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Messaggio Da antocimani Lun Dic 27, 2010 5:36 pm

Promemoria primo messaggio :

Ho appena aprreso che tra le tante novità introdotte dalla riforma dell'università ve ne sono alcune che hanno a che fare con il dottorato di ricerca e in particolare una che inserisce la possibilità di discrezione, per il dirigente, di concedere o meno il congedo per dottorato, sulla base delle esigenze amministrative. questo vuol dire che alcuni lo avranno e latri no?come regolarci per il prox anno?

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Messaggio Da silviam Dom Feb 13, 2011 7:08 pm

alberto ha scritto:grazie per il quote, la situazione è particolare e ancora non definita.
Cara Silviam teniamoci in contatto per qualunque aggiornamento, se può servirti, la mail è diffondiamo@gmail.com

Benissimo. Speriamo bene.

silviam

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Messaggio Da emycal Dom Feb 13, 2011 8:21 pm

Ragazzi per piacere una informazione:
il congedo per dottorato si può chiedere durante l'anno (non subito) oppure il secondo anno?
Cioè, se non lo chiedi subito (appena superi il concorso) rischi di non averlo più??? Vi prego rispondetemiiiiiiii!!!

emycal

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riforma gelmini e congedo dottorato - Pagina 2 Empty nota miur di chiarimenti e di conferme

Messaggio Da aurum77 Mar Feb 22, 2011 5:19 pm

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fd42a4cd-8995-42cd-a9b0-52510b443f9f/cm15_11.pdf
E' appena uscita quest'interessante nota a proposito di congedi per dottorato.
Conferma che il dottorato si può chiedere solo tutto in una volta (e non anno per anno)
Conferma che NON si può ottenere una proroga (neanche per completare la tesi...), ma, eventualmente, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.
Chiarisce che, dopo il primo dottorato, non deve essere concesso il congedo per un eventuale secondo...

Per il personale a tempo determinato:
... ... ...
si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti
delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il
profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

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Messaggio Da valyska Mar Feb 22, 2011 5:58 pm

Ho appena letto la circolare. Sono contenta di una cosa: si conferma che il servizio (e quindi il punteggio) è valido per chi è a tempo determinato, anche se non vi è corresponsione di trattamento economico. Cosa che in passato sembrava contraddetta da una nota, nota prot.n.20106 dell'11 dicembre 2008. Questo da un lato mi rassicura, siccome io ho una borsa e ho una nomina solo giuridica presso la scuola.
PERò nella circolare di oggi si definisce personale a tempo determinato: intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno! Io non ho il contratto al 30 giugno eppure la scuola me l'ha fatta lo stesso la nomina giuridica per il dottorato! E mi è successo anche l'anno scorso, sempre per supplenze temporanee, e anche a una mia amica le hanno fatte, e lei che è più vecchia di me ha anche caricato il relativo punteggio così maturato sulle GI all'ultimo aggiornamento.
Sono andata a leggere l'art 19 del CCNL. Non dice che si definisce a tempo determinato solo chi ha la nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche! Non ho trovato uno specifico riferimento normativo. Tra l'altro nello stesso art. 19 dove parla delle ferie al comma 2:
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e
comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Se si parla di ultimo contratto stupulato nel corso dell'anno scolastico si dà per scontato che la nomina non sia annuale o al 30 giugno, ma temporanea, come la mia.
Più sotto, all'art 40, si parla dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di nuovo non si limita la casistica ai soli annuali.
NOn mi impediranno di caricare il punteggio in GI vero???
Qualcuno mi sa dire qualcosa in più?

valyska

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Messaggio Da aurum77 Mar Feb 22, 2011 6:17 pm

Come sai, siamo in tempi di risparmi.
Io premetto che non sono in grado di risponderti. Attendi l'intervento di uno più competente.
Ti riferisco comunque quello che capisco (per ciò che vale).
La nota così indica:
"intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di
contratto durata annuale o fino al 30 giugno,"
Come CHIARIMENTO non mi sembra che il MIUR lasci spazio per ambiguità ed equivoci.

