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Esame di Stato... BES?

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Messaggio Da haran banjo Gio Mar 13, 2014 1:53 pm

Uno studente del quinto anno della scuola superiore intende ritirarsi a breve per poi presentarsi come privatista nella stessa scuola. Pochi giorni prima di ritirarsi ha presentato un certificazione in cui si parla di alcune sue difficoltà, per cui si dovrebbe elaborare un PDP.
Ovviamente se si sitirerà davvero il PDP non avrà più ragione di essere redatto.

Se però si presenta come esterno, accompagnato da certificazione che lo renderebbe BES...
1)La commissione dovrebbe esaminarlo in forma diversa dai casi ordinari?

2)Pur essendo difficile fornire esempi senza che io condivida il contenuto del documento (per ovvi motivi), qualcuno potrebbe fornire esempi di misure dispensative o comensative da adottare all'esame di stato e al colloquio di ammissione per un ipotetico BES? Formulari? Tempi diversi?


Ultima modifica di haran banjo il Gio Mar 13, 2014 1:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : refuso)
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Messaggio Da Ospite Gio Mar 13, 2014 3:08 pm

haran banjo ha scritto:Uno studente del quinto anno della scuola superiore intende ritirarsi a breve per poi presentarsi come privatista nella stessa scuola. Pochi giorni prima di ritirarsi ha presentato un certificazione in cui si parla di alcune sue difficoltà, per cui si dovrebbe elaborare un PDP.
Ovviamente se si sitirerà davvero il PDP non avrà più ragione di essere redatto.

Se però si presenta come esterno, accompagnato da certificazione che lo renderebbe BES...
1)La commissione dovrebbe esaminarlo in forma diversa dai casi ordinari?

2)Pur essendo difficile fornire esempi senza che io condivida il contenuto del documento (per ovvi motivi), qualcuno potrebbe fornire esempi di misure dispensative o comensative da adottare all'esame di stato e al colloquio di ammissione per un ipotetico BES? Formulari? Tempi diversi?

Allo stato attuale non c'è alcuna norma associata all'esame di stato che faccia riferimento ai BES. Se ci saranno cambiamenti saranno contemplati nella prossima Ordinanza Ministeriale, che potrebbe equiparare i casi di BES ai DSA, ma dubito che ci sarà qualcosa in proposito e, comunque, l'applicazione sarà piuttosto rigida, come lo è già per i DSA.

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Messaggio Da fabi3 Gio Mar 13, 2014 4:53 pm

se mi permettete, ricordo che a tutt'oggi non esiste una legge che regola i BES ma solo una proposta di legge. per i DSA la legge c'è 170/10 ( si fa il pdp) per i diversamente abili c'è  la 104  (si fa il PEI) come tutti ben sapete. c'è ancora tanta confusione perchè le segnalazioni degli specialisti che riportano  la dicitura BES, se ci fate caso, non menzionano nessuna legge di riferimento ( sappiamo chenella circolare per bes si intendono tutti :DSA, handicap, stranieri...). di fatto le " segnalazioni" con solo citato BES dovrebbero servire al c.d.c. per  stilare un pdp con strumenti compensativi e dispensativi per favorire lo studio all'alunno... ma all'esame che senzo ha? presenterà la sua certificazione solo se necessita  di strumenti compensativi (calcolatrice, formulari, tabelle...)che devono essere riportati per iscritto nella sua diagnosi, dallo specialista! poi il commissario potrebbe anche non approvarlo!? purtroppo le diagnosi dell'ultima ora non sono rare! chissa perchè i genitori si ricordano solo all'esame che il proprio ragazzo ha bisogno di ausili...

fabi3

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 13, 2014 6:34 pm

fabi3 ha scritto:presenterà la sua certificazione solo se necessita  di strumenti compensativi (calcolatrice, formulari, tabelle...)che devono essere riportati per iscritto nella sua diagnosi, dallo specialista! poi il commissario potrebbe  anche non approvarlo!? purtroppo le diagnosi dell'ultima ora non sono rare! chissa perchè i genitori si ricordano solo all'esame che il proprio ragazzo ha bisogno di ausili...

Anche le diagnosi dell'ultim'ora dei DSA vanno prese con le molle, perché l'articolo 18 dell'Ordinanza Ministeriale fa parecchi riferimenti al ruolo del Consiglio di classe. E' vero che ci sono i riferimenti espliciti alla normativa sul DSA, ma questi riferimenti devono essere integrati in un contesto in cui la Commissione deve basarsi sulla documentazione presentata dal Consiglio di classe.

