appello agli amministratori.
posto il comma 10 bis della legge 25 febbraio 2016 n.21 che riguarda la proroga delle GaE:
«10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia".
perchè non vi è coincidenza tra l'anno di aggiornamento delle GaE e quello delle GI (il modello B per le GI è stato inserito quest'anno scolastico!!)?
e' possibile quindi che noi che siamo solo in prima fascia non possiamo cambiare le sedi per i medesimi insegnamenti tramite modello B, perchè dobbiamo attendere di aggiornare le GI l'anno scolastico prossimo a causa dello slittamento temporale (queste le parole di un sindacalista)?