aurum77

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Messaggio Da valyska Mar Feb 22, 2011 6:49 pm

Lo so che siamo in tempo di risparmi, purtroppo. Ma io mi riferisco al congedo senza retribuzione. In pratica a me interessa solo il punteggio (so che è brutto fare un discorso così, perchè io ho la fortuna di avere la borsa, mentre chi non ce l'ha avrebbe secondo me diritto ad avere anche la retribuzione dalla scuola).
Quello che dice il MIUR è chiarissimo, in pratica mi dice che io che ho una nomina temporanea non ho diritto al congedo, e quindi al punteggio. Ma se il personale a tempo determinato è quello annuale, chi ha una nomina breve o su maternità, cos'è? Come si qualifica? E' questo che io cerco di capire, anche spulciando il CCNL, pensando che magari un eventuale ricorso o qualcosa possa dimostrare che i supplenti temporanei hanno gli stessi diritti di quelli a tempo determinato annuali o fino al 30 giugno.
Senza contare che alla mia amica i punti li hanno fatti valere, e come a lei chissà a quanti altri. Io non vorrei perdere questa possibilità! :-(
Qualcuno dei moderatori ci può dare un parere in merito? Grazie

valyska

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Messaggio Da valyska Mer Feb 23, 2011 9:47 am

Nessuno che ci sappia dare un parere? Lalla?

valyska

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Messaggio Da antocimani Mer Feb 23, 2011 10:49 am

Cosa vuol dire che:

si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti
delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il
profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

Che non avremo piu la retribuzione anche se senza borsa?
E poi mi chiedevo, che come me è all'ultimo anno di dottorato senza borsa e ha sempre chiesto e ottenuto il congedo per i restanti mesi del nuovo anno scolastico (fino a dicembre 2011) puo appellarsi al fatto che ?la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o anni ma a tutta la durata del corso di dottorato'?
grazie




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Messaggio Da Pulgarcita Mer Feb 23, 2011 1:37 pm

Per chi come me è al terzo anno di dottorato senza borsa e lavora da terza fascia con contratti fino al 30 giugno, è possibile avere un congedo per l'eventuale anno di proroga? Aggiungo che non ho mai goduto di tale opportunità prima.
Manterrei stipendio e punteggio? Grazie a chi potrà chiarirmi le idee.

Pulgarcita

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Messaggio Da alberto Sab Feb 26, 2011 3:23 pm

come tutti quanti avete già notato, la circolare N.15 del 22/02/2011 è nella sua ambiguità e tristezza, esilarante!
Quattro pagine di ipotetiche interpretazioni che possiamo in parte leggere e analizzare insieme, ricavandone le dovute conclusioni.
Si apre così
Con C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 ¡V comma 57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita) , sono state impartite istruzioni in merito alle modalita di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta C.M. n. 120 /2002, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non e subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non e commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarita.

4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.

La C.M. 120/2002 ha quindi sancito il diritto dovere di richiedere e concedere il congedo straordinario senza che il/la dirigente scolastico possa opporsi, evidenziando che il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera (aspetto giuridico, che troveremo poi) e del trattamento di quiescenza e di previdenza (aspetto economico).
Come preambolo viene qui riconosciuto e confermato dalle stesse parole scritte dall'Ufficio IV che "Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare[...]".
Sulla concessione del Congedo al personale a tempo determinato si sono sbizzarriti...

Ora vi spiego il perché di tanta ironia anche se come umore, c'è poco da scherzare, si parla di M.I.U.R., ovvero i livelli più alti dell'Istruzione e Formazione italiana...

