Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
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Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
Salve a tutti, sto lavorando su uno spezzone di due ore in una scuola pubblica, mi chiedevo se per svolgere un'altra attività lavorativa è necessario chiedere l'autorizzazione al DS o se, per chi lavora su spezzoni, tale autorizzazione non è necessaria. Ho trovato la normativa relativa a chi, avendo una cattedra intera, richiede il part time (e in tal caso, a quanto pare, ce n'è bisogno), ma non ho trovato nessun riferimento a chi ha uno spezzone inferiore a 6 ore come me.
Grazie a chiunque proverà a rispondermi!
Grazie a chiunque proverà a rispondermi!
bacco- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
con spezzone di due ore puoi svolgere senz'altro un'altra attività compatibile con l'insegnamento.
http://www.orizzontescuola.it/guide/attivit%C3%A0%C2%A0-compatibili-con-le-supplenze
http://www.orizzontescuola.it/guide/attivit%C3%A0%C2%A0-compatibili-con-le-supplenze
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
Si, questo lo davo per scontato, avevo chiesto se c'è bisogno di autorizzazione del D.S. per svolgere un'altra attività. Ad ogni modo grazie, nel link ho trovato la risposta: la situazione è uguale per tutti coloro i quali, a t.i. o a t.d., hanno uno spezzone inferiore al 50% dell'orario cattedra, quindi devo richiedere autorizzazione anche io.adamo ha scritto:con spezzone di due ore puoi svolgere senz'altro un'altra attività compatibile con l'insegnamento.
http://www.orizzontescuola.it/guide/attivit%C3%A0%C2%A0-compatibili-con-le-supplenze
bacco- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
D.lgs 29/93, art 58, comma 6 “Nel caso non si superi il 50% del monte ore previsto per la cattedra, non è obbligatoria la comunicazione al D.S."
Anche se il consiglio è sempre quello di informarlo, a me non hanno mai fatto problemi
Anche se il consiglio è sempre quello di informarlo, a me non hanno mai fatto problemi
mirko.vi- Messaggi : 378
Data d'iscrizione : 04.08.12
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
mirko.vi ha scritto:D.lgs 29/93, art 58, comma 6 “Nel caso non si superi il 50% del monte ore previsto per la cattedra, non è obbligatoria la comunicazione al D.S."
Anche se il consiglio è sempre quello di informarlo, a me non hanno mai fatto problemi
Mirko, sicuramente avrai trovato questa notizia in qualche sito, ma non è corretto utilizzare delle virgolette, perchè l'articolo e il comma che citi non dicono affatto quello che riporti.
In realtà il comma 6 dell'articolo sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici dice (e ti invito a leggerlo) che ai dipendenti a tempo parziale è concessa da disposizioni speciali la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa.
Quali sono queste disposizioni speciali? esse sono regolate (come espresso nel comma 1 dello stesso articolo) dall'art.6 comma 2 del decreto del presidente del Consiglio n.117 del 17 marzo 1989 in cui si dice espressamente che ai lavoratori a tempo parziale è consentita un'ulteriore attività lavorativa previa motivata autorizzazione dell'amministrazione pubblica.
Tale disposizione viene ripresa anche dal nostro Contratto Nazionale che all'art.58 comma 9 dice:
Al personale interessato è consentito, [b]previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
La normativa è chiara, basterebbe semplicemente leggere il Contratto Nazionale per capire cosa bisogna fare.
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
greta2010 ha scritto:mirko.vi ha scritto:D.lgs 29/93, art 58, comma 6 “Nel caso non si superi il 50% del monte ore previsto per la cattedra, non è obbligatoria la comunicazione al D.S."
Anche se il consiglio è sempre quello di informarlo, a me non hanno mai fatto problemi
Mirko, sicuramente avrai trovato questa notizia in qualche sito, ma non è corretto utilizzare delle virgolette, perchè l'articolo e il comma che citi non dicono affatto quello che riporti.
In realtà il comma 6 dell'articolo sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici dice (e ti invito a leggerlo) che ai dipendenti a tempo parziale è concessa da disposizioni speciali la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa.
Quali sono queste disposizioni speciali? esse sono regolate (come espresso nel comma 1 dello stesso articolo) dall'art.6 comma 2 del decreto del presidente del Consiglio n.117 del 17 marzo 1989 in cui si dice espressamente che ai lavoratori a tempo parziale è consentita un'ulteriore attività lavorativa previa motivata autorizzazione dell'amministrazione pubblica.
Tale disposizione viene ripresa anche dal nostro Contratto Nazionale che all'art.58 comma 9 dice:
Al personale interessato è consentito, [b]previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
La normativa è chiara, basterebbe semplicemente leggere il Contratto Nazionale per capire cosa bisogna fare.
Chiedo scusa le virgolette erano improprie, per inciso ho copiato uno stralcio di un documento di un'organizzazione sindacale!!!!!!!
Comunque Greta mi pare che la sostanza non cambi; nel senso che il virgolettato giusto doveva essere questo: "I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno..." e visto che il comma 7 dello stesso articola recita "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza" io deduco che con un PT con prestazione lavorativa non superiore al 50 % non deve chiedere nessuna autorizzazione al dirigente.
Poi mi pare che il un CCNL non possa andare contro un decreto legislativo o no? Greta dimmi se sbaglio.........
mirko.vi- Messaggi : 378
Data d'iscrizione : 04.08.12
Re: Compatibilità spezzone con altre attività lavorative
Da quello che mi è stato detto da un Dirigente Scolastico, la differenza tra tempo pieno e tempo parziale non riguarda la necessità di essere autorizzati (che riguarda tutti), ma il fatto che i dipendenti a tempo pieno possono essere autorizzati a svolgere solo attività occasionali e non continuative, mentre quelli a tempo parziale possono essere autorizzati a svolgere qualsiasi attività anche di lavoro subordinato (tranne lavoro subordinato con un'altra amministrazione pubblica e commercio).
L'autorizzazione è quindi richiesta a tutti come risulta chiaro dal decreto del Presidente del Consiglio che ti ho già citato e a cui fa riferimento per il tempo parziale l'art.58 del dl 29/93 (comma 1).
Tale decreto del Pres del Consiglio viene quindi ripreso dal Contratto Nazionale laddove dice che ai dipendenti a tempo parziale è permessa, previa autorizzazione, lo svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa (senza porre vincoli sulla tipologia).
Da ciò si deduce che non c'è alcun contrasto tra la normativa e il Contratto Nazionale che, ribadisco, afferma per i dipendenti a tempo parziale la necessità di un'autorizzazione per svolgere un'ulteriore attività lavorativa .
L'autorizzazione è quindi richiesta a tutti come risulta chiaro dal decreto del Presidente del Consiglio che ti ho già citato e a cui fa riferimento per il tempo parziale l'art.58 del dl 29/93 (comma 1).
Tale decreto del Pres del Consiglio viene quindi ripreso dal Contratto Nazionale laddove dice che ai dipendenti a tempo parziale è permessa, previa autorizzazione, lo svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa (senza porre vincoli sulla tipologia).
Da ciò si deduce che non c'è alcun contrasto tra la normativa e il Contratto Nazionale che, ribadisco, afferma per i dipendenti a tempo parziale la necessità di un'autorizzazione per svolgere un'ulteriore attività lavorativa .
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
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