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Quesito classi di concorso atipiche precedenza.

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Messaggio Da colosso d'argilla Gio Mag 31, 2012 4:31 pm

Salve nel mio Istituto dovrebbero rimanere delle ore residue per una disciplina con classi di concorso atipiche la A013 e A060, incrociando le due graduatorie il docente della a060 è ultimo in graduatoria, pero tale docente con quelle ore non risulterebbe soprannumerario, mentre il docente della A013 perderebbe in ogni caso la titolarità, se quelle ore dovessero essere assegnate all A013 si potrebbe creare una cattedra orario anche in comuni diversi a chi spettano quelle ore? Va rispettata la norma, quindi, se le due classi di concorso sono atipiche si fa la graduatoria incrociata per le ore in atipicità, dopo aver assegnato quelle spettanti alla singola classe di concorso?


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Messaggio Da giulia boffa Gio Mag 31, 2012 6:23 pm

si fa un'unica graduatoria, chi ha meno pp va via e il penultimo prende tutte le ore
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Messaggio Da valeria64 Ven Giu 01, 2012 7:47 pm

Giulia approfitto per chiederti un particolare. Nella mia scuola ci son due docenti sulla 40. Quest'anno una delle due rimane con 13 ore. Però attivano nel medesimo istituto anche biotecnologie sanitarie. Al terzo anno ci sarebbero 6+ 4 ore sulla 40 con classe atipica la 57 e la 60. Però una collega della 60 diviene sovrannumero. Il Preside è costretto a dare alcune ore 6 o 4 alla 40? o può metterle tutte sulla 60?
Il Preside deve tutelare la titolarità della collega della 40?
Grazie mille della tua estrema cortesia.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Giu 01, 2012 7:54 pm

deve incrociare tutte le graduatorie e l'ultimo perde posto
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Messaggio Da valeria64 Ven Giu 01, 2012 7:55 pm

Grazie, preziosa come sempre.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Giu 01, 2012 8:27 pm

prego
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Messaggio Da dangelo.antonio2 Ven Giu 22, 2012 11:41 am

salve mi scuso per l'intrusione,
sono un abilitato nella classe c040 esercitazione aeronautica che va a confluire in laboratorio di scienze della navigazione in trasporti e logistica.
il collega della scuola dove io vorrei fare l'assegnazione provvisoria mi ha detto che la confluenza è corretto ma che il csa si è riservato di mettere i perdenti posto in quella classe di concorso.
da quel che leggo lab scienze della navigazione possono confluire solo c040-c080 e c090 no per esempio meccanica .
nel caso che caltre materi io cosa posso fare
grazie

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Messaggio Da dangelo.antonio2 Ven Giu 22, 2012 6:49 pm

nel caso vengono assegnate ad altre classi di concorso io cosa posso fare
faccio riferimento alla tabella prot.3714 del 16 maggio 2012
trasporti e logistica

dangelo.antonio2

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Messaggio Da giulia boffa Ven Giu 22, 2012 8:31 pm

devi presentare ricorso, se la confluenza non viene rispettata o inventata
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Messaggio Da dangelo.antonio2 Ven Giu 22, 2012 9:02 pm

il ricorso al giudice o al csa

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Messaggio Da roberto.tundo Mar Nov 26, 2013 9:30 pm

Salve, sono un docente titolare di cattedra interna su Elettronica (classe di concorso A034) presso l’IISS “Nicola Moccia” di Nardò (LE) a partire dall’A.S. 2012/13 a seguito di trasferimento da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce.
Dopo aver preso regolarmente servizio il giorno 02.09.2013 presso l’IISS “Nicola Moccia” di Nardò conscio del fatto di essere titolare di una cattedra interna di Elettronica (classe di concorso A034) costituita da 18 ore, in data 04.09.2013 alle ore 13.30 circa veniva contattato telefonicamente dalla segreteria della scuola ed informato di essere sempre titolare della cattedra suddetta ma che quest’ultima risultava come cattedra orario esterna costituita da 11 ore interne e 9 ore da svolgere presso l’IISS “Giannelli” di Gallipoli.
Il giorno dopo alla richiesta di delucidazioni del sottoscritto, dalla segreteria si affermava che, in seguito alla composizione dell’organico di diritto per l’A.S. 2013/14, le 18 ore che nel precedente A.S. 2012/13 costituivano la cattedra interna di Elettronica (classe di concorso A034) erano state assegnate alla classe di concorso A035 (Elettrotecnica ed applicazioni) ed occupate da un docente arrivato per trasferimento da parte dell’USP, e solo 11 ore residue da completare con 9 ore presso l’IISS “Giannelli” di Gallipoli, erano state date alla classe di concorso A034 (Elettronica) e quindi allo scrivente.
Considerando che:
• Durante lo scorso A.S. 2012\13 ero l’unico titolare della cattedra A034 presso l’IISS “Nicola Moccia” di Nardò e non era presente nessun docente titolare o incaricato per la classe A035
• Nella composizione dell’organico occorreva sicuramente considerare l’atipicita’ di alcune discipline come “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” che possono essere assegnate indifferentemente a docenti della classe A034 oppure a quelli della classe A035, ma occorreva altresi’ rispettare quanto espresso dalla circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 che afferma esplicitamente quanto segue:
a) classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime, seconde, terze e quarte interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a
parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l’anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.
In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.
c) quota riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime, seconde, terze e quarte interessate al riordino, mentre per la classi quinte si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.
Vorrei avere un Vostro parere sull’assoluta irregolarità del provvedimento da me subito e se è giusto presentare ricorso al giudice del lavoro chiedendo il ripristino della situazione occupazionale per il prossimo anno (18 ore nella sola sede di Nardò, visto che quest’anno ho dovuto “accettare” mio malgrado la variazione da cattedra interna a cattedra orario esterna) e se è giusto anche il rimborso delle spese legali che dovrò sostenere per tale ricorso.

roberto.tundo

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