Avendo nella prima pagina di questa circolare riconosciuto le leggi, evidenziate in grassetto che hanno fino ad ora regolato il dottorato di ricerca, i congedi straordinari e l'equiparazione tra docente a tempo determinato e indeterminato aggiungono altri periodi a favore dei dottorandi e docenti a tempo determinato... :
"In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui .............. si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato¡¨., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca", nessuno pensava di dover andare a mettere in dubbio anche questo punto, tra docenti, capiamoci, l'italiano è interpretabile ma la spiegazione successiva supera ogni aspettativa.
Segue così: "[...]si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validita esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validita sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)" è come dire "Riconosco che tu sia a contratto con me, ma anche se hai tutti quei diritti che precedentemente ho elencato non te li applico per vizi di interpretazione o perché oggi non mi va", non so voi, ma leggendo tutte queste leggi, articoli, commi, addirittura il nostro CCNL del Comparto Scuola, ci tutelano e garantiscono pari diritti, ma per qualcuno dobbiamo essere discriminati.
Penso che sia ora di riconoscere i diritti garantiti dalle stesse leggi, altrimenti è inutile essere regolati da uno stato che ha al suo fondamento "la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse liberta'. Il suo concetto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti." qui stiamo andando oltre la legge, o sbaglio?
La totale contraddittorietà della Circolare ne dimostra la sua inutilità, poiché la legge 28.12.2001, n. 448 art. 52 comma 57, che si applica al caso ed il CCNL del Comparto Scuola art. 19, sono chiare nella loro applicazione e non necessitano di interpretazioni. Nel caso della legge del 2001 non esiste la discrezionalità degli uffici scolastici nell'applicazione dell'art.52 comma 57 sopra richiamato, novazione che viene introdotta in maniera chiara ed esplicita nell'art. 19 della legge 240/2010, in tale legge non è indicata la retroattività. D’altra parte, il numero limitato delle figure professionali che possono rientrare in queste normative fa sì che venga meno quella visibilità, che in vicende simili è data in presenza dei grandi numeri, capaci di catturare l’interesse dei grandi sindacati e dei media nazionali.
a voi l'ardua sentenza, manteniamoci uniti, mi raccomando!
diffondiamo@gmail.com


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Messaggio Da silviam Dom Feb 27, 2011 11:12 pm

emycal ha scritto:Ragazzi per piacere una informazione:
il congedo per dottorato si può chiedere durante l'anno (non subito) oppure il secondo anno?
Cioè, se non lo chiedi subito (appena superi il concorso) rischi di non averlo più??? Vi prego rispondetemiiiiiiii!!!
emycal, hai scoperto qualcosa? io avevo letto un po' di precedenti e sentenze, ma poi mi sono convinta di non potere andare in congedo e ho lasciato perdere. Diciamo che mi riaggiorno e rileggo ciò che trovo.
Tu hai novità o chiarimenti su questo punto?
Sono interessata perché se il mio preside non mi accordasse il congedo potrei chiedere a settembre a quello della scuola di titolarità, dal momento che qui sono in utilizzazione.
O chiedere ad entrambi già da ora (come pensavo di fare?)

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Messaggio Da antocimani Mar Mar 01, 2011 1:01 pm

Una collega in congedo dall'inizio dell'anno scolastico è stata chiamata dal dirigente il quale le ha comunicato che, in seguito a quanto riportato dalla circolare di chirimento, non le spetta la retribuzione e che pertanto stava provvedendo a rettificare il suo decreto per toglierle lo stipendio. Lei ora teme anche di dover restiruire le somme percepite. Pensate sia possibile una cosa del genere?come dobbiamo tutelarci?

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Messaggio Da Manuela77 Mer Mar 09, 2011 3:07 pm

Salve a tutti. Ho un dubbio che mi angoscia da giorni.
sono una docente precaria (supplenza annuale fino al 30 giugno 2011) in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca a partire dallo scorso 3 gennaio.
Con l'entrata in vigore della riforma Gelmini e con la c.m. n°15 è stato stabilito che la fruizione dell'aspettativa a partire dal prossimo settembre è a discrezione del dirigente e comunque per i precari è senza assegni.
Siccome io ho dovuto rinunciare alla borsa del dottorato per usufruire dell'aspettativa retribuita e maturare il punteggio per l'a.s. in corso, mi ritrovo a non sapere se potere continuare o meno il dottorato a partire dal prossimo settembre, perchè se il dirigente decide di non concedermi aspettativa sono costretta a insegnare (ho la supplenza in Sardegna ed il dottorato a Messina, per cui le due cose sono inconciliabili) o se anche dovesse concedermi l'aspettativa, devo frequentare il dottorato pagandone le tasse e senza essere stipendiata.
Siccome per me il dottorato è molto importante, se decido di non presentarmi alle convocazioni (piuttosto che rischiare di dovere rinunciare all'incarico in caso di veto da parte del dirigente scolastico), questa potrebbe essere considerata una rinuncia all'incarico e quindi mi potrebbero chiedere i soldi per l'attuale aspettativa?
Oppure posso "rischiare", prendendo l'incarico ed eventualmente rinunciarvi a seguito di divieto del dirigente alla mia richiesta di aspettativa?
boh...
grazie per l'attenzione

