aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
Buongiorno,
sono un docente di matematica appena entrato in ruolo,
Poiché già fruivo di un assegno di ricerca art. 22 Legge Gelmini, di durata fino a Gennaio 2016, ho fatto richiesta di aspettativa senza assegni fino alla naturale scadenza dell’assegno.
In questi giorni sto partecipando alla selezione per una posizione post-dottorale presso l’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, che è un ente di ricerca pubblico, dipendente dal MEF.
In via preventiva, vista la mia condizione di docente di ruolo, ho chiesto alla suddetta amministrazione di vedere una bozza del tipo di contratto che viene proposto in caso di successo della selezione.
Ho appreso che IIT utilizza per le posizioni di post-dottorato i contratti di collaborazione (secondo il recente Jobs Act).
Aggiungo che il suddetto contratto è espressamente qualificato come “PostDoc” (post dottorato) e prevede lo svolgimento di una precisa linea di Ricerca.
Sembrerebbe che ci siano tutti i presupposti per avere il diritto ad un’aspettativa senza assegni per motivi di ricerca.
Scrivo per avere un chiarimento in ordine alla disciplina dell’aspettativa per motivi di ricerca, prevista dall’art. 18 comma II CCNL 06-09.
La suddetta normativa sembra non porre alcun limite temporale per l’aspettativa per motivi di ricerca, a differenza di quanto previsto per l’aspettativa per motivi di famiglia (previsto in un anno dall’art. 69 DPR 3/1957 e per l’aspettativa per altro lavoro, come previsto dal comma III dell’art. 18 CCNL).
Inoltre la circolare ministeriale del 4 novembre 2002 n. 120, sottolinea che “l’attività di ricerca va incoraggiata e sostenuta anche fuori dell’ambito scolastico, in modo da mettere in condizione di poterla espletare nella migliore maniera possibile”, basandosi su un principio costituzionale (Art. 9).
Inoltre questa C.M. precisa che per i dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti post-dottorato non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa.
Il mio quesito è: in caso di contratto di post dottorato, stipulato con ente pubblico quali l’ IIT, con forma giuridica “contratto di collaborazione”, per lo svolgimento di attività di ricerca si applica la stessa disciplina prevista per dottorandi ed assegnisti, ossia il docente, titolare di contratto di ricerca, è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del contratto?
Ritengo che in entrambi i casi che ho indicato (contratto di collaborazione post dottorato a scopo di ricerca, contratto di ricercatore a tempo determinato) dovrebbe applicarsi la stessa disciplina già prevista per dottorandi ed assegnisti atteso che:
1. la logica sottesa a tale aspettativa è quella di promuovere l’attività di ricerca scientifica, valore fondamentale costituzionalmente tutelato;
2. non muta nella sostanza l’attività di ricerca svolta con contratto di dottorato o assegno da quella svolta con le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato o di ricercatore a tempo determinato). Dovrebbe dunque essere irrilevante la forma contrattuale con cui la ricerca viene svolta (a condizione che si tratti di contratto a termine e stipulato con università o ente pubblico);
3. la circolare n. 120 del 2002, che ha previsto che per i dottorandi ed assegnisti di ricerca non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa, è stata emanata in un periodo in cui non esistevano ancora le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato a scopo di ricerca o di ricercatore a tempo determinato).
Deve dunque ritenersi che tale circolare non indica i contratti di post dottorato semplicemente perché tali fattispecie contrattuali a scopo di ricerca non esistevano al tempo della sua emanazione e non già per averli voluti escludere;
Pertanto, allo stesso modo dovrebbe essere consentita a chi gode di un contratto di post dottorato a scopo di ricerca
Sarei grato se potesse darmi una risposta, atteso che la carenza di normativa sul punto rischia di rimettere sostanzialmente alle decisioni dei singoli dirigenti scolastici la concessione dell’aspettativa nei casi che ho elencato, creando disparità di trattamento.
sono un docente di matematica appena entrato in ruolo,
Poiché già fruivo di un assegno di ricerca art. 22 Legge Gelmini, di durata fino a Gennaio 2016, ho fatto richiesta di aspettativa senza assegni fino alla naturale scadenza dell’assegno.
