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Messaggio Da salvosh Ven Apr 10, 2015 8:12 am

Ciao a tutti. Volevo fare una domanda sulla mini aspi. A Giugno avro' fatto 12 settimane di lavoro come collaboratore scolastico. Negli ultimi 2 anni nn ho lavorato. Mi spetta l'indennità do disoccupazione o no? Grazie

salvosh

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Mini aspi ata Empty Re: Mini aspi ata

Messaggio Da FRANCY2 Ven Apr 10, 2015 9:33 am

dal primo maggio entrerà in vigore la NASPI. Avevo pubblicato un post il 16 marzo con le nuove condizioni.
Eccolo:

La nuova disoccupazione viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano tutti e tre i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

COME SI CALCOLA
La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore - nell'anno 2015 - all'importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell'anno precedente), la nuova disoccupazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all'importo di cui sopra, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo stesso.
Non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
LA DURATA
L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Nel calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la disoccupazione è corrisposta per un massimo di 78 settimane.
COME RICHIEDERLA
La domanda va presentata - entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro - in via telematica all'Inps. Il trattamento spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per vedersi erogato l'assegno è tuttavia necessario partecipare con regolarità a:
- iniziative di attivazione lavorativa
- percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
L'ANTICIPO COME INCENTIVO
Al lavoratore avente diritto alla nuova disoccupazione viene peraltro riconosciuta la possibilità richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato. Ciò a titolo di incentivo all'avvio di:
- un'attività lavorativa autonoma
- impresa individuale
- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Chi intendesse avvalersi della liquidazione anticipata in un'unica soluzione deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Pena, la decadenza dal trattamento. Parimenti, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

NASPI E LAVORO: COMPATIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la nuova disoccupazione instaura:
- un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
- un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio.
- dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.
- un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al li mite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto.

FRANCY2

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