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La Legge che creò i DOA (organico funzionale)

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Messaggio Da gugu Ven Dic 26, 2014 10:08 pm

http://host.uniroma3.it/uffici/urp/norme/servizi/Legge270_82.pdf


Per chi volesse leggere...soprattutto gli articoli dal 12 al 20.
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Messaggio Da giulia boffa Ven Dic 26, 2014 10:35 pm

diciamola tutta

2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle
  predette  dotazioni  organiche  aggiuntive e' stabilita in ragione
  del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata.

10 anni dopo incominciò lo smantellamento, dal 5% si passò al 3% dell'organico, fino a che furono riassorbiti tutti, altri finirono nei dop

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=093G0068&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-02-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0


diciamola ancora tutta

finirono nei dop e fu smantellato perché non c'erano abbastanza soldi per mantenere un organico siffatto

ovviamente quando si parla di dop non si parla di immissioni in ruolo

adesso è completo il quadro
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Messaggio Da gugu Ven Dic 26, 2014 10:53 pm

Nel 2026 potremmo capire cosa è stato fatto dell'organico funzionale del 2015. Ora mi pare prematuro. Soprattutto non mi è chiaro l'obiettivo di tale messaggio, se deve essere ancora una spauracchio per chi verrà assunto o un lontanissimo problema di nuovi concorsi nel 2026.
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Messaggio Da giulia boffa Ven Dic 26, 2014 10:56 pm

è che una notizia o lo si dà per intero o meglio non darla

non è nessuno spauracchio, anche perché le stesse cose non si ripetono

i doa non sono l'ofu, ad esempio i doa erano su scuole singole, gli ofu su reti di scuole

non sappiamo ancora cosa sarà l'ofu

quindi anche il tuo post non ha alcun senso, a parte fare un discorso storico

io ho completato il discorso storico
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Messaggio Da giovanna onnis Ven Dic 26, 2014 11:33 pm

Completamento doveroso, BRAVA Giulia!!
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Messaggio Da gugu Sab Dic 27, 2014 8:16 am

giulia boffa ha scritto:è che una notizia o lo si dà per intero o meglio non darla

non è nessuno spauracchio, anche perché le stesse cose non si ripetono

i doa non sono l'ofu, ad esempio i doa erano su scuole singole, gli ofu su reti di scuole

non sappiamo ancora cosa sarà l'ofu

quindi anche il tuo post non ha alcun senso, a parte fare un discorso storico

io ho completato il discorso storico


A parte che si tratta di un testo di Legge e non ti una notizia. A questo punto se qualcuno aprisse un post sulla riforma Moratti qualcuno dovrebbe subito indicare in un altro che dopo c'è stato Fioroni e ancora dopo la Gelmini.
Il mio post ha senso laddove riporta un documento reale.
Che a molti la situazione che si andrà a creare non piaccia è un dato di fatto; che si creerà comunque è, fortunatamente, un altro dato di fatto.
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Messaggio Da gugu Sab Dic 27, 2014 8:37 am

PS. Dove si leggerebbe che il DOA è assegnato AD UNA scuola per sempre? Al contrario pare dire che il personale è assegnato dal provveditorato ogni anno e quello già in esubero è utilizzato in più scuole dello stesso distretto all'interno dell'anno.


Piuttosto si legge:

ART. 14

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su
base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione
alle esigenze,
un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva
per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza, detto personale dovra' essere utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso
distretto o del distretto viciniore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione
aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le
esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo
didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio
dell'anno scolastico.
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Messaggio Da giulia boffa Sab Dic 27, 2014 8:48 am

assegna a ciascun circolo o scuola

e solo in eccedenza al resto

tu sai già come faranno stavolta? io no

so solo che nella buona scuola c'è scritto rete di scuole fin dall'inizio

aspettiamo di sapere e non dare informazion fuorvianti dando per scontato che doa e funzionale sono la stessa cosa, tu dai sempre troppe cose per scontate, devi stare attento a questo tuo difetto

non sai se saranno la stessa cosa
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Messaggio Da giovanna onnis Sab Dic 27, 2014 4:39 pm

