disoccupazione requisiti ridotti e patto territoriale
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disoccupazione requisiti ridotti e patto territoriale
L'anno scorso ho lavorato dal 1 marzo al 14 luglio con il patto territoriale in un liceo. A settembre poi mi hanno chiamato in un'altra scuola e ho un contratto fino al prossimo 30 giugno. Mi chiedevo se per i mesi lavorati attraverso il patto territoriale posso chiedere la disoccupazione con requisiti ridotti. Se così non fosse non sono sufficienti i mesi da settembre a dicembre nella scuola dove sono ora, vero?
Grazie!
Grazie!
SilviaSpe- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 02.02.11
Re: disoccupazione requisiti ridotti e patto territoriale
Il requisito si intende perfezionato qualora il richiedente faccia valere nell’anno solare uno o più rapporti di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario e purché in tale periodo non risultino assenze a titolo personale del lavoratore, quali ad esempio scioperi, congedi non retribuiti, ecc. (1)SilviaSpe ha scritto:L'anno scorso ho lavorato dal 1 marzo al 14 luglio con il patto territoriale in un liceo. A settembre poi mi hanno chiamato in un'altra scuola e ho un contratto fino al prossimo 30 giugno. Mi chiedevo se per i mesi lavorati attraverso il patto territoriale posso chiedere la disoccupazione con requisiti ridotti. Se così non fosse non sono sufficienti i mesi da settembre a dicembre nella scuola dove sono ora, vero?
Grazie!
(1) 1° esempio:
Ø ASSUNTO il 1° ottobre / LICENZIATO il 17 dicembre = gg. calendario n° 78
Ø GIORNI UTILI PER IL DIRITTO = n° 78 complessivamente riconosciuti in quanto non
risultano assenze imputabili al lavoratore
Ø GIORNI UTILI PER LA DURATA e MISURA = n° 30 pari a giornate dichiarate
effettivamente lavorate dal datore di lavoro sul mod. DL 86/88 bis
2° esempio:
Ø ASSUNTO il 1° ottobre/ LICENZIATO il 17 dicembre = gg. calendario n° 78
Ø GIORNI UTILI PER IL DIRITTO = n° 65 complessivamente riconosciuti in quanto risultano n.13 giornate di assenze imputabili al lavoratore (congedo non retribuito)
Ø la domanda deve essere respinta.
N.B. Le giornate di ferie, malattia, congedi parentali retribuiti o non retribuiti ecc., non sono assenze imputabili al lavoratore. Di conseguenza concorrono al raggiungimento delle 78 giornate minime utili per il diritto, ma non anche per la durata e misura della prestazione in quanto non effettivamente lavorate.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale (ad esempio 6 ore distribuite in 2 giorni settimanali), le giornate utili per il diritto sono solo quelle effettivamente lavorate e non lavorate ma retribuite (malattia, permessi retribuiti, ecc.). Ciò significa che i giorni non lavorati e non retribuiti ricadenti nel periodo contrattuale non sono utili per il computo dei 78 giorni di calendario, ovvero considerati alla stregua delle assenze imputabili al lavoratore.
G.Ferreri- Messaggi : 319
Data d'iscrizione : 25.08.10
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