Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
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Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Buonasera.
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.
Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.
Vedo però altri cambiamenti nella formulazione delle modalità con cui si può fruire di alcune precedenze.
Prendiamo ad esempio quella di cui all'art. 13, comma 1, punto IV (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE). Ebbene: in questo caso, mi pare di capire che per avvalersi della precedenza, chiedendo il trasferimento nel comune - diciamo - di ricongiungimento, occorra esprimere per forza la preferenza sintetica relativa a tale comune. Si possono indicare anche solo alcune scuole in tale comune, per prime, ma poi è necessario fare seguire a tali preferenze la preferenza sintetica per tutto il comune. Ciò significa, insomma, che, per avvalersi della precedenza, occorre rendersi disponibili ad andare eventualmente in qualsiasi scuola del comune di "ricongiungimento".
Ciò può anche avere un senso, benché la cosa sia diversa dal precedente CCNI.
Disposizioni analoghe valgono anche per la precedenza di cui al punti VI (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) e VII (PERSONALECHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI). Con riguardo a quest'ultima, non riesco nemmeno a capire se sia possibile indicare, per prime, alcune scuole del comune cui si riferisce la precedenza (seguite dalla obbligatoria preferenza sintetica per tutto il comune) ovvero se sia necessario indicare per prima solo la preferenza sintetica sul comune.
Capisco in modo esatto ?
Grazie.
Riporto, per comodità, i testi dell'art. 13 del CCNI, con i riferimenti a ciò che ho scritto.
PUNTO IV: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi"; e, più oltre: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
PUNTO VII: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze
relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.
Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.
Vedo però altri cambiamenti nella formulazione delle modalità con cui si può fruire di alcune precedenze.
Prendiamo ad esempio quella di cui all'art. 13, comma 1, punto IV (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE). Ebbene: in questo caso, mi pare di capire che per avvalersi della precedenza, chiedendo il trasferimento nel comune - diciamo - di ricongiungimento, occorra esprimere per forza la preferenza sintetica relativa a tale comune. Si possono indicare anche solo alcune scuole in tale comune, per prime, ma poi è necessario fare seguire a tali preferenze la preferenza sintetica per tutto il comune. Ciò significa, insomma, che, per avvalersi della precedenza, occorre rendersi disponibili ad andare eventualmente in qualsiasi scuola del comune di "ricongiungimento".
Ciò può anche avere un senso, benché la cosa sia diversa dal precedente CCNI.
Disposizioni analoghe valgono anche per la precedenza di cui al punti VI (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) e VII (PERSONALECHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI). Con riguardo a quest'ultima, non riesco nemmeno a capire se sia possibile indicare, per prime, alcune scuole del comune cui si riferisce la precedenza (seguite dalla obbligatoria preferenza sintetica per tutto il comune) ovvero se sia necessario indicare per prima solo la preferenza sintetica sul comune.
Capisco in modo esatto ?
Grazie.
Riporto, per comodità, i testi dell'art. 13 del CCNI, con i riferimenti a ciò che ho scritto.
PUNTO IV: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi"; e, più oltre: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
PUNTO VII: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze
relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Non avevo notato. Leggendo le cose mi sembra che tu capisca correttamente.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Località : Casteddu70
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
arrubiu ha scritto:Non avevo notato. Leggendo le cose mi sembra che tu capisca correttamente.
Per l'ipotesi in cui la cosa possa essere utile a qualcuno, riporto altri tratti del CCNI sulla mobilità 2019, in cui si specifica cosa accade se un docente chiede la preferenza sintetica.
Ecco una parte dell'art. 6, comma 5: "Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola.
Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto".
Tale ultimo art. 2, comma 2, è quello che pone il vincolo triennale; di conseguenza, mi pare di dedurre che se uno, per avvalersi della precedenza, ha espresso la preferenza sintetica ed abbia ottenuto una scuola del comune di "ricongiungimento" (o per il quale vale la precedenza o per il viciniore) essendo stato però superato da un altro docente (magari con meno punti) che aveva espresso la sua preferenza su una scuola collocata prima nel Bollettino ufficiale, il docente che ha fatto valere la precedenza non ha il vincolo triennale. Non mi è però chiaro se l'assenza del vincolo sussista solo in tale ipotesi (quella di un docente con precedenza, scavalcato da altro docente senza precedenza, che però aveva chiesto una scuola che veniva prima nel Bollettino esprimendo preferenza puntuale) oppure sempre, quando il docente con precedenza ha assunto titolarità in una scuola del comune della preferenza sintetica.