Infatti non potranno essere la stessa cosa e ciò è chiarito nelle premesse.
Per la DOA era chiaro che il contingente di docenti della DOA venisse assegnato dal provveditorato a ciascuna scuola in relazione alle esigenze e solo in caso di eccedenze (esuberi) sarebbe stata prevista utilizzazione anche in distretti viciniori.
Per l'OFU è chiaro invece che l'assegnazione sarà su reti di scuole.
Quindi non erano e non saranno la stessa cosa anche se per Gugu sembra sia scontato il contrario
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Messaggio Da FRANCI88 Sab Dic 27, 2014 5:21 pm

Ma quanto astio, ma quanto bruciano le prossime immissioni!

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Messaggio Da FRANCI88 Dom Dic 28, 2014 9:23 am

Il tuo desiderio mi sembra che rimarrà tale. Il J.A. non si applicherà al settore pubblico!

FRANCI88

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Messaggio Da giulia boffa Dom Dic 28, 2014 9:26 am

direi che è il caso di finirla qui

questo forum è diventato un campo di battaglia

altro che mutuo aiuto

e la cosa non va bene
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Messaggio Da chicca70 Dom Dic 28, 2014 9:49 am

Allo stato attuale non si sa se il Jobs act si applicherà o meno alla scuola ed a tutto il pubblico impiego. La parte che doveva escluderlo è stata stralciata e le interpretazioni sono varie. Si vedrà.Cmq io, non vorrei essere maligna, ritengo possibile che la fine dell'articolo 18 e le assunzioni in blocco siano collegate. Assumere insegnanti senza cattedra è un costo tale che lo stato non può assumersi senza prevedere la possibilità di licenziare

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Messaggio Da FRANCI88 Dom Dic 28, 2014 1:52 pm

La Madia: "se c'é da precisarlo, lo faremo"!

FRANCI88

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Messaggio Da Ospite Dom Dic 28, 2014 2:42 pm

FRANCI88 ha scritto:La Madia: "se c'é da precisarlo, lo faremo"!
Beata ingenuità. Scusate, prescindendo dal fatto che l'handjobs act non sarà di fatto applicato al pubblico impiego (per ben altri motivi), mi pare che la Madia sia la persona meno indicata per dare garanzie di questo tipo.
Basti pensare alla fregatura dei quota 96: è dalla scorsa estate che continuano a stare sereni in attesa di un pensionamento che è passato a miglior vita.

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Messaggio Da Ospite Dom Dic 28, 2014 7:55 pm

jeppo16 ha scritto:
gian ha scritto:
FRANCI88 ha scritto:La Madia: "se c'é da precisarlo, lo faremo"!
Beata ingenuità. Scusate, prescindendo dal fatto che l'handjobs act non sarà di fatto applicato al pubblico impiego (per ben altri motivi), mi pare che la Madia sia la persona meno indicata per dare garanzie di questo tipo.
Basti pensare alla fregatura dei quota 96: è dalla scorsa estate che continuano a stare sereni in attesa di un pensionamento che è passato a miglior vita.
Non so quali siano i motivi a cui ti riferisci ma sinceramente io al momento vedo ottimi motivi per applicarlo.
Evidentemente sfugge a molti un piccolissimo dettaglio: lo status giuridico dei dipendenti del pubblico impiego è una materia complessa al punto che, salvo i casi eclatanti, gli stessi tribunali del lavoro rimandano all'occorrenza il trattamento della rogna alle alte corti.

In proposito, ti consiglio di leggere la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2008. Ti cito il passo fondamentale delle considerazioni giuridiche espresse come motivazione nella sentenza (considerato in diritto)

Questa Corte in più occasioni ha ammesso la possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato, in quanto il processo di omogeneizzazione incontra il limite «della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001). La pubblica amministrazione, infatti, «conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (sentenza n. 82 del 2003).

