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valutazione diploma didattica della musica A77

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Messaggio Da orizzonte1 Mar Mar 27, 2012 10:01 am

Sono un neoimmesso in ruolo su posto di sostegno nella scuola media per effetto di grad. esaurimento dopo percorso SSIS, classe di concorso di titolarità ed. musicale A032; avendo conseguito poi il diploma di didattica della musica indirizzo strumento musicale A77, mi chiedevo se quest'ultimo è valutabile ai fini della domanda di mobilita.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno.

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Messaggio Da pozzo al sole Ven Mar 30, 2012 12:49 pm

La laurea di II livello in Didattica della musica, abilitante per A031 ed A032 è titolo valutabile con PUNTI 5, in funzione delle attuali domande di mobilità dei neoimmessi in ruolo per la Cl.conc. AM77 (VIOLINO) in aggiunta al diploma di violino ?

Leggendo la nota n.12 all'allegato D della TABELLA III del CCNI, si rinvengono due norme:
1) La prima- Il secondo livello di uno stesso titolo di primo livello utilizzato per l'accesso al ruolo non è valutabile come titolo aggiuntivo. Nella fattispecie concreta, il biennio di II livello in discipline musicali di violino rispetto al vecchio diploma di violino (poi riconosciuto D.U. di I livello)

2) La seconda- In ogni caso, anche quando non si tratta di doppioni (tra I e II livello) di uno stesso titolo, il titolo non è valutabile quando lo stessi fa accedere al ruolo di appartenenza. Nella fattispecie concreta, gli esempi di Scienze della formazione primaria e di Didattica della musica.

Perchè non si dovrebbe valutare la Didattica della musica, che non dà accesso al ruolo di violino?! Essa dà accesso a quello di Educazione musicale nelle medie e nelle superiori. La risposta data da funzionari di USP contrari è: "Perche per ruolo di appartenenza s'intende non solo che dà accesso ad un ruolo specifico, ma che quel titolo (il corso di Didattica della musica è frequentabile se hai un diploma di conservatorio di I livello e, nel caso specifico, di violino). Essendo la Didattica della musica un secondo livello conseguito a fronte di un primo livello di violino, è considerato appartenente allo stesso ruolo".

Personalmente, ritengo illegittima questa interpretazione della norma in quanto, mentre con Biennio di violino posso accedere al ruolo in questione, con la Didattica della musica no, ma posso passare di ruolo (secondo le norme generali, dato che non sono un abilitato in violino del tipo "riservista", ma ho frequentato il corso ordinario di due anni) solo su Educazione musicale.

Lalla può illuminarmi contrariamente?

Grazie.

Alcuni USP la valutano, altri no.

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Messaggio Da pozzo al sole Ven Mar 30, 2012 12:52 pm

Penso sia fondamentale che qualcuno possa chiarirmi soprattutto la definizione di "RUOLO DI APPARTENENZA". Quali le norme di riferimento a sostegno dell'uno o dell'altro orientamento?

pozzo al sole

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Messaggio Da Gianfranco Ven Mar 30, 2012 3:11 pm

Il motivo per cui non è valutabile è semplicemente perché la tabella di valutazione vieta espressamente la valutazione della didattica della musica. Anche volendo ragionare a logica e non a normativa, qualunque altra abilitazione in qualunque altra materia non è valutabile, tranne il concorso ordinario per l'accesso a ruolo o altra ruolo di livello pari o superiore, la cui valutazione è espressamente prevista dalla tabella di valutazione. Le abilitazioni diverse a quella relativa al ruolo di appartenenza servono solo per chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo. Se poi consideriamo tutto ciò giusto o meno, è considerazione che non fa parte della natura di un forum di consulenza
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Messaggio Da orizzonte1 Ven Mar 30, 2012 9:12 pm

Il ruolo d'appartenenza è l'ordine scolastico a cui si riferisce la nomina in ruolo: Es. scuola primaria, scuola secondaria I grado ecc..
Lo deduco dalla schermata di istanze on line della compilazione della domanda di mobilità, precisamente, nel riquadro "situazione di ruolo" compare questa voce: "ruolo di appartenenza" (lo si trova nella prima pagina della compilazione della domanda, dove ci sono i dati anagrafici).




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Messaggio Da pozzo al sole Dom Apr 01, 2012 6:51 pm

Correggo, solo per non disperdere il tiro di possibili successivi commenti.

GIANFRANCO: ti sbagli, leggi più attentamente il mio commento e la norma in questione, la nota 12 della tabella che citi recita testualmente: "Analogamente, non è valutabile la Didattica della Musica"; con "analogamente" si riferisce alla norma del precedente periodo "Un titolo non è valutabile per il ruolo di appartenenza", cioè, quello a cui si è avuto accesso. E' chiaro che l'abilitazione non conti, ma Didattica della Musica non conferisce solo un'abilitazione, ma soprattutta una laurea di II livello.
Gianfranco, il mio commento non è nè logico, nè di convenienza, ma prettamente giuridico.

ORIZZONTE 1: E' chiaro che le norme che io conosco definiscono come RUOLO DI APPARTENENZA non solo quello relativo all'ordine ed al grado di scuola di appartenenza, ma anche alla classe di concorso. Quindi, evitando di porre fuorvianti domande retoriche, il ruolo di appartenenza del diploma di violino è "Sc. sec. I grado - AM77" . La laurea in Didattica della Musica ha due ruoli di appartenenza "Sc. sec. I gr - A032" e "Sc. sec. II gr - A031".
Data questa differenza di ruoli di appartenenza dei due titoli, la mia domanda verte sulla effettiva altrui conoscenza di precisi articoli di legge che mi contraddicano.

pozzo al sole

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Messaggio Da Gianfranco Dom Apr 01, 2012 7:14 pm

Allora così sarebbero valutabili pure le ssis (su materie diverse da quella di titolarità) che non sono solo un'abilitazione, ma soprattutto una specializzazione post-laurea, valutabile ai sensi della lettera C della tabella. La tabella dà indicazioni generiche sulla tipologia di titoli valutabili, ma le note (che fanno parte integrante della tabella) forniscono limiti a tale valutazione. La nota 11 specifica che ssis e sostegno non sono valutabili "in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio". Se volessimo derivare la ratio della norma (e per provare a fare ciò va letta tutta la tabella con relative note), sembrerebbe che le abilitazioni siano spendibili solo per i passaggi. Entreremmo nel campo dell'interpretazione della norma nel quale non voglio entrare poiché su questo forum solitamente ci si confronta solo sulla normativa.

In mancanza di una interpretazione autentica su questa questione (che non spetta a noi ma solo all'Aran), possiamo solo limitarci a leggere il testo.

Il fatto che alcuni USP la valutano ed altri no è comunque sintomatico di un testo scritto male (altrimenti non staremmo qui a parlarne)
Gianfranco
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