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Dichiarazione personale cumulativa docenti/educatori (autocertificazione), dove mettere il TFA?

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Messaggio Da Paolo Russo Lun Apr 11, 2016 4:42 pm

Salve,
compilando il modello di Dichiarazione personale cumulativa docenti/educatori (autocertificazione)
ho necessità di inserire il TFA conseguito successivamente all'immissione in ruolo da concorso.
Nel modello trovo le sezioni che riporto sotto.
Secondo voi il TFA va dichiarato come Diploma di specializzazione (però non è di durata biennale) o come Corsi di perfezionamento/Master ????
Grazie



Diploma di specializzazione (6)

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea:
______________________________________________________ conseguito il ____________ durata (almeno biennale) _____ presso _______________________________ con il superamento di esami specifici nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate con votazione finale _____________


Diploma universitario/laurea triennale/diploma di I livello (7)

[ ] di essere in possesso del seguente diploma universitario/laurea triennale/diploma di I livello oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza : _____________________________________________
conseguito il __________________ presso __________________________________________________________
con votazione finale ________________________


Corsi di perfezionamento/Master (8)
[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione/master: __________________________________ conseguito il ____________ i durata almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso _______________________________ con il superamento dell'esame finale.
(è possibile dichiarare più di un corso purché conseguiti in anni accademici diversi)

Corsi di perfezionamento/Master (8)
[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione/master: __________________________________ conseguito il ____________ i durata almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso _______________________________ con il superamento dell'esame finale.
(è possibile dichiarare più di un corso purché conseguiti in anni accademici diversi)

Laurea vecchio ordinamenti/specialistica/magistrale/diplomi AFAM vecchio ordinamento o di II livello (7)

[ ] di essere in possesso della seguente laurea/diploma AFAM oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ____________________________________________
conseguita il __________________ presso __________________________________________________________
con votazione finale ________________________


(6) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
(7) La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
(8) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Paolo Russo

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Messaggio Da Romado72 Lun Apr 11, 2016 11:38 pm

Il Tfa, così come il PAS, non danno punteggio, per questo non lo trovi, nè rientra in una di quelle categorie, così come la SSIS.
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