Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
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herman il lattoniere
sempreconfusa1
stringiamciacoorte
kelila
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Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
Il Decreto Sostegni bis prevede per l'a.s. 21/22
un nuovo percorso di immissione in ruolo del
personale docente che si snoda attraverso due
passaggi: il periodo di formazione e prova,
culminante nel superamento disposto dal dirigente
scolastico, previo parere del Comitato di valutazione;
lo svolgimento di una prova disciplinare. Mentre il
mancato superamento del periodo di formazione e
prova consente la sua reiterazione, l’esito negativo
della prova disciplinare implica decadenza dalla
possibilità di immissione in ruolo.
"In via straordinaria, esclusivamente per l’anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con decreti
dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e
successive modifiche, sono assegnati con contratto a
tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al
comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4,
comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti
comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di
accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di
abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro
l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità
di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni
scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni
scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è
proposto esclusivamente nella provincia e nella o
nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è
seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13
luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed
è valutata da una commissione esterna all’istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di
formazione e prova e di giudizio positivo della
prova disciplinare, il docente è assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo
determinato. La negativa valutazione del percorso di
formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova
disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui
al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo
indeterminato del contratto".
un nuovo percorso di immissione in ruolo del
personale docente che si snoda attraverso due
passaggi: il periodo di formazione e prova,
culminante nel superamento disposto dal dirigente
scolastico, previo parere del Comitato di valutazione;
lo svolgimento di una prova disciplinare. Mentre il
mancato superamento del periodo di formazione e
prova consente la sua reiterazione, l’esito negativo
della prova disciplinare implica decadenza dalla
possibilità di immissione in ruolo.
"In via straordinaria, esclusivamente per l’anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con decreti
dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e
successive modifiche, sono assegnati con contratto a
tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al
comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4,
comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti
comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di
accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di
abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro
l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità
di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni
scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni
scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è
proposto esclusivamente nella provincia e nella o
nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è
seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13
luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed
è valutata da una commissione esterna all’istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di
formazione e prova e di giudizio positivo della
prova disciplinare, il docente è assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo
determinato. La negativa valutazione del percorso di
formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova
disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui
al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo
indeterminato del contratto".
kelila- Messaggi : 521
Data d'iscrizione : 13.07.19
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
detto così, mi ricorda un po' l'antico "contratto di formazione lavoro" che si usava nel privato lustri fa, e dove la formazione, in realtà, altro non era che l'affiancamento..
il punto cruciale è come quel "se mostri di meritarlo" viene articolato e sulla base di quali criteri si viene valutati.
il punto cruciale è come quel "se mostri di meritarlo" viene articolato e sulla base di quali criteri si viene valutati.
sempreconfusa1- Messaggi : 6338
Data d'iscrizione : 05.08.11
Località : MA COSA E' SUCCESSO AL FORUM??????
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
e poi, superato positivamente "l'anno di prova", sicuramente tutti diranno: ma noi abbiamo superato l'anno di prova, non vogliamo fare il concorso! E il ministro che ci sarà tra un anno li farà entrare così, oppure predisporrà una prova super-super-light.
herman il lattoniere- Messaggi : 1676
Data d'iscrizione : 15.11.17
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
Ad ogni modo, parlo da docente di ruolo, i colleghi precari da anni vanno stabilizzati. La loro precarietà non giova a nessuno! Hanno esperienza, fanno formazione... se lo Stato conferisce loro il ruolo di promuovere, anche negli Esami di Stato, significa che sono idonei ad insegnare.
La selezione per la carriera dell'insegnamento deve iniziare ben prima, con test selettivi per entrare nella laurea specialistica, o la massimo immediatamente dopo. Tutti i supplenti, anche per 3 giorni di lavoro, devono essere abilitati. Mio umile parere.
La selezione per la carriera dell'insegnamento deve iniziare ben prima, con test selettivi per entrare nella laurea specialistica, o la massimo immediatamente dopo. Tutti i supplenti, anche per 3 giorni di lavoro, devono essere abilitati. Mio umile parere.
Venturina- Messaggi : 274
Data d'iscrizione : 04.03.20
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
Non capisco che cosa intendi dire. Se dopo 3 giorni di lavoro devono ottenere l'abilitazione o se devo potersi abilitare subito prima di poter fare anche solo 3 giorni di supplenza.Venturina ha scritto:Tutti i supplenti, anche per 3 giorni di lavoro, devono essere abilitati. Mio umile parere.
@melia- Messaggi : 4461
Data d'iscrizione : 12.07.15
Età : 64
Località : Padova
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
[quote="stringiamciacoorte"][quote="La badessa"][quote="@melia"][quote="Venturina"]Tutti i supplenti, anche per 3 giorni di lavoro, devono essere abilitati. Mio umile parere. [/quote]
Non capisco che cosa intendi dire. Se dopo 3 giorni di lavoro devono ottenere l'abilitazione o se devo potersi abilitare subito prima di poter fare anche solo 3 giorni di supplenza.[/quote]
La seconda .
A quanto pare la fiducia di taluni nella formazione fuffodidattica pedagogica dei fuffocorsi di abilitazione è sterminata, e pare sarebbe un toccasana magico se tutti la possedessero[/quote]
Abilitazione e fuffodidattica sono una consuetudine non un'equivalenza.
Un ingegnere elettronico (ad esempio) sa molte più cose di quante gliene servano per insegnare elettronica, ma non è detto che sappia fare la giusta selezione e le giuste semplificazioni didattiche, soprattutto se viene dal liceo; non gli farebbe male un annetto di "elettronica per lITIS" da fare in una SISS (o similare), senza neanche un'ora di fuffodidattica.
L'abilitazione non è inutile, è mal fatta.[/quote]
Esatto, hai espresso bene il mio pensiero. Ovviamente intendevo abilitazione prima di poter fare anche 3 giorni di supplenza...
Non capisco che cosa intendi dire. Se dopo 3 giorni di lavoro devono ottenere l'abilitazione o se devo potersi abilitare subito prima di poter fare anche solo 3 giorni di supplenza.[/quote]
La seconda .
A quanto pare la fiducia di taluni nella formazione fuffodidattica pedagogica dei fuffocorsi di abilitazione è sterminata, e pare sarebbe un toccasana magico se tutti la possedessero[/quote]
Abilitazione e fuffodidattica sono una consuetudine non un'equivalenza.
Un ingegnere elettronico (ad esempio) sa molte più cose di quante gliene servano per insegnare elettronica, ma non è detto che sappia fare la giusta selezione e le giuste semplificazioni didattiche, soprattutto se viene dal liceo; non gli farebbe male un annetto di "elettronica per lITIS" da fare in una SISS (o similare), senza neanche un'ora di fuffodidattica.
L'abilitazione non è inutile, è mal fatta.[/quote]
Esatto, hai espresso bene il mio pensiero. Ovviamente intendevo abilitazione prima di poter fare anche 3 giorni di supplenza...
Venturina- Messaggi : 274
Data d'iscrizione : 04.03.20
Re: Nuovo percorso di immissione in ruolo del personale docente (solo per a.s. 21/22)
Ma perché adesso "un precario storico" che PER almeno 3 ANNI NELL'ARCO DI 10 ha lavorato nella scuola osa lamentarsi se viene assunto a td e poi dopo aver superato una prova può entrare in ruolo SENZA AVER VINTO CONCORSO? mio dio è pazzesco...ma perché rispondo?
Kubi- Messaggi : 429
Data d'iscrizione : 15.04.18
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