Ancora, a proposito di precedenze, l'art. 2, comma 2, dice, tra l'altro (ultimo periodo): "Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle
condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa".
Buona serata!
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Scusate (per una mia amica) non ho capito se la precedenza di assistenza a un familiare (marito, figli) si ha anche se si proviene da fuori comune rispetto a chi è già titolare sul comune? Esempi pratici:giandocente ha scritto:Buonasera.
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.
Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.
- titolare su posto comune del comune Y (provincia Z). Chiede posto comune nel comune X (sempre provincia Z) di residenza propria e del proprio familiare disabile. Viene prima o dopo dei titolari su posto comune del comune X?
- titolare su sostegno del comune X. Chiede posto comune nel comune X, avendo un familiare disabile. Viene prima o dopo i titolari su posto comune senza precedenza per disabili?
Grazie
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Per il vincolo triennale non c'entra nulla l'essere "scavalcato" da chi ha espresso preferenze analitiche rispetto a quelle sintetiche.giandocente ha scritto:arrubiu ha scritto:Non avevo notato. Leggendo le cose mi sembra che tu capisca correttamente.
Per l'ipotesi in cui la cosa possa essere utile a qualcuno, riporto altri tratti del CCNI sulla mobilità 2019, in cui si specifica cosa accade se un docente chiede la preferenza sintetica.
Ecco una parte dell'art. 6, comma 5: "Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola.
Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto".
Tale ultimo art. 2, comma 2, è quello che pone il vincolo triennale; di conseguenza, mi pare di dedurre che se uno, per avvalersi della precedenza, ha espresso la preferenza sintetica ed abbia ottenuto una scuola del comune di "ricongiungimento" (o per il quale vale la precedenza o per il viciniore) essendo stato però superato da un altro docente (magari con meno punti) che aveva espresso la sua preferenza su una scuola collocata prima nel Bollettino ufficiale, il docente che ha fatto valere la precedenza non ha il vincolo triennale. Non mi è però chiaro se l'assenza del vincolo sussista solo in tale ipotesi (quella di un docente con precedenza, scavalcato da altro docente senza precedenza, che però aveva chiesto una scuola che veniva prima nel Bollettino esprimendo preferenza puntuale) oppure sempre, quando il docente con precedenza ha assunto titolarità in una scuola del comune della preferenza sintetica.
Ancora, a proposito di precedenze, l'art. 2, comma 2, dice, tra l'altro (ultimo periodo): "Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle
condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa".
Buona serata!
Come è stato già scritto su questo forum, il vincolo triennale c'è sempre se si chiede una scuola con preferenza analitica. C'è anche se si chiede preferenza sintetica nel comune di attuale titolarità. Quindi non credo che rilevi il fatto che qualcun altro ha chiesto la scuola X con preferenza puntuale, analitica. Rileva invece se la tua richiesta sintetica è per un distretto/comune del comune dove sei attualmente titolare.
Per l'art. 2.2 invece si dice che NON si è soggetti al vincolo qualora, usufruendo di precedenze, non si riesca ad andare del comune/distretto subcomunale di precedenza. In altre parole, se non sei riuscito ad avvicinarti al tuo familiare, hai diritto a chiedere ancora l'avvicinamento l'anno successivo.
Almeno io ho capito così.
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
giandocente ha scritto:Buonasera.
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.
Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.
Vedo però altri cambiamenti nella formulazione delle modalità con cui si può fruire di alcune precedenze.
