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Messaggio Da valef Mar Nov 19, 2013 9:59 pm

se un bambino non ha la certificazione per avere l'insegnante di sostegno, può un ds
chiedere a me, insegnante di sostegno assegnato ad altro alunno, in caso di assenza dell'alunno, di assistere anche il bambino in questione?
questo bambino è piuttosto violento, nel caso posso eventualmente chiedere l'ordine di servizio per tutelarmi?
Non bastavano le solite supplenze!

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Messaggio Da docente63 Mar Nov 19, 2013 10:21 pm

Perchè dici assistere, sei un docente, non "assisti" ....! Pertanto, se il bambino in questione è nella tua classe, ci puoi lavorare anche tu, come i tuoi colleghi curriculari, mica è vietato, anzi. Vale a dire, coinvolgerlo in attività, seguirlo in classe, ecc. Però non hai obblighi particolari (PEI, GLH, seguire la sua didattica e inclusione scolastica in modo costante...). Se poi  loro intendono "portar fuori"... be', se ha tutte queste problematiche, io eviterei, non essendo assegnato a te.
Se invece non è in una tua classe, niente da fare, se non c'è nulla per iscritto che ti autorizzi a stare lì e non in classe tua (che anche in assenza dell'alunno h è sempre la tua classe).

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Messaggio Da valef Mer Nov 20, 2013 7:18 am

Grazie per la risposta.
Il bambino non è nella mia classe, ho scritto assisterlo e probabilmente ho sbagliato, si tratta di " contenerlo" fisicamente per evitare che faccia male agli altri bambini, a se è alle insegnanti.
Per questo se devo andare lì in quella classe volevo tutelarmi.
Secondo te dovrei chiedere l'ordine di servizio anche quando supplisco in altre sezioni in assenza del mio alunno?

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Messaggio Da dami Mer Nov 20, 2013 8:43 am

Vedo proprio che non c'è limite al peggio...
Il dirigente non può chiederti di prestare servizio su un bambino che non ti è assegnato, che sta in un'altra classe e che perdipiù non ha una diagnosi...
Se mentre lo contieni uno di voi due si fa male, non sei tutelata... Che ci stavi a fare lì? Per fare un favore personale al dirigente?
Chiedi pure l'ordine di servizio, perché non te lo darà mai! Così avrai risolto il problema.

dami

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Messaggio Da docente63 Mer Nov 20, 2013 1:15 pm

valef ha scritto:Grazie per la risposta.
Il bambino non è nella mia classe, ho scritto assisterlo e probabilmente ho sbagliato, si tratta di " contenerlo" fisicamente per evitare che faccia male agli altri bambini, a se è alle insegnanti.
Per questo se devo andare lì in quella classe volevo tutelarmi.
Secondo te dovrei chiedere l'ordine di servizio anche quando supplisco in altre sezioni in assenza del mio alunno?
"Contenerlo fisicamente"?!?!  Peggio mi sento!!! Forse solo un assistente ad personam può farlo, e non ne sono neanche molto certa - comunque con esplicito e ratificato accordo  con genitori e servizi sanitari. Non andare in classi non tue, non puoi/devi farti carico di problematiche che non ti competono, non lasciare la tua classe e chiedi sempre l'ordine di servizio. Certo, anche per le supplenze - che non si fanno in classi non proprie!!!
Lo so benissimo che è duro imporsi, ma bisogna farsi vedere decisi e sicuri della propria funzione. Vedrai che poi ti rispetteranno di più. Non siamo i valletti della scuola, ma docenti specializzati e (se non ancora) comunque con una funzione nobile e importante, per la quale siamo stati assunti.

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Messaggio Da valef Mer Nov 20, 2013 3:51 pm

Docente63, siamo in una scuola dell'infanzia, questo bimbo lancia oggetti contro i più piccoli, anche giochi di medie dimensioni e sedie, si butta a terra, sotto i tavoli e via così ... in effetti è di difficile gestione, mi dispiace per le colleghe di sezione che sono sole.
È difficilissimo sottrarsi alle supplenze in assenza del mio alunno, so bene di essere assegnata alla classe, ma addirittura nel collegio docenti è stato detto che in casi eccezionali il docente di sostegno è individuato prioritariamente per supplire. Ecco, i casi sono sempre "emergenze".... in ogni caso me le sto segnando, per poter evidenziare, se ce ne fosse bisogno, che non sono poi tanto eccezionali.
L'anno è ancora lungo e viverlo in un ambiente ostile può renderlo insopportabile.

