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Aspettativa per altro lavoro e lettera di dimissioni

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Messaggio Da andreuccio Dom Apr 28, 2019 10:08 pm

Cari colleghi,

vi scrivo per sottoporvi la mia situazione (non semplicissima) e per chiedervi se mi sto perdendo qualche passaggio.

Il 2 maggio rientro a scuola dopo un’aspettativa non retribuita di due anni per un assegno di ricerca all’università.

Durante questi due anni ho partecipato a molte procedure selettive nel pubblico e nel privato e pochi giorni fa mi è arrivata la notifica che un’azienda privata vuole assumermi a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno. L’assunzione dovrebbe avvenire a metà maggio.

In sé è una bella notizia. Però come mi comporto con la scuola?

Ho fatto un po’ di ricerche in internet e, dopo varie riflessioni, la mia “strategia” per gestire questa delicata situazione è la seguente:

1) dal 15 maggio 2019 (data probabile dell’assunzione in azienda) al 31 agosto 2019 chiedo alla scuola di essere collocato in aspettativa per svolgere un’altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18, comma 3 del CCNL).

2) Contemporaneamente, o al massimo entro il 1° giugno 2019, presento la lettera di dimissioni con effetti a partire dal 1° settembre 2019.

Avendo meno di 5 anni di servizio, credo e spero di non dover incorrere in sanzioni economiche per mancato o insufficiente preavviso.

Secondo voi, è un percorso giuridicamente valido o mi sto perdendo qualche passaggio?

Ho letto anche che i mesi di preavviso devono essere “lavorati”. Nel mio caso specifico, però, coincidono, da una parte, con le ferie estive (luglio e agosto), dall’altra parte, con il periodo di aspettativa per svolgere un’altra esperienza lavorativa (dal 15 maggio al 31 agosto 2019).

Secondo voi, devo aspettarmi qualche brutta sorpresa? Del tipo che per andarmene dalla scuola devo rimetterci 2-3 mesi di stipendio per il mancato o insufficiente preavviso?

Nel caso peggiore, queste sanzioni economiche andrebbero a compensarsi con il trattamento di fine servizio, che, a quanto mi sembra di capire, mi è comunque dovuto?

Da giorni mi arrovello su questi dubbi e da solo non riesco a venirne a capo. Magari uno sguardo esterno riesce a vedere cose o aspetti che chi è preso dall’interno non riesce a vedere (o non conosce proprio).

Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.

Andrea
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Messaggio Da giulia boffa Dom Mag 05, 2019 7:57 am

Nella nota si afferma che la regola generale vuole che il personale della scuola può presentare le dimissioni anche in corso d'anno, ma con decorrenza dal 1 di settembre dell'anno successivo. La norma citata è il DPR 28/4/1998, n.3511, articolo 1. In attesa dell'inizio della decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà prestare regolare servizio.

In tal senso, però, afferma l'USR, "nel caso del licenziamento, anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di alvoro derivi dalla volontà del dipendente, è necessario prevedere un termine di preavviso".

In caso di mancato preavviso, il dipendente andrà, infatti, incontro a connesse conseguenze economiche, ed in particolare l'indennità di mancato preavviso con applicazione dell'articolo 23 del CCNL 2006/2009.


https://www.orizzontescuola.it/guida/dimissioni-dal-servizio-necessario-preavviso-evitare-sanzioni-modifiche-alla-norma/
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Messaggio Da giulia boffa Dom Mag 05, 2019 8:01 am

l'aspettativa deve essere concessa, in quel caso sei sempre sotto contratto con l'Amministrazione, quindi è come "lavorato"

la nota parla di dimissioni con effetto immediato, non mi sembra il tuo caso

io comunque ne parlerei con il ds
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Messaggio Da Gianfranco Dom Mag 05, 2019 10:17 am

Oltre agli aspetti economici ci sono anche gli aspetti disciplinari. Le dimissioni presentate dopo il 31 marzo 2019 hanno effetto dal 1° settembre 2020 (D.L. 357/1989). In caso di assenza ingiustificata dal servizio incorrerai nel licenziamento disciplinare con conseguenze importanti nel casi in futuro volessi accedere all'impiego pubblico
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Messaggio Da milla 2 Dom Mag 05, 2019 10:47 am

andreuccio Di quali ferie parli? L'aspettativa non retribuita non fa maturare ferie

