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PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NELLA GRAD INTERNA

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Messaggio Da miky7 Gio Apr 07, 2011 9:14 pm

Un docente immesso in ruolo nell'a.s. 2004/2005, presta servizio nella scuola X.
Dopo il primo anno di prova 2004/2005 (corrispondente al suo anno di arrivo), diventa titolare della stessa scuola X.
Ci resta negli anni scolastici successivi (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/2009, 2009/10), senza mai presentare domanda di trasferimento provinciale nè domanda di assegnazione provvisoria.

Ai fini della graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei soprannumerari, il docente ha diritto al punteggio aggiuntivo, considerando ciò che segue?

- Ha un anno di arrivo (anno di prova 2004/05), più i 3 anni successivi (2005/06, 2006/07, 2007/2008) in cui non ha presentato domanda di trasferimento;

- ha 4 anni di servizio continuativo nella stessa scuola X, (il servizio dell'anno di arrivo è stato prestato nella stessa Scuola di successiva titolarità);

- nell'all. A (lett. D) dell'ultimo CCNI e in quelli degli anni precedenti si parla di: "maturazione del triennio in cui non si è presentatata domanda di trasferimento" e non di "quadriennio in cui non si presentata domanda di trasferimento";

- nella nota (5ter) si dice: "l'anno di arrivo" (non è specificato che è da escludere il primo anno di prova in questa dicitura) , (virgola) più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda di trasferimento" (nei 3 anni non deve essere stata presentata domanda di trasferimento e non nei 4 anni) (fa fede la virgola);

- nella dichiarazione del punteggio aggiuntivo, dove si parla di "titolarità nella Provincia" e non di "titolarità nella Scuola", si deve dichiarare il "triennio" di servizio continuativo in cui non si è presentata domanda di trasferimento, non si deve dichiarare il "quadriennio"

- l'USR e i DD.SS. delle Scuole della provincia di appartenenza (compreso il D.S. della scuola X), fino allo scorso anno, hanno attribuito il punteggio aggiuntivo ai docenti con pari situazione;

- i contenuti dell'ultimo CCNI (all.D e nota 5ter) sono stati integrati, ma non sono stati modificati in merito al punteggio aggiuntivo.

Chiedo numi a chi è realmente esperto in materia o a chi si trova nella pari situazione, per conoscere la corretta interpretazione della norma, mentre sono pregati di astenersi da qualsiasi giudizio coloro che vogliono esprimere semplici opinioni personali o sommarie, senza conoscere a fondo la normativa di riferimento.
Grazie!

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Messaggio Da giulia boffa Gio Apr 07, 2011 9:41 pm

http://www.edscuola.it/archivio/mobilita/diritto_punteggio_aggiuntivo_10_punti.pdf
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Messaggio Da miky7 Gio Apr 07, 2011 10:25 pm


Conosco i commenti di Libero Tassella in riferimento alla mobilità.
So che è un ex insegnante e sindacalista, stimo la sua persona, ma non sono affatto soddisfatta dalla sua interpretazione in merito alla questione del punteggio aggiuntivo, anche se molti docenti fanno spesso riferimento ai suoi scritti.

Non è detto che che ciò che egli scrive sia LEGGE e debba essere accettato passivamente!
Ricerco possibilmente un confronto con persone esperte di giurisprudenza del lavoro e che sappiano motivare le proprie asserzioni.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 4:51 am

l'anno di prova non è anno di titolarità, il problema è sempre quello; non sei titolare in quella scuola, non sei in graduatoria d'istituto, non hai diritto a nessun punteggio di continuità in quella scuola, per quell'anno sei in Dotazione Organica Provinciale, sei una senza sede: è così, da normativa
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Messaggio Da miky7 Ven Apr 08, 2011 8:14 am


E' risaputo che l'anno di prova non è un anno di titolarità nella SCUOLA, ma nella dichiarazione per il punteggio aggiuntivo si parla di titolarità nella PROVINCIA.
Inoltre, non c'è scritto da nessuna parte nel CCNI che l'anno di arrivo non possa coincidere con il primo anno di prova!