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Messaggio Da valef Mer Nov 20, 2013 3:52 pm

Dami.... Ci mancherebbe fare un piacere personale ad un Ds! Era semmai per la collega, sai poi ti fanno sentire pessima se non dai una mano

valef

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Messaggio Da docente63 Mer Nov 20, 2013 8:13 pm

Il collegio non può decidere qualcosa che sia contrario alla normativa, ormai lo sanno tutti che i docenti di sostegno non devono fare le supplenze in altre classi. L'ordine di scuola c'entra poco. Tu supplisci a tuo rischio e pericolo. Se le colleghe sono sole, possono fare richiesta per un assistente ad personam o un AEC. Cmq, contenta tu...
Mi pareva volessi capire come non farlo, ma mi sembra che invece ti va bene, quindi perchè chiedere qua??

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Messaggio Da valef Gio Nov 21, 2013 2:23 pm

Dunque, quando il mio alunno è presente, non ho alcun dubbio che non possono affibbiarmi supplenze, ci mancherebbe! Nonostante la normativa, che ovviamente conosco , mi resta il dubbio in caso di assenza del bambino, non perché la legge non sia chiara, ma perché un famoso avvocato, Salvatore Nocera, interpreta diversamente... non è questione di farmi piacere o no, è proprio una questione di tutela mia personale, voglio essere sicurissima delle mie argomentazioni perché le persone con cui devo discutere sono molto informate e furbe
Ecco la lettera e la risposta dell'avvocato

Il dirigente scolastico ha dato disposizione che qualora il ragazzo DVA non sia presente in classe l'insegnante di sostegno sia disponibile per le supplenze
Domanda:

Buonasera
Mi scuso per il disturbo, ma penso che lei sia una delle poche persone che potrà rispondermi in maniera esaustiva.
La situazione è la seguente, il dirigente scolastico ha dato disposizione che qualora il ragazzo DVA non sia presente in classe, l'insegnante di sostegno dovrà mettersi a disposizione per eventuali supplenze in altre classi.
La lettera che vorrei inviare io è la seguente:
Si ricorda che l’art. 13 comma 6 della L. 104/92, recita: Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che, in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992».
Si ricorda inoltre che i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.
Si fa inoltre presente che il contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 .
La corretta procedura che i docenti dovrebbero seguire per far valere i propri diritti è la seguente: i docenti devono segnalare alla Sezione sindacale unitaria della scuola al Ministero, affinché assuma i provvedimenti del caso, e alle associazioni delle persone con disabilità (che, come la F I S H, sono presenti nell'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica), affinché questi casi di prassi lesive della qualità dell'integrazione, assai frequenti, vengano definitivamente a cessare".
Il docente può personalmente rivolgersi ad uno dei Sindacati nazionali e il caso illegittimo, se non giustificato da causa eccezionale ed irreparabile (ad es: improvviso malore del titolare della cattedra), potrà essere contestato. Qualora si trattasse di prassi usuale, il Sindacato può provvedere a produrre esposto alla Procura della Repubblica, appunto per violazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica.
Cosa ne pensa? Devo integrare altro? Ha dei consigli da darmi? Il dirigente può fare una cosa del genere?
La ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti
Prof. Marco

Risposta:
Non condivido la Sua tesi; infatti anche i docenti curricolari, quando mancano gli alunni della loro classe ad es. per sciopero o gite, sono a disposizione della scuola per supplenze in altre classi. Essere contitolare della classe significa che si hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Quindi, se l'alunno manca, il docente per il sostegno, non dovendo sostenere nessuno, è a disposizione della scuola anche per supplenze.

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Messaggio Da valef Gio Nov 21, 2013 2:24 pm

Che ne pensate?

valef

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Messaggio Da spielrein Ven Nov 22, 2013 10:46 pm

io semplicemente penso che quell'avvocato si sbagli. Tu sei contitolare della classe, quindi sei a disposizione per le supplenze, al limite, quando manca tutta la classe, non quando manca solo l'alunno che segui

spielrein

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