Prendiamo ad esempio quella di cui all'art. 13, comma 1, punto IV (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE). Ebbene: in questo caso, mi pare di capire che per avvalersi della precedenza, chiedendo il trasferimento nel comune - diciamo - di ricongiungimento, occorra esprimere per forza la preferenza sintetica relativa a tale comune. Si possono indicare anche solo alcune scuole in tale comune, per prime, ma poi è necessario fare seguire a tali preferenze la preferenza sintetica per tutto il comune. Ciò significa, insomma, che, per avvalersi della precedenza, occorre rendersi disponibili ad andare eventualmente in qualsiasi scuola del comune di "ricongiungimento".
Ciò può anche avere un senso, benché la cosa sia diversa dal precedente CCNI.
Disposizioni analoghe valgono anche per la precedenza di cui al punti VI (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) e VII (PERSONALECHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI). Con riguardo a quest'ultima, non riesco nemmeno a capire se sia possibile indicare, per prime, alcune scuole del comune cui si riferisce la precedenza (seguite dalla obbligatoria preferenza sintetica per tutto il comune) ovvero se sia necessario indicare per prima solo la preferenza sintetica sul comune.
Capisco in modo esatto ?
Grazie.
Riporto, per comodità, i testi dell'art. 13 del CCNI, con i riferimenti a ciò che ho scritto.
PUNTO IV: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi"; e, più oltre: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
PUNTO VII: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze
relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
Ho affrontato qui la novità
https://www.google.com/amp/s/m.orizzontescuola.it/mobilita-2019-quali-docenti-hanno-la-precedenza-nei-trasferimenti-come-si-compila-domanda/amp/
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Ho letto l'articolo, Paolo, e ti ringrazio dei chiarimenti.
Non mi è chiaro, però, come un docente possa riuscire a capire in quale distretto scolastico cada la residenza del disabile da assistere (sappiamo in quale comune risiediamo, non sappiamo in quale distretto).
Tre anni fa, in occasione della richiesta (soddisfatta) di assegnazione provvisoria, mio marito indicò come distretto quello delle scuole limitrofe a casa nostra (ce ne sono molte), per scoprire successivamente che la prima scuola richiesta (praticamente in mezzo alle altre) ricadeva inspiegabilmente in altro distretto, comprendente istituzioni scolastiche lontane e non unite geograficamente tra loro. L'assegnazione arrivò lo stesso, ma non abbiamo ancora capito se si sia trattato di un refuso nella tabella dell'USP né a quale distretto appartenga la nostra abitazione.
Riporto la parte del tuo articolo a cui faccio riferimento:
"Per alcune delle precedenze elencate è obbligatorio l’inserimento del codice del comune anche se non si dovessero esprimere preferenze relative ad altri comuni.
Si tratta delle seguenti precedenze:
Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità.
Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Quando si fruisce di queste 3 precedenze l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di assistenza/trasferimento del coniuge/dove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza."
Per noi la questione è fortunatamente ormai risolta, ma potrebbe essere importante per altri.
Non mi è chiaro, però, come un docente possa riuscire a capire in quale distretto scolastico cada la residenza del disabile da assistere (sappiamo in quale comune risiediamo, non sappiamo in quale distretto).
Tre anni fa, in occasione della richiesta (soddisfatta) di assegnazione provvisoria, mio marito indicò come distretto quello delle scuole limitrofe a casa nostra (ce ne sono molte), per scoprire successivamente che la prima scuola richiesta (praticamente in mezzo alle altre) ricadeva inspiegabilmente in altro distretto, comprendente istituzioni scolastiche lontane e non unite geograficamente tra loro. L'assegnazione arrivò lo stesso, ma non abbiamo ancora capito se si sia trattato di un refuso nella tabella dell'USP né a quale distretto appartenga la nostra abitazione.
Riporto la parte del tuo articolo a cui faccio riferimento:
"Per alcune delle precedenze elencate è obbligatorio l’inserimento del codice del comune anche se non si dovessero esprimere preferenze relative ad altri comuni.
Si tratta delle seguenti precedenze:
Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità.
Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Quando si fruisce di queste 3 precedenze l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di assistenza/trasferimento del coniuge/dove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza."
Per noi la questione è fortunatamente ormai risolta, ma potrebbe essere importante per altri.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
" distretto" Ci si riferisce ai comuni suddivisi in più distretti. Solo città metropolitane.