Ha altresì già precisato che la specificità del «lavoro pubblico, per il quale rileva l'art. 97 Cost.» (sentenza n. 367 del 2006) legittima differenziazioni di trattamento rispetto al lavoro privato, e che «le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego [che è] “efficace erga omnes”, “funzionale all'interesse pubblico di cui all'art. 97 Cost.”, inderogabile sia in peius che in melius, oggetto di diretto sindacato da parte della Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione» influiscono anche sul piano processuale determinando «l'impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità» della diversa disciplina (sentenza n. 199 del 2003)

Anche con riferimento alla norma denunciata, relativa al compenso per la perdita di un giorno di riposo nel caso in cui la festività civile coincida con la domenica, non è possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori che prestano la loro attività nelle pubbliche amministrazioni e quella dei dipendenti dai datori di lavoro privati, non sussistendo quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata.

Fino a prova contraria, immagino che quello che dicono alla Consulta sia ben più autorevole delle esternazioni di Poletti e Madia o delle interpretazioni dei giornali o dei pareri espressi da un Ichino o da una Gelmini o da un gian o da un jeppo16.
Del resto, la stessa Madia ha provato maldestramente a ribadire che l'handjobs act non si applica al pubblico impiego richiamandosi all'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione ("Agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.").
Maldestramente perché, in realtà, l'ultimo comma dell'art. 97, stralciato dal contesto dell'intero articolo, non dice un bel niente. Questo comma ha un senso se integrato nel concetto espresso dal secondo e terzo comma:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

E la Corte Costituzionale ha dato una chiara interpretazione del senso integrato dell'art. 97, quando stabilisce che "la peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego è funzionale all'interesse pubblico".

Ecco la ragione del "ben altri motivi". Che non sono motivi miei, eh

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Messaggio Da Meravigliato Lun Dic 29, 2014 9:36 am

gian ha scritto:
jeppo16 ha scritto:
gian ha scritto:
FRANCI88 ha scritto:La Madia: "se c'é da precisarlo, lo faremo"!
Beata ingenuità. Scusate, prescindendo dal fatto che l'handjobs act non sarà di fatto applicato al pubblico impiego (per ben altri motivi), mi pare che la Madia sia la persona meno indicata per dare garanzie di questo tipo.
Basti pensare alla fregatura dei quota 96: è dalla scorsa estate che continuano a stare sereni in attesa di un pensionamento che è passato a miglior vita.
Non so quali siano i motivi a cui ti riferisci ma sinceramente io al momento vedo ottimi motivi per applicarlo.
Evidentemente sfugge a molti un piccolissimo dettaglio: lo status giuridico dei dipendenti del pubblico impiego è una materia complessa al punto che, salvo i casi eclatanti, gli stessi tribunali del lavoro rimandano all'occorrenza il trattamento della rogna alle alte corti.

In proposito, ti consiglio di leggere la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2008. Ti cito il passo fondamentale delle considerazioni giuridiche espresse come motivazione nella sentenza (considerato in diritto)

Questa Corte in più occasioni ha ammesso la possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato, in quanto il processo di omogeneizzazione incontra il limite «della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001). La pubblica amministrazione, infatti, «conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (sentenza n. 82 del 2003).

Ha altresì già precisato che la specificità del «lavoro pubblico, per il quale rileva l'art. 97 Cost.» (sentenza n. 367 del 2006) legittima differenziazioni di trattamento rispetto al lavoro privato, e che «le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego [che è] “efficace erga omnes”, “funzionale all'interesse pubblico di cui all'art. 97 Cost.”, inderogabile sia in peius che in melius, oggetto di diretto sindacato da parte della Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione» influiscono anche sul piano processuale determinando «l'impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità» della diversa disciplina (sentenza n. 199 del 2003)

Anche con riferimento alla norma denunciata, relativa al compenso per la perdita di un giorno di riposo nel caso in cui la festività civile coincida con la domenica, non è possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori che prestano la loro attività nelle pubbliche amministrazioni e quella dei dipendenti dai datori di lavoro privati, non sussistendo quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata.