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Messaggio Da andreuccio Dom Mag 05, 2019 11:12 am

giulia boffa ha scritto:l'aspettativa deve essere concessa, in quel caso sei sempre sotto contratto con l'Amministrazione, quindi è come "lavorato"
la nota parla di dimissioni con effetto immediato, non mi sembra il tuo caso
io comunque ne parlerei con il ds

Grazie mille Giulia.
Sì, ne ho parlato con il Dirigente Scolastico. È una brava persona. Mi ha detto semplicemente «Pensaci bene e decidi tu. Io ti firmo tutto»…
Insomma, un grande aiuto pratico, ma poco ferrato sul piano giuridico.
Per fortuna che ci siete voi!!
Grazie e buona domenica!
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Messaggio Da andreuccio Dom Mag 05, 2019 11:18 am

Gianfranco ha scritto:Oltre agli aspetti economici ci sono anche gli aspetti disciplinari. Le dimissioni presentate dopo il 31 marzo 2019 hanno effetto dal 1° settembre 2020 (D.L. 357/1989). In caso di assenza ingiustificata dal servizio incorrerai nel licenziamento disciplinare con conseguenze importanti nel casi in futuro volessi accedere all'impiego pubblico

Grazie mille Gianfranco,

non conoscevo proprio quel decreto. Lo riporto nel caso possa essere di aiuto anche ad altri:

Decreto-Legge 6 novembre 1989, n. 357: “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola” (GU n.260 del 7-11-1989)
Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).

Articolo 10, commi 4-5

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

Nella nota dell’USR Umbria che citava Giulia

https://www.orizzontescuola.it/guida/dimissioni-dal-servizio-necessario-preavviso-evitare-sanzioni-modifiche-alla-norma/

si legge che il Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni ha “privatizzato” il rapporto di pubblico impiego, ragion per cui il pubblico impiego è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civile sul lavoro, nonché dalle norme del pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.

Ora l’Articolo 10, commi 4-5, del Decreto-Legge 6 novembre 1989, n. 357 mi risulta ancora in vigore e mi sembra che sia in contraddizione (e quindi incompatibile) con quanto stabilito nell’art. 23 del CCNL 2006/2009:

Art. 23 - Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

In base all’art. 23 mi sembrava di capire di poter presentare le dimissioni entro il 30 giugno 2019 con effetti a partire dal 1° settembre 2019.

Perché mai concedere, con una mano, questa possibilità e, poi, con l’altra mano, punirti con l’interdizione a vita dal pubblico impiego?

Grazie per le eventuali precisazioni e integrazioni e buona domenica!
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Messaggio Da andreuccio Dom Mag 05, 2019 11:22 am

milla 2 ha scritto:andreuccio  Di quali ferie parli? L'aspettativa non retribuita non fa maturare ferie

Grazie mille milla 2,

questo vuol dire quindi che nei mesi di luglio e agosto non sarò pagato oppure che devo andare a scuola a … innaffiare le piante?

Grazie e buona domenica!
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Messaggio Da Gianfranco Dom Mag 05, 2019 11:36 am

andreuccio ha scritto:
Gianfranco ha scritto:Oltre agli aspetti economici ci sono anche gli aspetti disciplinari. Le dimissioni presentate dopo il 31 marzo 2019 hanno effetto dal 1° settembre 2020 (D.L. 357/1989). In caso di assenza ingiustificata dal servizio incorrerai nel licenziamento disciplinare con conseguenze importanti nel casi in futuro volessi accedere all'impiego pubblico

Grazie mille Gianfranco,

non conoscevo proprio quel decreto. Lo riporto nel caso possa essere di aiuto anche ad altri:

Decreto-Legge 6 novembre 1989, n. 357: “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola” (GU n.260 del 7-11-1989)
Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).

Articolo 10, commi 4-5

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

Nella nota dell’USR Umbria che citava Giulia

https://www.orizzontescuola.it/guida/dimissioni-dal-servizio-necessario-preavviso-evitare-sanzioni-modifiche-alla-norma/

si legge che il Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni ha “privatizzato” il rapporto di pubblico impiego, ragion per cui il pubblico impiego è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civile sul lavoro, nonché dalle norme del pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.

