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Messaggio Da ridicolo Ven Nov 15, 2013 9:44 pm

ho saputo recentemente di questa norma . vorrei capire se nella scuola vale(credo di si) e per questo mi rivolgo a voi tutti per sapere se vale la peno o meno di presentare la richiesta di un giorno di congedo obbligatorio.

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Messaggio Da fradacla Sab Nov 16, 2013 12:15 am

Qui c'è il decreto attuativo che specifica modalità e tempi.

http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-statale_2013/decreto-22-dicembre-2012/Decreto22dicembre2012.pdf

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Messaggio Da ridicolo Dom Nov 17, 2013 9:37 am

grazie. non ho avuto modo di leggere il decreto. ma da quello che ho potuto intuire è fattibile. magari avrei dei dubbi sulla retribuzione, nel senso che girando nella rete ho trovato che bisogna avere 5 anni di contributi altrimenti la retribuzione non è riconosciuta la 100%. se trovo l'articolo posto.

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Messaggio Da fradacla Dom Nov 17, 2013 11:16 am

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

Dice che
.... esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2).


L'indennità viene pagata comunque, mentre i contributi per quel giorno sono subordinati alla condizione dei cinque anni.

Detto questo, la circolare dell'INPS dice pure che:
Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni citate sono
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Ergo, a meno che nel frattempo non sia stata emanata apposita normativa, il congedo obbligatorio non è applicabile ai dipendenti pubblici di cui all'elenco. In sostanza, varrebbe per i dipendenti privati.
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Messaggio Da ridicolo Lun Nov 18, 2013 3:44 pm

avevo capito che poteva essere applicabile a tutti. non mi è parso di leggere escuso i dipendenti della pubblica istruzione o sbaglio? ancora grazie fradacla

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Messaggio Da fradacla Lun Nov 18, 2013 9:58 pm

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha chiarito che le disposizioni non sono applicabili ai pubblici dipendenti fino all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge n. 92/2012. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di comparto.

http://www.lineaamica.gov.it/risposte/lavoro-paternita-congedo-obbligatorio-e-facoltativo-padre
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Messaggio Da biondo81 Sab Dic 07, 2013 11:47 am

Buongiorno a tutti, vorrei esporre il mio quesito:
sono un insegnante precario di scuola secondaria di secondo grado con incarico annuale fino al 7 giugno, essendo mia moglie (disoccupata) in dolce attesa e previsto per maggio il termine della gravidanza, vorrei sapere se posso usufruire della paternità per poter stare il più possibile vicino a mia moglie????

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Messaggio Da fradacla Sab Dic 07, 2013 3:29 pm

Attenzione, prima di tutto, a non confondere i termini.

Il congedo di paternità è una cosa che non si augura a nessuno :-)

Il congedo di paternità è il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre. La durata complessiva del congedo di paternità è pari a quello di maternità (vedi scheda Congedo di maternità) o per la parte residua qualora la madre ne abbia già usufruito.

Il congedo parentale è, forse, quello di cui parli tu.

Puoi fruirne dopo la nascita del bambino e nei limiti del tuo contratto. Il primo mese è pagato al 100%, quelli successivi al 30%

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5961

A CHI SPETTA

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto circ. 109/2000 punto 1.3;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi.
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- .......
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Messaggio Da biondo81 Dom Dic 08, 2013 1:01 am

Grazie per la risposta..ma quindi il fatto di poter chieder il congedo due mesi prima non vale? Io lavoro al nord e mia moglie vive giù..vorrei star vicino gli ultimi mesi dal parto...non c è un modo per poterlo fare?grazie

biondo81

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Messaggio Da fradacla Dom Dic 08, 2013 10:35 am

biondo81 ha scritto:Grazie per la risposta..ma quindi il fatto di poter chieder il congedo due mesi prima non vale? Io lavoro al nord e mia moglie vive giù..vorrei star vicino gli ultimi mesi dal parto...non c è un modo per poterlo fare?grazie
Il congedo di maternità obbligatorio spetta alle madri, per ovvie ragioni fisiologiche :-)
Non c'è un modo per stare vicino a tua moglie, a meno di poche giornate di permesso per motivi personali (6 in un anno scolastico) che non sono retribuite, o pochi giorni di ferie (6 in un anno scolastico) che però richiedono che tu abbia colleghi disponibili a sostituirti gratis.
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Messaggio Da biondo81 Dom Dic 08, 2013 10:47 am

Quindi il congedo parentale quando posso chiederlo?

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Messaggio Da fradacla Dom Dic 08, 2013 3:56 pm

fradacla ha scritto:

Puoi fruirne dopo la nascita del bambino e nei limiti del tuo contratto. Il primo mese è pagato al 100%, quelli successivi al 30%

A partire dal giorno successivo al parto.
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Messaggio Da jacaranda Mar Dic 10, 2013 1:20 pm

Mi inserisco. Io insegnante di scuola statale, mio marito metalmeccanico privato. Lui non può usufruire dei 2 giorni di congedo facoltativo? La scuola dice di no perchè: "Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha chiarito che le disposizioni non sono applicabili ai pubblici dipendenti fino all'approvazione di apposita normativa ". Ma non sono applicabili a me, a lui o in costanza del fatto che almeno uno dei due è dipendente pubblico?

Qualcuno potrebbe chiarirmi questa cosa? Io penso che mio marito essendo dipendente privato può fruire dei 2 giorni.
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Messaggio Da fradacla Mar Dic 10, 2013 3:16 pm

Il congedo obbligatorio di cui si parla nella legge è di un giorno ed è indipendente da quello che fa la madre, alla quale restano tutti i diritti a tutela della maternità.

Il congedo facoltativo, invece, è subordinato alla rinuncia da parte della madre a fruire dello stesso numero di giorni della sua astensione obbligatoria post partum.
In sostanza, a quello che ho capito, se il padre chiede di fruire di due giorni di congedo facoltativo entro il quinto mese di vita del bambino, la madre deve rinunciare agli ultimi due giorni della sua astensione obbligatoria.

Forse per questo a scuola ti dicono che non si può: la cosa non riguarda solo tuo marito, come il giorno di congedo obbligatorio, ma coinvolge anche te.
Non ne so abbastanza per dirti se hanno ragione o meno :-)
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Messaggio Da jacaranda Mar Dic 10, 2013 4:28 pm

Ho chiamato l'INPS e mi hanno detto che la normativa citata esclude i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vogliono fruire dei 2 giorni di congedo. Ovvero la scuola avrebbe avuto ragione se fosse stato mio marito insegnante e non io. Mio marito usufruisce di qualcosa, io vi rinuncio invece.
Mi hanno rimandato alla circolare sotto

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.htm

Al punto 2.2 Congedo facoltativo di detta circolare si legge

"Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa"
e mi hanno fatto notare come non ci sia alcuna precisazione circa la madre che deve essere genericamente dipendente e non sono presenti esclusioni.

Ho riportato la risposta dell'INPS alla scuola, vediamo che mi dicono. Nel frattempo se qualcuno dovesse saperne di più scriva pure. Grazie.
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