Quando si fruisce di queste 3 precedenze l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di assistenza/trasferimento del coniuge/dove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
Quando si fruisce di queste 3 precedenze l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di assistenza/trasferimento del coniuge/dove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Appunto. La mia domanda, in riferimento ai comuni suddivisi in più distretti, era:
"Non mi è chiaro, però, come un docente possa riuscire a capire in quale distretto scolastico cada la residenza del disabile da assistere (sappiamo in quale comune risiediamo, non sappiamo in quale distretto)"
PS.
Per quanto riguarda le città metropolitane, mi permetto di precisare che corrispondono a diverse intere vecchie province, non a grandi comuni. Sono quindi formate da un territorio con molti comuni diversi.
"Non mi è chiaro, però, come un docente possa riuscire a capire in quale distretto scolastico cada la residenza del disabile da assistere (sappiamo in quale comune risiediamo, non sappiamo in quale distretto)"
PS.
Per quanto riguarda le città metropolitane, mi permetto di precisare che corrispondono a diverse intere vecchie province, non a grandi comuni. Sono quindi formate da un territorio con molti comuni diversi.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
I distretti li devi chiedere all'usp.
arrubiu- Moderatore
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Località : Casteddu70
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Approfitto aggiungendo che ho appena controllato il sito dell'USP di Bologna e hanno finalmente corretto l'indicazione del distretto "anomalo" di cui sopra. Si trattava, evidentemente, di un refuso.
Se a qualcuno interessa, questo il link:
http://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/Istituzioni-scolastiche-statali-della-provincia-di-Bologna-a.s.-2018-2019.pdf
Se a qualcuno interessa, questo il link:
http://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/Istituzioni-scolastiche-statali-della-provincia-di-Bologna-a.s.-2018-2019.pdf
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Per Roma i distretti corrispondono ai vecchi municipi. E il numero del distretto è quello del municipio + 8. Mi riferisco al vecchio numero di municipio.arrubiu ha scritto:I distretti li devi chiedere all'usp.
Ma aspettiamo per vedere se è cambiato qualcosa.
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Paolo, ho letto l'articolo. Non si parla di precedenze per assistenza disabile con altro grado di parentela (es. zio/zia), sai dirmi qualcosa?Paolo1974 ha scritto:giandocente ha scritto:Buonasera.
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.
Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.
Vedo però altri cambiamenti nella formulazione delle modalità con cui si può fruire di alcune precedenze.
Prendiamo ad esempio quella di cui all'art. 13, comma 1, punto IV (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE). Ebbene: in questo caso, mi pare di capire che per avvalersi della precedenza, chiedendo il trasferimento nel comune - diciamo - di ricongiungimento, occorra esprimere per forza la preferenza sintetica relativa a tale comune. Si possono indicare anche solo alcune scuole in tale comune, per prime, ma poi è necessario fare seguire a tali preferenze la preferenza sintetica per tutto il comune. Ciò significa, insomma, che, per avvalersi della precedenza, occorre rendersi disponibili ad andare eventualmente in qualsiasi scuola del comune di "ricongiungimento".
Ciò può anche avere un senso, benché la cosa sia diversa dal precedente CCNI.
Disposizioni analoghe valgono anche per la precedenza di cui al punti VI (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) e VII (PERSONALECHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI). Con riguardo a quest'ultima, non riesco nemmeno a capire se sia possibile indicare, per prime, alcune scuole del comune cui si riferisce la precedenza (seguite dalla obbligatoria preferenza sintetica per tutto il comune) ovvero se sia necessario indicare per prima solo la preferenza sintetica sul comune.
Capisco in modo esatto ?
Grazie.
Riporto, per comodità, i testi dell'art. 13 del CCNI, con i riferimenti a ciò che ho scritto.
