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Cambiamenti sulle precedenze nel nuovo contratto sulla mobilità

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arrubiu
giandocente
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Messaggio Da giandocente Lun Gen 14, 2019 7:05 pm

Promemoria primo messaggio :

Buonasera.
Leggendo il nuovo CCNI per la mobilità 2019, già firmato, vedo che, oltre alla reintroduzione della fase comunale, sono stati apportati alcuni cambiamenti relativi ad alcune precedenze, di cui al consueto art. 13 del CCNI.

Diamo per scontato che un docente che chieda di trasferirsi in una scuola posta in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità (quindi mi riferisco alla fase II) venga scavalcato, nella scelta della scuola, da tutti i docenti che chiedano di andare in quella stessa scuola e che si trasferiscano, però, all'interno del Comune richiesto (quindi che afferiscano alla fase comunale); ciò avviene anche nel caso in cui il docente che proviene da altro comune abbia una precedenza rispetto a quello che si trasferisce all'interno del medesimo comune.

Vedo però altri cambiamenti nella formulazione delle modalità con cui si può fruire di alcune precedenze.
Prendiamo ad esempio quella di cui all'art. 13, comma 1, punto IV (ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE). Ebbene: in questo caso, mi pare di capire che per avvalersi della precedenza, chiedendo il trasferimento nel comune - diciamo - di ricongiungimento, occorra esprimere per forza la preferenza sintetica relativa a tale comune. Si possono indicare anche solo alcune scuole in tale comune, per prime, ma poi è necessario fare seguire a tali preferenze la preferenza sintetica per tutto il comune. Ciò significa, insomma, che, per avvalersi della precedenza, occorre rendersi disponibili ad andare eventualmente in qualsiasi scuola del comune di "ricongiungimento".
Ciò può anche avere un senso, benché la cosa sia diversa dal precedente CCNI.

Disposizioni analoghe valgono anche per la precedenza di cui al punti VI (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) e VII (PERSONALECHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI). Con riguardo a quest'ultima, non riesco nemmeno a capire se sia possibile indicare, per prime, alcune scuole del comune cui si riferisce la precedenza (seguite dalla obbligatoria preferenza sintetica per tutto il comune) ovvero se sia necessario indicare per prima solo la preferenza sintetica sul comune.

Capisco in modo esatto ?
Grazie.


Riporto, per comodità, i testi dell'art. 13 del CCNI, con i riferimenti a ciò che ho scritto.

PUNTO IV: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi"; e, più oltre: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".
PUNTO VII: "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze
relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".



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Messaggio Da Ospite Gio Gen 17, 2019 6:52 pm



Ultima modifica di ReadWrite il Sab Feb 09, 2019 12:26 am - modificato 2 volte.

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Messaggio Da verdeacqua Sab Gen 19, 2019 9:47 am

giandocente ha scritto:
verdeacqua ha scritto:Provando a leggere l'ordine delle operazioni del contratto, provo a rispondermi da sola. Ma ditemi se è corretto.
Mi sembra di capire che le varie fasi siano contenitori "stagni", cioè separati. Quindi anche le precedenze operano all'interno di ciascuna fase e NON scavalcano le fasi, giusto?
Nel mio esempio/ipotesi precedente dunque verrebbero nell'ordine:
1) docenti già titolari su posto comune nel comune di titolarità (fase I, movimento E), anche se non hanno precedenze (perchè verrebbero prima di loro solo quelli con precedenza ma sempre fase comunale, cioè già titolari nel comune)
2) Pippo (es. figlio referente unico del disabile) e Pluto vanno insieme, in ordine di punteggio, perchè hanno entrambi la precedenza IV dell'art. 13 e sono entrambi in II fase, movimento D. E' corretto? Cioè non hanno precedenza nella I fase, ma solo arrivati alla II fase, allora hanno precedenza.
3) titolari su posto comune, altri comuni della provincia, fase intercomunale, senza precedenze. II fase, movimento F.
4) titolari su sostegno nel comune (che chiedono p. comune), II fase movimento G, senza precedenze.
5) Paperino, III fase, movimento R.

Non mi è facile affrontare nel dettaglio i casi che hai descritto, però mi pare che il discorso dei "compartimenti stagni", di cui hai parlato, sia corretto. In sostanza, le precedenze si applicano con riguardo alla fase alla quale si riferiscono. Quindi: se un docente che viene da altro comune ha una precedenza su un altro, che chiede il trasferimento nello stesso comune, prevale comunque quest'ultimo (benché privo di precedenze). Ciò vale con esclusione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I (personale non vedente ed emodializzato), che prevale sempre, al di là della fase.
Ecco l'esordio dell'art. 13 del nuovo CCNI sulla mobilità:
"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale".


Ciao !
Qualcun altro mi può confermare o smentire, per piacere? :-)

verdeacqua

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Gen 19, 2019 4:19 pm

Se parliamo della precedenza IV è così.

Tenendo comunque presente che nella fase comunale vale nelle città in cui ci sono comuni con più distretti
Paolo1974
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Messaggio Da verdeacqua Sab Gen 19, 2019 6:31 pm

Grazie molte, Paolo.

verdeacqua

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