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Messaggio Da nefer Gio Ott 25, 2012 8:33 pm

Salve a tutti,
sono nuova del forum, ma subito mi sfogo.....
ho URGENTE bisogno di una risposta:

sono in maternità obbligatoria e voglio proseguire con il congedo parentale ma,
le scuole in cui lavoro mi negano il diritto di proseguire il congedo direttamente a fine maternità.
sostengono che non posso usufruire del congedo parentale se non rientro prima a lavoro per un paio di giorni.

qual'è la normativa che posso produrre per dimostrare alle scuole che si stanno sbagliando e non possono obbligarmi a rientrare al lavoro?

GRAZIE

nefer

Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 25.10.12

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Messaggio Da giulia boffa Gio Ott 25, 2012 8:57 pm

3. Può il dipendente fruire del congedo parentale al termine di quello di maternità senza
effettuare nessuna presa di servizio tra un congedo e l’altro?
Sì. Si precisa che se ad usufruire del congedo è il personale assunto a tempo determinato, questi,
all’atto della richiesta e quindi durante il congedo di maternità, deve necessariamente essere
sotto contratto con la scuola (non importa se il contratto sia stato o no perfezionato con la presa
di servizio), e per il periodo di congedo parentale richiesto dovrà essere ancora in costanza di
nomina.L’INPS, con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del
congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anchesenza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”
Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato toglie ogni dubbio: “…appurato il perfezionamento del
rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione
obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di
servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di
ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel
rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma
dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può
richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
Non trattandosi di un’interpretazione che riguarda l’articolo del Contratto oppure di questioni
economiche, che nel caso meriterebbero sicuramente un maggiore approfondimento, si ritiene
che il parere della Ragioneria sia non solo condivisibile ma esclusivamente di ordine pratico,
indicando soltanto ciò che stabilisce la norma e i suoi caratteri “oggettivi”.
Aggiungiamo: una docente che vuole fruire del congedo parentale dopo il periodo obbligatorio,
e ne può quindi fare richiesta nei termini previsti ma senza l’obbligo del ritorno in servizio,
garantisce la continuità didattica del supplente che l’ha sostituita per tutto il congedo di
maternità e nello stesso tempo tutela il diritto degli allievi alla continuità didattica (il supplente
avrà una proroga del contratto perché tra i due tipi di congedo, maternità e parentale, non c’è
effettiva presa di servizio della docente titolare. Art. 7, comma 4 D.M. n. 131/2007).

dalla guida di OS
http://www.orizzontescuola.it/guide/maternit%C3%A0-e-paternit%C3%A0-nella-scuola-diritti-e-doveri-da-oggi-anche-formato-e-book
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