In questi giorni sto partecipando alla selezione per una posizione post-dottorale presso l’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, che è un ente di ricerca pubblico, dipendente dal MEF.
In via preventiva, vista la mia condizione di docente di ruolo, ho chiesto alla suddetta amministrazione di vedere una bozza del tipo di contratto che viene proposto in caso di successo della selezione.
Ho appreso che IIT utilizza per le posizioni di post-dottorato i contratti di collaborazione (secondo il recente Jobs Act).
Aggiungo che il suddetto contratto è espressamente qualificato come “PostDoc” (post dottorato) e prevede lo svolgimento di una precisa linea di Ricerca.
Sembrerebbe che ci siano tutti i presupposti per avere il diritto ad un’aspettativa senza assegni per motivi di ricerca.
Scrivo per avere un chiarimento in ordine alla disciplina dell’aspettativa per motivi di ricerca, prevista dall’art. 18 comma II CCNL 06-09.
La suddetta normativa sembra non porre alcun limite temporale per l’aspettativa per motivi di ricerca, a differenza di quanto previsto per l’aspettativa per motivi di famiglia (previsto in un anno dall’art. 69 DPR 3/1957 e per l’aspettativa per altro lavoro, come previsto dal comma III dell’art. 18 CCNL).
Inoltre la circolare ministeriale del 4 novembre 2002 n. 120, sottolinea che “l’attività di ricerca va incoraggiata e sostenuta anche fuori dell’ambito scolastico, in modo da mettere in condizione di poterla espletare nella migliore maniera possibile”, basandosi su un principio costituzionale (Art. 9).
Inoltre questa C.M. precisa che per i dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti post-dottorato non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa.
Il mio quesito è: in caso di contratto di post dottorato, stipulato con ente pubblico quali l’ IIT, con forma giuridica “contratto di collaborazione”, per lo svolgimento di attività di ricerca si applica la stessa disciplina prevista per dottorandi ed assegnisti, ossia il docente, titolare di contratto di ricerca, è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del contratto?
Ritengo che in entrambi i casi che ho indicato (contratto di collaborazione post dottorato a scopo di ricerca, contratto di ricercatore a tempo determinato) dovrebbe applicarsi la stessa disciplina già prevista per dottorandi ed assegnisti atteso che:
1. la logica sottesa a tale aspettativa è quella di promuovere l’attività di ricerca scientifica, valore fondamentale costituzionalmente tutelato;
2. non muta nella sostanza l’attività di ricerca svolta con contratto di dottorato o assegno da quella svolta con le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato o di ricercatore a tempo determinato). Dovrebbe dunque essere irrilevante la forma contrattuale con cui la ricerca viene svolta (a condizione che si tratti di contratto a termine e stipulato con università o ente pubblico);
3. la circolare n. 120 del 2002, che ha previsto che per i dottorandi ed assegnisti di ricerca non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa, è stata emanata in un periodo in cui non esistevano ancora le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato a scopo di ricerca o di ricercatore a tempo determinato).
Deve dunque ritenersi che tale circolare non indica i contratti di post dottorato semplicemente perché tali fattispecie contrattuali a scopo di ricerca non esistevano al tempo della sua emanazione e non già per averli voluti escludere;
Pertanto, allo stesso modo dovrebbe essere consentita a chi gode di un contratto di post dottorato a scopo di ricerca
Sarei grato se potesse darmi una risposta, atteso che la carenza di normativa sul punto rischia di rimettere sostanzialmente alle decisioni dei singoli dirigenti scolastici la concessione dell’aspettativa nei casi che ho elencato, creando disparità di trattamento.
francescomd- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
Nessuno dei moderatori ha una risposta alla questione "un contratto di collaborazione per motivi di ricerca presso un ente pubblico gode dell'aspettativa per motivi di ricerca?"
francescomd- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
francescomd ha scritto:Buongiorno,
sono un docente di matematica appena entrato in ruolo,
Poiché già fruivo di un assegno di ricerca art. 22 Legge Gelmini, di durata fino a Gennaio 2016, ho fatto richiesta di aspettativa senza assegni fino alla naturale scadenza dell’assegno.
In questi giorni sto partecipando alla selezione per una posizione post-dottorale presso l’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, che è un ente di ricerca pubblico, dipendente dal MEF.
