Mad sostegno in una sola provincia?
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Mad sostegno in una sola provincia?
Salve ho un dubbio qualcuno mi può aiutare,
vorrei presentare le MAD SOSTEGNO, senza titolo di specializzazione, in quante provincie posso presentarle?
Grazie
vorrei presentare le MAD SOSTEGNO, senza titolo di specializzazione, in quante provincie posso presentarle?
Grazie
joyhappy- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Mad sostegno in una sola provincia?
Non ci sono limiti. Questi valgono solo per gli specializzati.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Mad sostegno in una sola provincia?
grazie Dec
perdonami e se dovessi avere una supplenza in una provincia X breve per 1 mese(ipotesi) e poi mi arriva una altra proposta della provincia Y per 3 mesi , come ci si comporta?
Questo sia se sono contestuali, che se le proposte arrivano in tempi diversi prima una e poi a seguire l'altra....Si può accettare una migliorativa se sono contestuali?
E se sono una successiva ad altra pero in province diverse si può?
Scusami...e grz ancora!
perdonami e se dovessi avere una supplenza in una provincia X breve per 1 mese(ipotesi) e poi mi arriva una altra proposta della provincia Y per 3 mesi , come ci si comporta?
Questo sia se sono contestuali, che se le proposte arrivano in tempi diversi prima una e poi a seguire l'altra....Si può accettare una migliorativa se sono contestuali?
E se sono una successiva ad altra pero in province diverse si può?
Scusami...e grz ancora!
joyhappy- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Mad sostegno in una sola provincia?
Non si può lavorare contemporaneamente in due province diverse.
Non si può lasciare una supplenza breve per una più lunga, a meno che la seconda non sia direttamente fino al termine delle lezioni o al 30/06 o al 31/08.
Invece due supplenze in tempi diversi in due province è possibile, ma quando aggiornerai le graduatorie potrai dichiarare per ogni anno scolastico il servizio prestato in una sola provincia (chiaramente nell'esempio che hai fatto quello di tre mesi, mentre quello di un mese sarà inutile ai fini del punteggio).
Non si può lasciare una supplenza breve per una più lunga, a meno che la seconda non sia direttamente fino al termine delle lezioni o al 30/06 o al 31/08.
Invece due supplenze in tempi diversi in due province è possibile, ma quando aggiornerai le graduatorie potrai dichiarare per ogni anno scolastico il servizio prestato in una sola provincia (chiaramente nell'esempio che hai fatto quello di tre mesi, mentre quello di un mese sarà inutile ai fini del punteggio).
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Mad sostegno in una sola provincia?
Scusa Dec ma nella nota cfr nota MIUR prot 0037381.29-08-2017 leggo : "Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza... " Questo è ribadito anche nella nuova circolare. Sei d'accordo con me?Dec ha scritto:Non ci sono limiti. Questi valgono solo per gli specializzati.
tanganika- Messaggi : 2970
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Mad sostegno in una sola provincia?
Lo pensavo anch'io, ma quella frase va letta nel contesto:
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria diistituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devonocontenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Quindi ci si riferisce solo alle mad degli specializzati. Dei non specializzati si parla dopo.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria diistituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devonocontenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Quindi ci si riferisce solo alle mad degli specializzati. Dei non specializzati si parla dopo.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
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