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Messaggio Da carla75 Mar Mag 17, 2016 5:26 pm

leggo la sentenza che vede soccombente una scuola di Bolzano per aver bocciato un alunno con disturbi di iperattivita' e rimango basita. vediamo nello specifico:
1. i genitori lamentano il fatto che non sono stati avvisati di una probabile bocciatura del figlio. Puo' essere, d'altra parte evidentemente la scuola non ha prodotto prova in merito.  e sin qui ok. impariamo che il colloquio non basta e che fare un verbale o meglio una raccomandata non fa mai male.
però:
2.  "Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono che l’Amministrazione scolastica abbia omesso di accertare, nelle forme prescritte, che l’alunno -OMISSIS- era affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 (c.d. direttiva Profumo). A causa di tale omissione il rendimento scolastico del piccolo-OMISSIS-sarebbe stato valutato come quello di qualsiasi altro alunno, senza tenere conto del deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività"
- quando mai un insegnante accerta un DSA? siamo medici? sono spaventata... il bello viene dopo...
quando cioe' si dice che i docenti avrebbero dovuto accertare il DSA perché il bambino effettivamente aveva un disturbo dell'attenzione e iperattività! e si richiama pure la legge 170! perché notoriamente l'iperattività rientra tra i DSA. va bene.

continua: se l'amministrazione avesse ACCERTATATO (perché siamo medici) l'iperattività ben avrebbe potuto agire stilando un PEI. un PEI? perché un PEI?

e ancora "Ebbene, nonostante il riscontro di chiari segnali del disturbo del deficit di attenzione e di iperattività l’Istituto ha omesso di attivarsi per fare diagnosticare tempestivamente, tramite il competente Servizio psicologico di Merano dell’Azienda sanitaria locale, il disturbo dell’apprendimento di cui si tratta, negando così al piccolo-OMISSIS-di poter seguire un percorso educativo individualizzato (c.d. P.E.I.), cioè un programma di studi differenziato, con obiettivi specifici, sul raggiungimento dei quali viene poi esclusivamente basata la valutazione finale."
- quindi secondo i giudici, sono i maestri che mandano a visita i bambini? abbiamo questo potere? scavalchiamo i genitori?
non lo sapevo. mo me lo segno.
- ancora. secondo i giudici un alunno adhd può svolgere un programma differenziato e su questo viene valutato.
mi segno pure questo.

ps. ma la identificazione dei BES non era di competenza esclusiva del cdc?
come fa un giudice ad entrare nella discrezionalità amministrativa della PA?
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Messaggio Da Ire Mar Mag 17, 2016 6:40 pm

Non l'ho vista prima di ora questa sentenza quindi non ho avuto occasione di ragionarci come invece di solito avviene in casi del genere.

Hai tutte le ragioni, formalmente, in effetti le parole usate lasciano perplessi. Non però se si conosce un po' come lavorano giudici e tribunali.

Posso solo immaginare, quindi non riuscirò poi a risponderti se mi farai obiezioni, che quell'Accertato significhi in realtà "ipotizzato" "rilevato la possibile presenza di un dsa"

E questo tutto sommato è giusto.

Un genitore può non capire che c'è qualcosa da indagare nello scarso rendimento scolastico del figlio. Può proprio non avere idea che esista la possibilità di un dsa, perchè magari pensa che dislessia sia solo "leggere male".

In effetti chi, se non la scuola, deve rendersi conto che l'apprendimento può essere difficoltoso a causa di un dsa. Chi, se non la scuola, può consigliare la famiglia di sottoporre l'alunno a valutazione?

Non inviare a valutazione ma suggerire alla famiglia di farlo.

più di così mi resta difficile trovare le ragioni di sentenza

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Messaggio Da Ire Mar Mag 17, 2016 7:12 pm

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22724

l'istituto reo di non aver dato durante l'anno comunicazione alla famiglia circa i problemi di apprendimento.

da quello che si evince qui, sembra peggio di come l'avevo vista io.

Io credevo che la famiglia a conoscenza dei problemi di apprendimento non avesse avuto suggerimenti su un percorso valutativo.

Qui sembra che addirittura non fossero stati comunicati alla famiglia i problemi di apprendimento.

Ire

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Messaggio Da carla75 Mar Mag 17, 2016 9:19 pm

No Ire. in sentenza si dice un'altra cosa. La scuola afferma di aver avvisato la famiglia ma non ha le prove. perché? perché spesso le comunicazioni si fanno ai colloqui che, ovviamente, non si verbalizzano. quindi i docenti non lo possono dimostrare. magari la maestra aveva avvisato il genitore ma non ne ha le prove. cosa deve fare un insegnante delle elementari? scrivere al genitore che sospetta un disturbo del figlio? rischi pure una denuncia.
noi docenti sos in questo siamo fortunati poiché negli incontri con le Asl si verbalizza tutto. ma soprattutto alle elementari non è così.
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Messaggio Da Ire Mer Mag 18, 2016 8:21 am

Carla non ti sembra che non possa essere impostata così'?

Non può essere gestita come: parola della maestra contro parola della famiglia.

La maestra fa parte di una pubblica amministrazione vincolata a precisi obblighi uno dei quali è quello di avvisare la famiglia (e di avere la prova di averlo fatto).

Rischi una denuncia per avere verbalizzato in qualche modo che ritieni sia necessario valutare la possibile presenza di un dsa? Dai, smettiamola.

Puoi rischiare la denuncia perchè magari i genitori ci giocano su ma tu ritieni davvero che anche il più sdozzo (significa scalcinato, incompetente, macchietta) pubblico ministero porterebbere a giudizio una cosa del genere? E ritieni davvero che anche il più sdozzo giudice di infima categoria condannerebbe? E che eventualmente la Suprema Corte o il Consiglio di Stato confermerebbero la condanna?


Dai!

Ire

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