In via preventiva, vista la mia condizione di docente di ruolo, ho chiesto alla suddetta amministrazione di vedere una bozza del tipo di contratto che viene proposto in caso di successo della selezione.
Ho appreso che IIT utilizza per le posizioni di post-dottorato i contratti di collaborazione (secondo il recente Jobs Act).
Aggiungo che il suddetto contratto è espressamente qualificato come “PostDoc” (post dottorato) e prevede lo svolgimento di una precisa linea di Ricerca.
Sembrerebbe che ci siano tutti i presupposti per avere il diritto ad un’aspettativa senza assegni per motivi di ricerca.
Scrivo per avere un chiarimento in ordine alla disciplina dell’aspettativa per motivi di ricerca, prevista dall’art. 18 comma II CCNL 06-09.
La suddetta normativa sembra non porre alcun limite temporale per l’aspettativa per motivi di ricerca, a differenza di quanto previsto per l’aspettativa per motivi di famiglia (previsto in un anno dall’art. 69 DPR 3/1957 e per l’aspettativa per altro lavoro, come previsto dal comma III dell’art. 18 CCNL).
Inoltre la circolare ministeriale del 4 novembre 2002 n. 120, sottolinea che “l’attività di ricerca va incoraggiata e sostenuta anche fuori dell’ambito scolastico, in modo da mettere in condizione di poterla espletare nella migliore maniera possibile”, basandosi su un principio costituzionale (Art. 9).
Inoltre questa C.M. precisa che per i dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti post-dottorato non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa.
Il mio quesito è: in caso di contratto di post dottorato, stipulato con ente pubblico quali l’ IIT, con forma giuridica “contratto di collaborazione”, per lo svolgimento di attività di ricerca si applica la stessa disciplina prevista per dottorandi ed assegnisti, ossia il docente, titolare di contratto di ricerca, è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del contratto?
Ritengo che in entrambi i casi che ho indicato (contratto di collaborazione post dottorato a scopo di ricerca, contratto di ricercatore a tempo determinato) dovrebbe applicarsi la stessa disciplina già prevista per dottorandi ed assegnisti atteso che:
1. la logica sottesa a tale aspettativa è quella di promuovere l’attività di ricerca scientifica, valore fondamentale costituzionalmente tutelato;
2. non muta nella sostanza l’attività di ricerca svolta con contratto di dottorato o assegno da quella svolta con le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato o di ricercatore a tempo determinato). Dovrebbe dunque essere irrilevante la forma contrattuale con cui la ricerca viene svolta (a condizione che si tratti di contratto a termine e stipulato con università o ente pubblico);
3. la circolare n. 120 del 2002, che ha previsto che per i dottorandi ed assegnisti di ricerca non è previsto alcun limite temporale per l’aspettativa, è stata emanata in un periodo in cui non esistevano ancora le altre forme contrattuali (contratto di post dottorato a scopo di ricerca o di ricercatore a tempo determinato).
Deve dunque ritenersi che tale circolare non indica i contratti di post dottorato semplicemente perché tali fattispecie contrattuali a scopo di ricerca non esistevano al tempo della sua emanazione e non già per averli voluti escludere;
Pertanto, allo stesso modo dovrebbe essere consentita a chi gode di un contratto di post dottorato a scopo di ricerca
Sarei grato se potesse darmi una risposta, atteso che la carenza di normativa sul punto rischia di rimettere sostanzialmente alle decisioni dei singoli dirigenti scolastici la concessione dell’aspettativa nei casi che ho elencato, creando disparità di trattamento.
Hai inquadrato perfettamente il problema, sia per quanto riguarda il vuoto normativo che per la discrezionalità del Dirigente nell'interpretare la situazione non normata. Non mi stupirei se ti facessero ricadere nei casi di aspettativa per altro lavoro, che però credo sia sottoposta a limite temporale come quella x motivi di famiglia.
Curiosità: attualmente sei in aspettativa fino a Gennaio?
Ospite- Ospite
Re: aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
Come detto sopra, sì ho un assegno di ricerca presso Università fino Gennaio.
Qualcuno dei moderatori ha un'idea più precisa? grazie.
Qualcuno dei moderatori ha un'idea più precisa? grazie.
francescomd- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.05.11
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