Caso particolare rientro docente dopo il 30 aprile...
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Caso particolare rientro docente dopo il 30 aprile...
Buongiorno, se un titolare rientra dopo il 30 aprile, dopo 150 giorni di assenza, il supplente dovrebbe poter completare l'anno scolastico e il titolare rimane "a disposizione".
Ma che succede se il supplente è vissuto di proroghe mensili, ovvero se gli fanno tutta una successione di brevi contratti, nell'attesa del ritorno del titolare? E' ancora valida la disposizione art. 37 CCNL?
( “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”)
Ma che succede se il supplente è vissuto di proroghe mensili, ovvero se gli fanno tutta una successione di brevi contratti, nell'attesa del ritorno del titolare? E' ancora valida la disposizione art. 37 CCNL?
( “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”)
Luca Fogli- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 08.12.19
Re: Caso particolare rientro docente dopo il 30 aprile...
Basta che il titolare non sia mai rientrato
peadp- Messaggi : 1184
Data d'iscrizione : 26.12.17
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