Manuela77

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Messaggio Da fracatona Gio Apr 07, 2011 11:42 pm

Ciao a tutti..proprio in questi giorni mi ha contattato la scuola ke a settembre mi aveva concesso,tramite decreto del dirigente scolastico, il congedo retribuito per dottorato di ricerca dicendomi ke qualche giorno fa il tesoro ha rimandato indietro il mio decreto affermando che essendo un docente con incarico fino alla fine dell'anno non mi spetta più la retribuzione (vista la nuova circolare ministeriale del 22 febbraio). Mi paventavano anche la possibilità di dover restituire tutti gli stipendi percepiti da settembre.
Ho visto nel forum ke anche altre persone hanno avuto lo stesso problema.
Qualcuno può dare notizie su come muoversi in questa sistuazione?
Grazie mille

fracatona

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Messaggio Da Madrilena3 Ven Apr 22, 2011 1:42 am

Ciao a tutti,
anch'io sono docente a tempo determinato in congedo retribuito per dottorato all'estero. Non vi nego che sto vivendo un momento di angoscia incredibile da quando è stata emanata la nuova circolare. Ho visto il mio sogno andare in frantumi, mi è caduto il mondo addosso, e ancora mi chiedo com'è possibile che ci abbiano privato in modo così meschino del diritto di studiare? Il giorno in cui sono venuta a conoscenza delle nuove disposizioni la prima reazione che ho avuto è stata quella di scaraventare il passaporto contro la parete della mia stanza e poi, ho pensato alla mia vita, al fatto di aver fatto tanta, tanta e tanta fatica per nulla, e poi alla figuraccia che avrei fatto con miei docenti nel momento in cui avrei comunicato che la mia carriera finiva lì a causa del mio paese, del "nostro paese" delle prese in giro e delle ingiustizie. Come sicuramente tutti voi, anch'io ho fatto i salti mortali per riuscire ad essere ammessa al corso che sto seguendo ed ovviamente anche per fare in modo che mi fosse riconosciuto il diritto al congedo straordinario pur essendo precaria. Non voglio dover rinunciare all'unica possibilità che ho per portami avanti e sognare un futuro migliore solo perché abbiamo un governo che ci ha condannato all'insicurezza e all'instabilità. Vorrei che ci riunissimo tutti per fare presente l'assurdità di quest'ultima circolare (peraltro assolutamente contraddittoria in alcuni punti). Propongo quindi di sollevare la voce in qualunque modo possibile e non lasciare che questa falsa politica continui a giocare così spudoratamente con la vita delle persone.

Madrilena3

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Messaggio Da Giovanni Piras Mar Apr 26, 2011 7:19 pm

Ciao a tutti.
Domanda secca con poca speranza di risposta favorevole. Secondo voi la legge lascia dei margini perché chi ha già conseguito un dottorato senza usufruire del congedo possa ottenere il congedo per un secondo dottorato?
Secondo me no, ma così si crea una discriminazione, perché chi è in questa situazione non potrà godere di questo tipo di congedo, che per i i suoi colleghi è, invece, un diritto

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 7:03 am

perché n0? Non capisco
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Messaggio Da Giovanni Piras Mer Apr 27, 2011 10:23 am

Perché da qualche parte il testo della nuova legge dice questo: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo»

Non si capisce bene se la proposizione "beneficiando di detto congedo" si riferisca solo a coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno o anche a coloro che abbiano già conseguito il titolo, ma io propendo per l'interpretazione più restrittiva e credo che l'intenzione sia di non dare alcun congedo a chi abbia già un dottorato conseguito prima di essere stato assunto. Altrimenti il testo avrebbe potuto e (secondo me) dovuto recitare così: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già beneficiato di detto congedo, sia che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, sia che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico».
Tutt'al più si lascia un margine di interpretazione che potrà servire per qualche raccomandato. Cosa ne dici?