PUNTO IV: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi"; e, più oltre: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
PUNTO VII: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze
relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
Ho affrontato qui la novità
https://www.google.com/amp/s/m.orizzontescuola.it/mobilita-2019-quali-docenti-hanno-la-precedenza-nei-trasferimenti-come-si-compila-domanda/amp/
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Nei trasferimenti non c'è mai stata la precedenza parenti e affini.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
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Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Ok, grazie. Io stamattina lo dicevo ad una collega, cioè dicevo che sapevo per genitore/figlio/coniuge. Lei insisteva (e un altro con lei) che la precedenza c'era per la zia con L.104.Paolo1974 ha scritto:Nei trasferimenti non c'è mai stata la precedenza parenti e affini.
Per fortuna non ho avuto esperienza diretta, perciò nell'ignoranza chiedevo conferma a voi.
Allora avevo ragione io.
Dunque forse lei si riferiva a qualcos'altro? Dunque non ha alcuna precedenza nei trasferimenti? (si tratterebbe di interprovinciale tra l'altro)
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
No, nessuna precedenza in quel caso.verdeacqua ha scritto:Ok, grazie. Io stamattina lo dicevo ad una collega, cioè dicevo che sapevo per genitore/figlio/coniuge. Lei insisteva (e un altro con lei) che la precedenza c'era per la zia con L.104.Paolo1974 ha scritto:Nei trasferimenti non c'è mai stata la precedenza parenti e affini.
Per fortuna non ho avuto esperienza diretta, perciò nell'ignoranza chiedevo conferma a voi.
Allora avevo ragione io.
Dunque forse lei si riferiva a qualcos'altro? Dunque non ha alcuna precedenza nei trasferimenti? (si tratterebbe di interprovinciale tra l'altro)
Per le assegnazioni provvisorie le maglie sono più "larghe" ma bisogna essere referenti unici.
arrubiu- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Mi mettete in ordine questi docenti? Come vengono trattati, in che ordine questi docenti interessati al posto comune (es. infanzia) in un dato comune (es. Roma)?:
-Pippo che è titolare su posto comune in un comune diverso della stessa provincia, ma ha un genitore disabile nel comune di Roma. Fase intercomunale? O precedenza?
-Pluto che è titolare su sostegno nel comune. Chiede posto comune ed ha un coniuge disabile. Seconda fase perchè sostegno o precedenza?
-Paperino che è titolare su posto comune fuori provincia e ha uno zio disabile. (nessuna precedenza, giusto?)
-docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità.
-docenti titolari su sostegno nel comune (penso siano ultimi).
Se non avessero precedenze so che sarebbe (docenti che chiedono posto comune):
1) titolari su posto comune, nel comune
2) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale
3) titolari su sostegno di tutta la provincia, che chiedono posto comune
4) titolari su posto comune di altre province.
Giusto? Ma con le precedenze non ci ho capito molto. Ho diversi colleghi con precedenze (sigh!) che mi chiedono ... Potete aiutarmi a dare loro una risposta?
-Pippo che è titolare su posto comune in un comune diverso della stessa provincia, ma ha un genitore disabile nel comune di Roma. Fase intercomunale? O precedenza?
-Pluto che è titolare su sostegno nel comune. Chiede posto comune ed ha un coniuge disabile. Seconda fase perchè sostegno o precedenza?
-Paperino che è titolare su posto comune fuori provincia e ha uno zio disabile. (nessuna precedenza, giusto?)
-docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità.
-docenti titolari su sostegno nel comune (penso siano ultimi).
Se non avessero precedenze so che sarebbe (docenti che chiedono posto comune):
1) titolari su posto comune, nel comune
2) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale
3) titolari su sostegno di tutta la provincia, che chiedono posto comune
4) titolari su posto comune di altre province.
Giusto? Ma con le precedenze non ci ho capito molto. Ho diversi colleghi con precedenze (sigh!) che mi chiedono ... Potete aiutarmi a dare loro una risposta?
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Provando a leggere l'ordine delle operazioni del contratto, provo a rispondermi da sola. Ma ditemi se è corretto.
Mi sembra di capire che le varie fasi siano contenitori "stagni", cioè separati. Quindi anche le precedenze operano all'interno di ciascuna fase e NON scavalcano le fasi, giusto?
