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Esami di recupero di studenti disabili

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Messaggio Da bafometto Ven Ago 31, 2018 9:27 am

Salve,
qualcuno sa se esistono norme relative allo svolgimento degli esami di recupero per studenti con disabilità e se è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno?

bafometto

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Messaggio Da FROMO Ven Ago 31, 2018 9:56 pm

salve, io non so rispondere al tuo quesito, ma forse il tuo quesito toglie il mio dubbio. E cioè se il docente di sostegno deve presenziare duranti gli esami scritti e/o orali, nel caso in cui non ci sono alunni diversam. abili a sostenere le prove.
Io penso che la nostra presenza sia obbligatoria solo agli scrutini, però alcuni D.S. "pretendono" la nostra "inutile" presenza....cosa mi dite al riguardo?

FROMO

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Messaggio Da FROMO Ven Ago 31, 2018 10:09 pm

Ho trovato questo riferimento al tuo quesito....

Scheda n.263.
Corsi di recupero con insegnante per il sostegno anche per alunni con PEI semplificato (Nota Min. 6855/08)
Valutazione ed EsamiInsegnanti di sostegno
A seguito di un quesito sollevato dall'AIPD, il MIUR ha risposto con la nota Prot. n. AOODGOS 6855 del 18/06/08.
In essa si precisa che anche per gli alunni che seguono un PEI semplificato, o per obiettivi minimi, il consiglio di classe può deliberare corsi di recupero, anche con la presenza degli insegnanti per le attività di sostegno che verranno pagati sulla base degli appositi fondi assegnati per i corsi di recupero.


FROMO

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Messaggio Da FROMO Ven Ago 31, 2018 10:32 pm

Articolo 8
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative
debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le
valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di
riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi,
improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si
svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi
dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai
precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base
di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale
caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo,
vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la
indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in
sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno
di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito
scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio
2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha
proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e
di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è
assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine
delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto
dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del
consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina
secondo la normativa vigente.

L'art. è tratto dalla OM n. 92 del 05/11/2007. In particolare il comma 6 in relazione sia alle attività di verifica che di scrutinio fa espresso riferimento all'intero consiglio, quindi a mio modesto parere includendo i docenti di sostegno in ogni caso, indipemdentemente dalla presenza o meno di alunni disabili.
Magari se arrivasse la conferma della mia interpretazione da un moderatore esperto, sarebbe meglio anche per me. Grazie

FROMO

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Messaggio Da bafometto Dom Set 02, 2018 5:34 pm

Grazie.
Io credo che se non è espressamente regolamentato ciò fa presupporre che la presenza di un insegnante di sostegno non sia indispensabile. Infatti se si tratta di uno studente con percorso A, quando ha avuto tutto il materiale, strumenti compensativi e misure dispensative, dovrebbe svolgere la prova autonomamente. E in ogni caso ci sarebbe sempre l'insegnante curricolare.
Se qualcuno ne sa di più ben venga...

bafometto

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