Cito:

Comma 1
La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare [omissis]

Comma 2: tratta il caso dell'esonero dalla lingua straniera (a seguito di percorso didattico differenziato), che in sostanza produce il conseguimento dell'attestato e non del diploma.

Comma 3: tratta il caso dell'esonero della verifica scritta nella lingua straniera (nell'ambito di un percorso didattico ordinario con l'uso di strumenti compensativi), che in sostanza porta allo svolgimento di prove orali in alternativa a quelle scritte (sia nel secondo scritto sia nella terza prova)

Comma 4:
Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

In definitiva, un'interpretazione fedele dell'ordinanza ministeriale sull'Esame di Stato esclude categoricamente la possibilità che la Commissione debba dare riscontro a diagnosi funzionali "dell'ultima ora" in assenza di adeguata documentazione presentata dal Consiglio di classe. La diagnosi ha pertanto il valore di una certificazione di supporto alla documentazione del Consiglio di classe e non di surroga. L'adozione della sola diagnosi da parte della Commissione, in assenza di altra documentazione prodotta dal Consiglio di classe, costituisce pertanto un atto arbitrario che prevalica il lavoro di preparazione del Consiglio di classe. Di fronte ad un caso del genere, in qualità di Presidente chiederei l'immediata convocazione di aggiornamento del Consiglio di classe per deliberare in merito alla presentazione di una sola diagnosi, proprio in ottemperanza all'art. 18 commi 1 e 4.

Inoltre, per quanto riguarda i candidati privatisti che presentano un'eventuale certificazione con diagnosi di DSA, mi sembra che ci sia un vuoto normativo: l'ordinanza non fa alcun riferimento a questa casistica. Come minimo girerei la patata bollente all'ispettore.

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Messaggio Da haran banjo Gio Mar 13, 2014 6:55 pm

Grazie a tutti per gli interventi e in particolare a gian per i preziosi riferimenti normativi. La documentazione del futuro privatista non riguarda un disturbo specifico dell'apprendimento, ma altri problemi ed è stata redatta da un medico privato, senza passare dall'asl.
haran banjo
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Messaggio Da fabi3 Gio Mar 13, 2014 7:03 pm

giusto gian! per quanto ne so ... adesso, anche se redatta da un privato, ha valore.

fabi3

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 13, 2014 7:26 pm

fabi3 ha scritto:giusto gian! per quanto ne so ... adesso, anche se redatta da un privato, ha valore.

In base a quale norma? La normativa convalida una diagnosi, prodotta anche da un privato, ai fini della predisposizione di un percorso didattico e l'organo competente è il consiglio di classe responsabile del percorso didattico. Non c'è invece una norma che convalida la documentazione di un privato indirizzata specificamente alla commissione d'esame, che deve invece attenersi rigorosamente ad una procedura prevista da un'apposito regolamento.

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 13, 2014 7:40 pm

haran banjo ha scritto:Grazie a tutti per gli interventi e in particolare a gian per i preziosi riferimenti normativi. La documentazione del futuro privatista non riguarda un disturbo specifico dell'apprendimento, ma altri problemi ed è stata redatta da un medico privato, senza passare dall'asl.

L'ordinanza ministeriale che, annualmente, interpreta l'applicazione del regolamento sullo svolgimento degli esami, prevede attualmente due soli casi: la disabilità (art. 17) e il DSA (art. 18). Nessun altro problema. Per capirci, faccio un esempio: uno psicologo può anche diagnosticare l'allergia alla scuola e agli esami, ma il povero candidato che produce questa diagnosi dovrà comunque fare l'esame secondo le modalità previste dalla normativa. L'unica possibilità che ha è quella di non presentarsi alle prove d'esame e chiedere di sostenere le prove suppletive.
Su quale base normativa può sperare di essere esonerato dal colloquio orale in virtù di una diagnosi che certifica il suo stato patologico di insofferenza causata dall'interazione relazionale con un gruppo di lavoro composto da sette persone? Sarebbe un tipico caso di BES. Come tale può essere affrontato con una strategia didattica, in sede di programmazione, ma dubito che possa essere sfruttato per produrre un diploma in deroga alla procedura prevista.

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