Fino a prova contraria, immagino che quello che dicono alla Consulta sia ben più autorevole delle esternazioni di Poletti e Madia o delle interpretazioni dei giornali o dei pareri espressi da un Ichino o da una Gelmini o da un gian o da un jeppo16.
Del resto, la stessa Madia ha provato maldestramente a ribadire che l'handjobs act non si applica al pubblico impiego richiamandosi all'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione ("Agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.").
Maldestramente perché, in realtà, l'ultimo comma dell'art. 97, stralciato dal contesto dell'intero articolo, non dice un bel niente. Questo comma ha un senso se integrato nel concetto espresso dal secondo e terzo comma:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

E la Corte Costituzionale ha dato una chiara interpretazione del senso integrato dell'art. 97, quando stabilisce che "la peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego è funzionale all'interesse pubblico".

Ecco la ragione del "ben altri motivi". Che non sono motivi miei, eh

Ottimo intervento.
Per una serie di motivi primo fra tutti far leggere ai "concorso a tutti i costi" l'intero art 97 e poi fa riflettere sulla complessità dei problemi. In questo momento siamo vittime del tifo da stadio invece che della logica. Quando sono sfoghi okay (anch'io ci sono caduto come, forse, tutti i fruitori del forum almeno una volta) ma se si vuole davvero informare occorre presentare documenti. E gian lo ha fatto.
Chapeau!

Per il resto: credo che su questa vicenda ne vedremo delle belle, giacché il comma, che espressamente elimina il problema, non c'è. Qui siamo all'incrocio tra diritto e politica. E se fosse funzionale all'interesse pubblico licenziare?
Onestamente di questa cosa me ne sto occupando appena visto che non sono tra i fortunati 150.000 (vi prego di non scrivere: "ecco perché dici questo! Perché non sarai assunto! Sei in malafede!"....) però una riflessione la farei: 150.000 sono troppi, lo sappiamo TUTTI, e tre anni sono lunghi...

Penso che sono si applicherà al pubblico ma solo perché nessun governo, di qualsiasi colore, potrà mai accollarsi il peso politico anche di un solo licenziamento di uno statale.
Trovo, però, tutto ciò l'ennesima dimostrazione di pochezza dei "decidenti": leggi scritte male, dichiarazioni maldestre, twitt ridicoli e necessità di andarsi a cercare la strada per capire le cose.

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Messaggio Da Ospite Lun Dic 29, 2014 1:13 pm

Nel consiglio dei ministri era in corso un braccio di ferro, perciò presumo che si sia scelto, come soluzione di compromesso, di stralciare il passo che escludeva esplicitamente il pubblico impiego dalla norma. Solito compromesso ad minchiam che fa tutti politicamente fessi e contenti, in cui si lascia l'ambiguità della norma al fine di tirare acqua al proprio mulino per sfoggiare una presunta vittoria. Ed è proprio quello che sta succedendo: ciascuno dice la sua. Come giustamente dici, siamo all'incrocio fra diritto e politica, anche se in realtà l'incrocio è puramente politico. NCD e SC devono ovviamente rispondere alla domanda demagogica del loro elettorato dichiarando senza mezzi termini che la norma si applica anche al pubblico impiego, PD tiene i piedi su entrambe le staffe e lo stesso Renzi, un po' furbescamente un po' superficiale, dichiara che dell'aspetto se ne occuperà il Parlamento. Cosa più facile da dirsi che da farsi, perché un impianto normativo che coinvolga il pubblico impiego deve comunque essere formulato in modo che non vada in conflitto con la Costituzione. E' chiaro che nulla vieta di varare una norma anticostituzionale e renderla operativa per chissà quanti anni, dato che i tempi della Consulta sono biblici, ma in questo campo i ricorsi legali hanno effetto retroattivo e si fanno sentire pesantemente in termini di risarcimento.
Dubito che una coalizione politica debole o, peggio, la direzione generale di un ente governativo o amministrativo si accollino la responsabilità di licenziamenti di massa, sulla base di una norma "debole", che poi possono essere annullati in sede giudiziale.
Ovviamente tutto questo al politico non interessa, allo stato attuale c'è da sedare o da fomentare gli animi dell'opinione pubblica, che parla spesso e volentieri di Costituzione ma che non ha le idee molto chiare perché finisce sempre per farla secernere dalle ghiandole del proprio apparato digerente

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