Nel mio esempio/ipotesi precedente dunque verrebbero nell'ordine:
1) docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità (fase I, movimento E), anche se non hanno precedenze (perchè verrebbero prima di loro solo quelli con precedenza ma sempre fase comunale, cioè già titolari nel comune)
2) Pippo (es. figlio referente unico del disabile) e Pluto vanno insieme, in ordine di punteggio, perchè hanno entrambi la precedenza IV dell'art. 13 e sono entrambi in II fase, movimento D. E' corretto? Cioè non hanno precedenza nella I fase, ma solo arrivati alla II fase, allora hanno precedenza.
3) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale, senza precedenze. II fase, movimento F.
4) titolari su sostegno nel comune (che chiedono p. comune), II fase movimento G, senza precedenze.
5) Paperino, III fase, movimento R.
Mi sembra di capire che le varie fasi siano contenitori "stagni", cioè separati. Quindi anche le precedenze operano all'interno di ciascuna fase e NON scavalcano le fasi, giusto?
Nel mio esempio/ipotesi precedente dunque verrebbero nell'ordine:
1) docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità (fase I, movimento E), anche se non hanno precedenze (perchè verrebbero prima di loro solo quelli con precedenza ma sempre fase comunale, cioè già titolari nel comune)
2) Pippo (es. figlio referente unico del disabile) e Pluto vanno insieme, in ordine di punteggio, perchè hanno entrambi la precedenza IV dell'art. 13 e sono entrambi in II fase, movimento D. E' corretto? Cioè non hanno precedenza nella I fase, ma solo arrivati alla II fase, allora hanno precedenza.
3) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale, senza precedenze. II fase, movimento F.
4) titolari su sostegno nel comune (che chiedono p. comune), II fase movimento G, senza precedenze.
5) Paperino, III fase, movimento R.
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Mobilità e istituto comprensivo
Salve, vorrei chiedere trasferimento ad una scuola dell'infanzia che si trova in un paese vicino a dove abito. Questa scuola però fa parte di un istituto comprensivo che ha anche altre scuole dell'infanzia in altri comuni.... Si può fare una scelta della singola scuola? Oppure si deve per forza scegliere l'istituto comprensivo? Se così fosse sarà il ds a decidere in quale scuola mandarmi? Grazie
Princesse- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 17.01.19
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Puoi scegliere solo il comprensivo, non i plessi.
Sarà poi il ds a decidere in base a quanto stabilito in contrattazione.
Sarà poi il ds a decidere in base a quanto stabilito in contrattazione.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Princesse- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 17.01.19
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
verdeacqua ha scritto:Provando a leggere l'ordine delle operazioni del contratto, provo a rispondermi da sola. Ma ditemi se è corretto.
Mi sembra di capire che le varie fasi siano contenitori "stagni", cioè separati. Quindi anche le precedenze operano all'interno di ciascuna fase e NON scavalcano le fasi, giusto?
Nel mio esempio/ipotesi precedente dunque verrebbero nell'ordine:
1) docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità (fase I, movimento E), anche se non hanno precedenze (perchè verrebbero prima di loro solo quelli con precedenza ma sempre fase comunale, cioè già titolari nel comune)
2) Pippo (es. figlio referente unico del disabile) e Pluto vanno insieme, in ordine di punteggio, perchè hanno entrambi la precedenza IV dell'art. 13 e sono entrambi in II fase, movimento D. E' corretto? Cioè non hanno precedenza nella I fase, ma solo arrivati alla II fase, allora hanno precedenza.
3) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale, senza precedenze. II fase, movimento F.
4) titolari su sostegno nel comune (che chiedono p. comune), II fase movimento G, senza precedenze.
5) Paperino, III fase, movimento R.
Non mi è facile affrontare nel dettaglio i casi che hai descritto, però mi pare che il discorso dei "compartimenti stagni", di cui hai parlato, sia corretto. In sostanza, le precedenze si applicano con riguardo alla fase alla quale si riferiscono. Quindi: se un docente che viene da altro comune ha una precedenza su un altro, che chiede il trasferimento nello stesso comune, prevale comunque quest'ultimo (benché privo di precedenze). Ciò vale con esclusione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I (personale non vedente ed emodializzato), che prevale sempre, al di là della fase.