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 11:00 am

secondo me vuol dire che non si può beneficiare di altro congedo se se ne è già beneficiato


http://www.cislscuolamatera.altervista.org/index.php?option=com_alphacontent&section=4&cat=47&task=view&id=1179&Itemid=118
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Messaggio Da Giovanni Piras Mer Apr 27, 2011 12:29 pm

Mi pare che rimanga lo stesso dubbio: la pagina alla quale mi hai indirizzato, si conclude riportando la frase precisa del testo di legge (o del decreto attuativo, non so)

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Anzi, se ci concentriamo su un'altra frase di questa interpretazione...

Le modifiche riguardano:

- la discrezionalità dell'Amministrazione / Dirigente Scolastico, che, sulla base delle esigenze di servizio, può concedere o meno il congedo per dottorato;
- il blocco del diritto al congedo per coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
- il blocco del diritto al congedo per coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo stesso.

...direi che ci si orienta più decisamente verso il mio timore

Giovanni Piras

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 12:34 pm

blocco vuol dire che si blocca il congedo se si prende il dottorato prima dei due anni di congedo stabilito per prenderlo; io invece ci vedo molta somiglianza con la legge sull'aspettativa, che non si può reiterare se presa per due anni di seguito; ergo, se ho usato il congedo per dottorato per due anni, non ne ho più, secondo me è questo il senso della legge
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Messaggio Da Giovanni Piras Mer Apr 27, 2011 12:56 pm

Ti riscrivo per verificare se ho capito (scusa, ma sono un po' pignolo in queste cose). Dunque... le due frasi da me segnalate riguardano due aspetti diversi: il blocco è quella cosa :-) che mi hai spiegato con l'ultimo intervento e, quindi, non riguarda il caso di chi ha già un titolo di dottore di ricerca; resta l'interpretazione della frase da cui sono partito. Tu la interpreti secondo l'ipotesi che, pessimisticamente, io ho ritenuto meno probabile: non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, [beneficiando di detto congedo,] né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo

Spero che tu abbia ragione e, certo, le tue competenze mi fanno ben sperare. Come ci si deve regolare, quindi? Ottenuto il dottorato e ottenuto l'assenso del preside, si deve procedere a chiedere il congedo retribuito e attendere fiduciosi? E, se qualcuno facesse le obiezioni che ho fatto io, a chi ci si dovrebbe rivolgere?
Grazie mille

Giovanni Piras

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 1:09 pm

chiedi l'assenso del preside, se ti fa obiezioni ci si può rivolgere ad un sindacato
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Messaggio Da Giovanni Piras Mer Apr 27, 2011 2:09 pm

Bene. Grazie

Giovanni Piras

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riforma gelmini e congedo dottorato - Pagina 2 Empty n. 129 del 5 aprile 2011 USR Piemonte

Messaggio Da Manuela77 Lun Mag 02, 2011 2:37 pm

Salve a tutti,
ho letto la circolare n.129 del 5 aprile 2011 emanata dall'USR del Piemonte che sintetizza le norme riguardanti il congedo per dottorato di ricerca.
la circolare esordisce con la premessa che riporta scritto "... L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile. In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio..."
Tuttavia, secondo me, non chiarisce la questione riguardante il congedo per i docenti a tempo determinato che hanno rinunciato, come me, alla borsa del dottorato stesso.
qualcuno di voi sa darmi risposte in merito?
A settembre, potrò avere aspettativa retribuita, avendo io rinunciato alla borsa, ai sensi della normativa vigente prima della legge n.420/2010?
grazie

Manuela77

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