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Messaggio Da lilia Gio Mar 03, 2011 2:33 pm

Salve a tutti, sono una new entry di questo forum, che trovo molto interessante e soprattutto utile, perchè anch'io ho un grosso problema da risolvere. Ho bisogno di sapere se i servizi prestati in altra amministrazione dello stato (con nomina in ruolo e servizio ininterrotto per vent'anni) sono valutabili ai fini della carriera e per la formazione della graduatoria d'Istituto. Sono docente nella scuola secondaria di primo grado, nominata in ruolo - come vincitrice di concorso ordinario per titoli ed esami - nell'anno scolastico 2007/2008; non mi è stato riconosciuto alcun servizio pre-ruolo perchè non ho mai avuto incarichi nella scuola di durata utile per il riconoscimento, ma ho prestato servizio ininterrottamente dal 1987 come Operatore Giudiziario nel Ministero della Giustizia. Il decreto di conferma in ruolo non dà alcuna risposta sulla mia richiesta di riconoscimento del servizio prestato in altra amministrazione; solo oralmente mi è stato detto che si trattava di servizio di ruolo continuativo, senza interruzione nel passaggio al comparto scuola (tant'è che non ho percepito nemmeno i TFR, perchè la mia carriera continuava... ).
In segreteria dicono che questi anni non possono essere valutati ai fini della graduatoria interna ed io mi ritrovo come una giovinetta agli inizi della carriera. Ora chiedo a voi: sono state rispettate le norme previste per la valutazione dei servizi? Nella ricostruzione di carriera dovevano tener conto dell'anzianità nel ruolo di provenienza e darmi un inquadramento diverso? E per la graduatoria d'istituto è vero che sono due procedimenti separati, senza alcuna attinenza tra loro? Vi prego, aiutatemi! Grazie

lilia

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 03, 2011 2:46 pm

non hai fatto passaggio diretto, ti sei licenziata e poi sei stata assunta nella scuola , giusto? La mobilità intercompartimentale avviene senza stacco di servizio, tu invece il servizio lo hai staccato


1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm art. 40


ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999) e art. 10 dell'ultimo contratto
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;

b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;

- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;

- indennità forfetaria di prima sistemazione;

- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.

8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94 e successive modifiche è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.



http://www.lineaamica.gov.it/risposte/risposta/949/Mobilita-intercompartimentale-scuola.html

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 03, 2011 3:37 pm

Anche io mi trovo più o meno nella stessa situazione. A tempo indeterminato in una pubblica amministrazione (Ministero giustizia) mi sono dimessa (dopo aver chiesto aspettativa per il periodo di prova) perchè immessa in ruolo da concorso ordinario. Non c'è stato nessun giorno di "inattività" e quindi ho servizio continuativo ai fini contributivi, ma non sono ancora sicura di cosa è previsto a livello di riconoscimento del servizio per l'anzianità di servizio o carriera. Possibile che non possa in nessun modo vedermi riconosciuti gli anni al ministero per l'anzianità di servizio nella scuola? Nemmeno come altro servizio di ruolo? Mi confermate questa cosa? Non vorrei sbagliare o perdere qualcosa, visto che devo ancora fare la ricostruzione di carriera. Grazie.

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Messaggio Da lilia Gio Mar 03, 2011 5:36 pm

[quote="giulia boffa"]non hai fatto passaggio diretto, ti sei licenziata e poi sei stata assunta nella scuola , giusto? La mobilità intercompartimentale avviene senza stacco di servizio, tu invece il servizio lo hai staccato

Ti ringrazio Giulia della risposta, ma io non sono stata licenziata, non c'è stata soluzione di continuità, chiamata come vincitrice di concorso ordinario a cattedra ho scelto la sede ed ho firmato l'opzione per la scuola ed ho semplicemente dato le dimissioni dal Ministero della Giustizia dove ho lavorato sino al 31 agosto 2007 e il 1 settembre 2007 ho iniziato a lavorare nella scuola. E' proprio questo il punto cruciale: non è mobilità nè ho fatto domanda di trasferimento, ma non ho mai smesso di essere dipendente dello stato, anche se in comparti diversi. E' la stessa situazione - identica - di Plo 973. Per cui ti ribadisco le domande di cui al mio primo messaggio. Grazie anticipatamente, se vorrai ancora essere così cortese da rispondermi.

