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Messaggio Da charlize Sab Ott 20, 2012 4:54 pm

Ho due patologie, con certificazione della Asl, che purtroppo rientrano nell'elenco delle patologie gravi e per cui ogni tanto devo richiedere giorni di malattia per terapie o visite specialistiche. La segreteria della scuola, a cui sin dall'inizio dell'anno ho consegnato copia della documentazione, continua ad applicare la detrazione del 6% anche a questa tipologia di assenze, asserendo che il medico deve trascrivere sul certificato: art. 17, comma 9 del CCNL. Conosco tale articolo ma non ho mai sentito in un'altra scuola un'assurdità del genere, possibile che la certificazione di uno specialista debba essere ritenuta insufficiente?Come mi devo comportare?Ho provato a contattare, sindacati, Asl, Inps.. e tutti mi hanno risposto che basta il semplice certificato del medico, ma la segretaria continua ad affermare di essere nel giusto.
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Messaggio Da charlize Lun Ott 22, 2012 10:19 pm

nessuno sa niente a riguardo?
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Messaggio Da enricastella Lun Ott 22, 2012 10:23 pm

ciao, mi dispiace, io non so niente, ma perché il medico non scrive quanto chiede la segreteria? non penso sia un gran problema aggiungere due righe...magari anche retroattive e farti restituire il dovuto! In bocca al lupo

enricastella

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Messaggio Da flo Lun Ott 22, 2012 10:37 pm

da circ USR Lombardia del 2004
"La certificazione medica, contenente l’indicazione delle gravi patologie e delle relative terapie che devono essere effettuate, deve essere rilasciata dalla competente ASL o da strutture accreditate.
Nella certificazione prodotta dal dipendente, deve dunque essere specificato
a) che trattasi di “grave patologia”;
b) il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”."

http://www.info-scuole.it/contributi/person/usr_lombardia_gravi_patologie.pdf

In base a quanto dispone la circolare a certificare oltre l'ASL (nella fattispecie l'organismo individuabile è quello di medicina legale e fiscale) sono accreditate anche altre strutture:
- aziende ospedaliere , nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
- strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:
a) policlinici universitari
b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati;
- ospedali classificati o assimilati;
- istituti sanitari qualificati presidi USL;
- enti di ricerca.
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Messaggio Da charlize Mar Ott 23, 2012 8:46 pm

Ciao, grazie per le risposte. Enrica, la dott.ssa non può scrivere quello che dice la segreteria perchè non ha alcuna direttiva dalla ASL in merito. Flo, io ho tutta la documentazione di cui parli, sempre tranquillamente accettata dalle altre scuole in cui sono stata. Purtroppo è questa segreteria che si è incaponita con questa strana formula, senza sapermi dire in base a quale normativa viene richiesta.
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Messaggio Da flo Dom Ott 28, 2012 6:10 pm

@charlize
ti incollo una risposta in merito scritta in un forum ANP
"L’assenza per gravi patologie è disciplinata dall’art. 17 comma 9 del CCNL 2007. Tale disposizione prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Il comma 9 dell'art. 17 citato, nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a “gravi patologie”, non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti (Ministeri e Autonomie Locali ad esempio), alcune specifiche casistiche (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), senza comunque escludere altre fattispecie di analoga gravità.

E’, quindi, evidente che per poter considerare e applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale relativa alle gravi patologie occorre aver presente la portata della stessa disciplina e disporre di una documentazione incontestabile, in relazione alla presenza di condizioni morbose di particolare gravità, patologie croniche e invalidanti.

Pertanto la clausola in esame non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita: i due requisiti devono coesistere e vanno valutati contestualmente.

Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni valutazione di merito alla ASL competente; in altre parole la situazione di grave patologia deve essere certificata dall’Ufficio Medico Legale dell’ASL di appartenenza.

Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del DS competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente di cui sopra.

Inoltre, la suddetta gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

Infatti, il beneficio contrattuale si attiva solo nel caso in cui alla presenza di grave patologa si associ il ricorso alla terapia salvavita.

Pertanto, nella certificazione che il dipendente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma anche il tipo di terapia adottata.

Le certificazioni di assenza potranno essere rilasciate dal medico di famiglia, dai medici specialisti dipendenti dell’ASL o da strutture convenzionate.

E’ necessario, quindi, che nella certificazione risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia già riconosciuta, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.

Resta confermato che ove non ricorra la fattispecie prevista per le gravi patologie, per tutte le altre ipotesi di malattia del lavoratore continuerà a trovare applicazione solo la disciplina della normale assenza per malattia, concetto ribadito più volte dall’ARAN in risposta a specifici quesiti.

Le fasi del procedimento per il riconoscimento di grave patologia possono essere così riassunte sinteticamente:

1) il dipendente interessato dovrà far pervenire al Servizio di medicina legale della propria ASL di residenza la richiesta tendente al riconoscimento di grave patologia ai fini dell’applicazione dell’art. 17 comma 9 CCNL 2007;

2) il dipendente dovrà quindi trasmettere alla scuola la documentazione attestante tale riconoscimento da parte della ASL;

3) le certificazioni mediche successive alla data di riconoscimento potranno essere rilasciate dalla struttura pubblica o convenzionata che prescrive o effettua le terapie o dal medico di base. Sulle stesse dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta;

4) i giorni di assenza per l’effettuazione delle terapie salvavita devono essere specificati sul certificato medico.

Per i giorni di assenza di cui sopra il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione senza riduzione alcuna, comprese quelle previste dall’art. 71, comma 1 del decreto 112/08 convertito nella legge 133/08, e tali giorni non fanno cumulo con le altre eventuali assenze per malattia ai fini del calcolo della durata massima delle assenze (c.d. periodo di comporto)."

fonte: Forum ANP Piemonte - gennaio 2012
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