Ora l’Articolo 10, commi 4-5, del Decreto-Legge 6 novembre 1989, n. 357 mi risulta ancora in vigore e mi sembra che sia in contraddizione (e quindi incompatibile) con quanto stabilito nell’art. 23 del CCNL 2006/2009:

Art. 23 - Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

In base all’art. 23 mi sembrava di capire di poter presentare le dimissioni entro il 30 giugno 2019 con effetti a partire dal 1° settembre 2019.

Perché mai concedere, con una mano, questa possibilità e, poi, con l’altra mano, punirti con l’interdizione a vita dal pubblico impiego?

Grazie per le eventuali precisazioni e integrazioni e buona domenica!
Certo, considera però che entri in un campo minato, muoviti con cautela. La nota dell'USR è un semplice parere. Ti consiglio di dare un'occhiata alla giurisprudenza in merito
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Messaggio Da andreuccio Dom Mag 05, 2019 11:40 am

La nota dell’USR Umbria richiamava il Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che non è un semplice parere…

Comunque, grazie per il consiglio. So bene di trovarmi su un terreno minato e spinato. Mi sa che dovrò rinunciare al contratto dell’azienda e resto a scuola…

Grazie mille di tutto!
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Messaggio Da milla 2 Dom Mag 05, 2019 12:00 pm

Mi sembra di capire che tu sei a T.I. Se sei rientrato, starai maturando le ferie dal 2 maggio fino a quando resterai in servizio. Buona domenica anche a te!

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Messaggio Da marialina Dom Mag 12, 2019 11:34 pm

andreuccio ha scritto:La nota dell’USR Umbria richiamava il Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che non è un semplice parere…

Comunque, grazie per il consiglio. So bene di trovarmi su un terreno minato e spinato. Mi sa che dovrò rinunciare al contratto dell’azienda e resto a scuola…

Grazie mille di tutto!


Io non rinuncerei al lavoro a TI in azienda, anzi dal momento che ti hanno fatto una simile offerta, con i tempi che corrono, significa che sono molto interessati a te. Non ci troverei nulla di strano a chiedere consiglio proprio ai loro legali per aiutarti nel modo migliore alla transizione.

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Messaggio Da @melia Lun Mag 13, 2019 6:57 pm

andreuccio ha scritto:questo vuol dire quindi che nei mesi di luglio e agosto non sarò pagato oppure che devo andare a scuola a … innaffiare le piante?
Niente di tutto ciò. Significa che non sei in ferie, quindi se hanno bisogno di una persona per un motivo qualsiasi, possono chiamare te.
Devi dare la reperibilità, in 36 anni di scuola mi è successo una sola volta di essere chiamata a luglio, due giorni prima che iniziassero le mie ferie: c'era stata un'effrazione e ho speso una mattinata con il DSGA a controllare quali materiali erano stati rubati dal laboratorio.
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Messaggio Da mario60 Mar Mag 14, 2019 1:15 pm

Salve

per curiosità, come è finita?
La mia impressione è che non saresti dovuto tornare a Scuola, anche perché la clausola del art. 18, comma 3 del CCNL può essere letta come valere per anni scolastici, non per spezzoni da circa la fine dell'anno scolastico.

Ciao
m.

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Messaggio Da andreuccio Ven Mag 17, 2019 5:31 pm

milla 2 ha scritto:Mi sembra di capire che tu sei a T.I. Se sei rientrato, starai maturando le ferie dal 2 maggio fino a quando resterai in servizio. Buona domenica anche a te!

Sì, milla 2. A tempo indeterminato dal 2015.
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Messaggio Da andreuccio Ven Mag 17, 2019 5:33 pm

@melia ha scritto:
andreuccio ha scritto:questo vuol dire quindi che nei mesi di luglio e agosto non sarò pagato oppure che devo andare a scuola a … innaffiare le piante?
Niente di tutto ciò. Significa che non sei in ferie, quindi se hanno bisogno di una persona per un motivo qualsiasi, possono chiamare te.
Devi dare la reperibilità, in 36 anni di scuola mi è successo una sola volta di essere chiamata a luglio, due giorni prima che iniziassero le mie ferie: c'era stata un'effrazione e ho speso una mattinata con il DSGA a controllare quali materiali erano stati rubati dal laboratorio.