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Messaggio Da fradacla Gio Mar 03, 2011 5:43 pm

plo973 ha scritto:
Possibile che non possa in nessun modo vedermi riconosciuti gli anni al ministero per l'anzianità di servizio nella scuola? Nemmeno come altro servizio di ruolo? Mi confermate questa cosa? Non vorrei sbagliare o perdere qualcosa, visto che devo ancora fare la ricostruzione di carriera. Grazie.
Per quel che ne so, nella ricostruzione di carriera si possono far valere, ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali, i soli servizi scolastici.
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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 03, 2011 6:30 pm

[quote="lilia"]
giulia boffa ha scritto:non hai fatto passaggio diretto, ti sei licenziata e poi sei stata assunta nella scuola , giusto? La mobilità intercompartimentale avviene senza stacco di servizio, tu invece il servizio lo hai staccato

Ti ringrazio Giulia della risposta, ma io non sono stata licenziata, non c'è stata soluzione di continuità, chiamata come vincitrice di concorso ordinario a cattedra ho scelto la sede ed ho firmato l'opzione per la scuola ed ho semplicemente dato le dimissioni dal Ministero della Giustizia dove ho lavorato sino al 31 agosto 2007 e il 1 settembre 2007 ho iniziato a lavorare nella scuola. E' proprio questo il punto cruciale: non è mobilità nè ho fatto domanda di trasferimento, ma non ho mai smesso di essere dipendente dello stato, anche se in comparti diversi. E' la stessa situazione - identica - di Plo 973. Per cui ti ribadisco le domande di cui al mio primo messaggio. Grazie anticipatamente, se vorrai ancora essere così cortese da rispondermi.

l'unica normativa che io conosco è quella che ti ho postato, per trasferimento da un ministero all'altro, cosa che per te non è successa; quindi c'è stato un licenziamento e una nuova assunzione e a questo punto non credo che il servizio sia valido, a meno di altre normative, che io non conosco
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Messaggio Da lilia Gio Mar 03, 2011 9:13 pm

l'unica normativa che io conosco è quella che ti ho postato, per trasferimento da un ministero all'altro, cosa che per te non è successa; quindi c'è stato un licenziamento e una nuova assunzione e a questo punto non credo che il servizio sia valido, a meno di altre normative, che io non conosco[/quote]

Se - come dici - si tratta di licenziamento, perchè non mi hanno concesso il TFR? Quando l'ho chiesto mi hanno risposto che non ne avevo diritto perchè non c'era stato licenziamento ma solo un cambio di Ministero. E' questo che non capisco! Se mi avessero dato la liquidazione, era ovvio che la mia carriera si interrompeva e iniziava daccapo nella scuola, ma poichè non è stato così, ritengo di aver diritto al riconoscimento della continuità sulla quale si sono basati rispondendo alla mia richiesta del TFR. L'unica cosa che capisco, con l'amaro in bocca, è che quando conviene allo Stato non c'è interruzione, invece quando conviene a me si scopre che l'interruzione c'è. Come sempre due pesi e due misure. Se non fossi stata dipendente statale, ma di un privato, tutto ciò non sarebbe accaduto: mi sarei licenziata ed avrei percepito il mio TFR maturato ed avrei iniziato un'altra carriera....

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 03, 2011 9:24 pm

Per il TFR hai ragione, ma forse essendo la tesoreria la stessa , i TFR si cumulano... comunque credo che neanche il servizio da insegnante varrebbe in altro comparto, probabilmente anche per il numero di ore da contratto, sono troppi diversi, ma magari mi sbaglio
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Messaggio Da fradacla Ven Mar 04, 2011 4:20 pm

giulia boffa ha scritto:Per il TFR hai ragione, ma forse essendo la tesoreria la stessa , i TFR si cumulano... comunque credo che neanche il servizio da insegnante varrebbe in altro comparto, probabilmente anche per il numero di ore da contratto, sono troppi diversi, ma magari mi sbaglio
Per mia curiosità, visto che so poco di TFR: l'ente previdenziale è lo stesso, quindi è normale che il TFR si cumuli; ma sarebbe stato liquidato se lilia avesse dato le dimissioni dal 30 agosto anziché dal 31?
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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 04, 2011 10:43 pm

se c'è soluzione di continuità nei servizi, quindi stacco anche di un giorno, il TFR va pagato; così succede per i contratti dei precari, quindi presumo sia lo stesso per quelli a TI
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