Ecco l'esordio dell'art. 13 del nuovo CCNI sulla mobilità:
"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale".
Ciao !
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Ne approfitto per chiedervi una cosa, che riguarda l'AP, ma che si ricollega a ciò che diciamo sulla mobilità e sul relativo nuovo contratto collettivo.
E' possibile che le novità, sulle precedenze, novità delle quali parliamo in questa specifica discussione, verranno inserite anche nel nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie ?
Quindi, è possibile che anche lì si dica, per esempio, che un docente che chiede di avvicinarsi, cioè di andare nel comune di ricongiungimento (o viciniore), e che sia dotato di una precedenza per tale comune (ad esempio, coniuge di miliare, assistenza a parente, cariche amministrative), sia obbligato ad indicare, nella domanda di AP, affinché sia considerata la sua precedenza, la preferenza su tutto il comune in questione (una sorta di preferenza sintetica, insomma) ? Prima si potrebbero indicare le singole scuole, poi si sarebbe, in tale ipotesi, obbligati a inserire tutto il comune. Mi pare che la domanda di AP sia diversa, nel senso che non vi sono preferenze sintetiche e che comunque la cosa avrebbe poco senso, ma francamente non ricordo.
Grazie.
E' possibile che le novità, sulle precedenze, novità delle quali parliamo in questa specifica discussione, verranno inserite anche nel nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie ?
Quindi, è possibile che anche lì si dica, per esempio, che un docente che chiede di avvicinarsi, cioè di andare nel comune di ricongiungimento (o viciniore), e che sia dotato di una precedenza per tale comune (ad esempio, coniuge di miliare, assistenza a parente, cariche amministrative), sia obbligato ad indicare, nella domanda di AP, affinché sia considerata la sua precedenza, la preferenza su tutto il comune in questione (una sorta di preferenza sintetica, insomma) ? Prima si potrebbero indicare le singole scuole, poi si sarebbe, in tale ipotesi, obbligati a inserire tutto il comune. Mi pare che la domanda di AP sia diversa, nel senso che non vi sono preferenze sintetiche e che comunque la cosa avrebbe poco senso, ma francamente non ricordo.
Grazie.
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità
Grazie per la risposta!giandocente ha scritto:verdeacqua ha scritto:Provando a leggere l'ordine delle operazioni del contratto, provo a rispondermi da sola. Ma ditemi se è corretto.
Mi sembra di capire che le varie fasi siano contenitori "stagni", cioè separati. Quindi anche le precedenze operano all'interno di ciascuna fase e NON scavalcano le fasi, giusto?
Nel mio esempio/ipotesi precedente dunque verrebbero nell'ordine:
1) docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità (fase I, movimento E), anche se non hanno precedenze (perchè verrebbero prima di loro solo quelli con precedenza ma sempre fase comunale, cioè già titolari nel comune)
2) Pippo (es. figlio referente unico del disabile) e Pluto vanno insieme, in ordine di punteggio, perchè hanno entrambi la precedenza IV dell'art. 13 e sono entrambi in II fase, movimento D. E' corretto? Cioè non hanno precedenza nella I fase, ma solo arrivati alla II fase, allora hanno precedenza.
3) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale, senza precedenze. II fase, movimento F.
4) titolari su sostegno nel comune (che chiedono p. comune), II fase movimento G, senza precedenze.
5) Paperino, III fase, movimento R.
Non mi è facile affrontare nel dettaglio i casi che hai descritto, però mi pare che il discorso dei "compartimenti stagni", di cui hai parlato, sia corretto. In sostanza, le precedenze si applicano con riguardo alla fase alla quale si riferiscono. Quindi: se un docente che viene da altro comune ha una precedenza su un altro, che chiede il trasferimento nello stesso comune, prevale comunque quest'ultimo (benché privo di precedenze). Ciò vale con esclusione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I (personale non vedente ed emodializzato), che prevale sempre, al di là della fase.
Ecco l'esordio dell'art. 13 del nuovo CCNI sulla mobilità:
"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale".
Ciao !
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
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