso, bensì ben più gravi.
Perciò non credo che possa comportarti problemi la tua passata condanna.
Ospite- Ospite
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
@Benjo Hanamura, credo anche io. Ma potete immaginare l'ansia che ho al momento
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Quando presenterai domanda per il concorso dichiara tutto. Stai tranquilla, una condanna per acquisto incauto non ti comporta l'esclusione dal concorso. Se poi passi il concorso ridichiara tutto. I precedenti penali che non ti consentono di insegnare sono quelli legati alla pedofilia, prostituzione minorile, pedopornografia e reati di questo tipo. PER0' E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CHE DICHIARI TUTTO. Mi meraviglio per le graduatorie di istituto. Se hai fatto domanda nelle graduatorie di istituto sicuramente ti convocheranno per qualche supplenza. DICHIARA TUTTO e non fare come il professore di Bergamo che si era dimenticato di aver fatto pipì dietro un cespuglio molti anni prima dell'assunzione
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Le condanne rilevanti sono quelle riportate negli articoli 600 bis in poi del codice penale
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Non puoi escludere che facciano controlli a campione. Anche io credo che le dichiarazioni fatte sulla domanda di partecipazione a concorso non verranno mai controllati, ma non lo puoi escludere con certezza. Ma se non rischi nulla perchè non dichiarare la verità?Luisa Andreoni ha scritto:Grazie. Qui, se non erro, si fa riferimento a contattati già in essere (e appunto vengono riportatate le dichiarazioni mendaci e le condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici).
Ma a fini della partecipazione al concorso? Qualcuno che ha avuto condanne penali ha potuto partecipare? Grazie
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Ovvio che dichiarerò la verità. Quest'anno nelle GI c'era solo la parte relativa alle condanne che comportavano interdizione dai pubblici uffici. Quindi, nel dubbio, sono andata a verificare, e non era il mio caso. Non era richiesto altro (se non la parte relativa all'interazione di contratti con la pubblica amministrazione). Il problema che mi ponevo non è di certo se dichiarare o meno. Bensì se la mia condanna pregiudica la partecipazione al concorso. E se qualcuno di voi, già vincitore di concorso e di ruolo, ha avuto condanne penali. Tutto qui. C'è anche la possibilità di fare richiesta per la riabilitazione penale. Cosa che farò.
Ultima modifica di Luisa Andreoni il Dom Dic 10, 2017 11:30 pm - modificato 1 volta.
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Anche se fai richiesta per riabilitazione penale il reato rimane. Il certificato ritirato dalla scuola è diverso dal certificato penale che vedi tu
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Non so invece se un professore di ruolo che subisce una condanna penale dopo l'assunzione debba dichiararla alla scuola
Actarus21- Messaggi : 1645
Data d'iscrizione : 21.08.15
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Ma ammesso che hai acquistato questo cellulare usato, come hanno fatto poi ad arrivare a te? Certo che pure la sfortuna! Comunque non dovrebbe succedere nulla importante è dichiararlo quando farai il concorso.
musfino- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Un mio amico ha avuto, nel 2009, una condanna penale per guida in stato di ebrezza.
Codice della strada articolo 186 comma 2 e 5.
Lo ha sempre dichiarato, fin dalla prima supplenza nel settembre 2009.
Ha vinto il concorso 2016, ora è di ruolo.
Codice della strada articolo 186 comma 2 e 5.
Lo ha sempre dichiarato, fin dalla prima supplenza nel settembre 2009.
Ha vinto il concorso 2016, ora è di ruolo.
Geko- Messaggi : 377
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Semplicemente mi hanno chiamato in caserma per avere informazioni. E io sinceramente ho detto che lo avevo acquistato. Perciò si è configurato il reato. Per assurdo, se avessi detto di averlo trovato per strada a terra, non credo ci sarebbero stati problemi.
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Quindi uno se un giorno vuol vendere un suo mobile usato che ha 30 anni e non ha più la documentazione dell'acquisto non può venderlo?Luisa Andreoni ha scritto:Semplicemente mi hanno chiamato in caserma per avere informazioni. E io sinceramente ho detto che lo avevo acquistato. Perciò si è configurato il reato. Per assurdo, se avessi detto di averlo trovato per strada a terra, non credo ci sarebbero stati problemi.
musfino- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Si suppone che il padrone del telefono abbia denunciato il furto, no?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Infatti non volevo dirlo ma da com'era impostato il post iniziale sembrava che anche acquistare ai mercatini ambulanti sia pericolosoarrubiu ha scritto:Si suppone che il padrone del telefono abbia denunciato il furto, no?
musfino- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
A dire il vero lo pagai come un qualsiasi altro oggetto usato. Intendo che non c'era risparmio. Se il prezzo fosse stato basso, allora lì si avrei dubitato...che l'oggetto non fosse funzionante. Dato che proprio non ero a conoscenza del fatto fosse necessario avere dichiarazione del venditore comprovante l'oggetto fosse suo.
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
Re: Condanna penale e partecipazione al concorso
Eh, sì anche acquistare dai mercatini dell'usato può essere rischioso. Potrebbe essere merce sottratta a terzi. Ogni venditore ha l'obbligo di dimostrare da dove proviene la merce. Ogni acquirente ha il dovere di richiedere tale copia. L'usato ha per definizione prezzi inferiori alla merce nuova.
Luisa Andreoni- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 10.12.17
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