Grazie mille, @melia. Questa mi mancava...
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Messaggio Da andreuccio Ven Mag 17, 2019 6:04 pm

mario60 ha scritto:Salve

per curiosità, come è finita?
La mia impressione è che non saresti dovuto tornare a Scuola, anche perché la clausola del art. 18, comma 3 del CCNL può essere letta come valere per anni scolastici, non  per spezzoni da circa la fine dell'anno scolastico.

Ciao
m.

mario60, grazie per l’interessamento. Oramai la mia vita è diventata una piccola telenovela…

Allora, per adesso la storia ancora non è finita. L’azienda mi ha comunicato che, per consultazioni interne loro, vogliono rinviare le assunzioni di 1-2 mesi, quindi slitta tutto a metà giugno, se non addirittura a metà luglio (mi hanno assicurato però che si tratta solo di una loro formalità procedurale).

Per quanto riguarda la durata dell’aspettativa ex art. 18, comma 3, io l’ho interpretata così: per un solo, unico e medesimo anno scolastico (ad es.: 2018/2019) il docente può chiedere un numero di mesi di aspettativa per svolgere un’altra esperienza lavorativa fino alla durata massima di un anno scolastico (quindi, nel mio esempio, dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019).

Nel caso possa interessare anche altri, posto qui due link sull’argomento:

https://www.orizzontescuola.it/docente-o-ata-che-svolge-altro-lavoro-aspettativa-non-retribuita/

http://www.sinergiediscuola.it/notizie/lavoro/aspettativa-per-motivi-di-lavoro-art-18-del-ccnl.html

La mia grande fregatura è che l’anno scolastico 2018/2019 è quasi finito, ma ancora in corso, e che l’azienda non mi assume dal 1° settembre 2019 (nuovo anno scolastico 2019/2020), bensì forse dal 15 giugno o 15 luglio (quindi ancora nel corso dell’anno scolastico 2018/2019), motivo per cui la mia aspettativa va dal giorno in cui presento la richiesta (ad es. 15 giugno 2019) fino alla fine dell’anno scolastico in corso (31 agosto 2019).

Paradossalmente (e caso limite), se io presentassi la richiesta di aspettativa il 30 agosto 2019, l’aspettativa finirebbe, secondo questa mia interpretazione “purista”, il giorno dopo, 31 agosto 2019, conclusione dell’anno scolastico 2018/2019…

Se secondo voi sto sbagliando a interpretare l’art. 18, comma 3, oppure se vi risultano casi concreti di diversa interpretazione e applicazione dell’art. 18, comma 3, vi pregherei ovviamente di farmelo sapere. ;-)

Grazie mille per il sostegno e l’interessamento.

Andrea
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Messaggio Da sonia74 Sab Mag 18, 2019 1:33 pm

Ciao Andrea, ai tempi mi ero interessata anch'io a questo argomento e, per quanto ho letto su Orizzonte Scuola, penso che la tua interpretazione sia corretta. Purtroppo il risultato puó essere abbastanza assurdo e paradossale (come dici tu, l'aspettativa che finisce il giorno dopo averla chiesta!), ma immagino che la legislazione scolastica sia ideata pensando solo nei termini di "anno scolastico"... Sarebbe piú facile per te se l'azienda accettasse di assumerti dal 1º settembre, ma anche loro avranno le loro esigenze.

Inoltre, il fatto di non potersi semplicemente dimettere dando i mesi di giusto preavviso complica ulteriormente le cose. Le due procedure sulle dimissioni sembrano incompatibili fra loro ma, finché non ci sia una sentenza al riguardo o qualche chiarimento legislativo, la situazione rimane incognita. A me sembra tutto innecessariamente complesso...

In bocca a lupo e, per favore, mantienici aggiornati nel caso ci fosse qualche novitá che possa chiarire ulteriormente l'argomento.

sonia74

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Messaggio Da mario60 Mer Mag 22, 2019 12:31 pm

Non sono sicuro della tua interpretazione. Consiglio pratico, mettiti d'accordo con la ditta di iniziare dal 1 settembre, offriti di andare a vedere (= lavorare a gratis) come funziona nel mese di Agosto.

mario60

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