Quello che conta è il TRIENNIO, in cui non deve essere stata presentata e ottenuta domanda di trasferimento.

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Messaggio Da marycal Ven Apr 08, 2011 10:45 am

Scusa Miky7, ma se sai già tutte le risposte, se insisti ad aver ragione, se non ti fidi di Libero Tassella, se...................
perchè chiedere consigli sul Forum?????
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Messaggio Da miky7 Ven Apr 08, 2011 12:24 pm


Non raccolgo la provocazione di chi, come marycal, denota una certa incapacità nel portare avanti una discussione in modo costruttivo.
Ribadisco che sono qui per cercare un confronto utile, proprio perchè le mie idee sono chiare, motivate e mai "campate per aria", ma non corrispondono a quelle altrui.

La conferma alla mia tesi si ricava sia dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo negli anni scolastici precedenti a tutti i docenti aventi pari situazione, da parte dell'U.S.R. che dai contenuti rimasti invariati nell'ultimo CCNI.

Inoltre, anche la FLC-CGIL ribadisce il mio concetto nel Vademecum sulla mobilità del personale della scuola per l'a. s. 2011-2012. In esso, infatti, si legge che:
- la nota 5 ter è stata riformulata, ma solo al fine di maggiore chiarezza;
- è necessario dichiarare l'elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda provinciale;
- a far data dalla mobilità per l'a.s. 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il TRIENNIO per maturare il bonus dei 10 punti.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 1:38 pm

miky7 ha scritto:
E' risaputo che l'anno di prova non è un anno di titolarità nella SCUOLA, ma nella dichiarazione per il punteggio aggiuntivo si parla di titolarità nella PROVINCIA.
Inoltre, non c'è scritto da nessuna parte nel CCNI che l'anno di arrivo non possa coincidere con il primo anno di prova!

Quello che conta è il TRIENNIO, in cui non deve essere stata presentata e ottenuta domanda di trasferimento.

mi dici dove c'è questo scritto titolarità nella provincia e non nella scuola?


( 5 ter ) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni, alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l’anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.

L’anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell’anno scolastico 2005/06) sarà l’ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.

Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.

questa è la nota 5 ter, parla di servizio continuativo in base alla tabella e la tabella indica il servizio continuativo a scuola


Ultima modifica di giulia boffa il Ven Apr 08, 2011 4:07 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 3:23 pm

Miky, sei nella mia stessa situazione. Io ho pure la lettera - che potrei condividere con te -che avevo fatto l'anno scorso come tentativo di conciliazione all'USP - che non me li ha riconosciuti come mobilità. Due sindacati mi hanno detto che ci sono gli estremi per il ricorso. Chiedo agli assistenti del forum: ci si possono scambiare le mail private in questa sede o come si deve fare per comunicare con Miky? La situazione è un ginepraio e la nota 5ter, per anni vaga, dall'anno scorso è stata riscritta ma permangono ambiguità di interpretazione.


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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 3:26 pm

L'anno scorso ho raccolto molta letteratura in merito e ho una mail persino dell'associazione nazionale presidi in merito che propende per la nostra versione.

LucaPS

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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 3:38 pm

Brevemente ti anticipo quello che potremmo dirci in privato.

L'anno di prova non lo chiamano anno "di arrivo" ma anno "di "appoggio" cioè sei su sede provvisoria; in entrambe le dizioni tu sei "in servizio" ma gli Usp dicono che quel che conta - affinchè quell'anno sia utile per il punteggio - non è il "servizio" ma la "titolarità". E nell'anno di appoggio (anno di prova) tu "non sei ancora arrivato come titolare in quella sede". Nel mio caso in questo modo famoso triennio (dei Contratti precedenti a quello dell'anno scorso, che ha fatto elargire bonus a tutti) è stato dall'anno scorso trasformato in quadriennio (anno di arrivo + triennio di continuità); ma nel nostro caso (assunti nel 2004-05), il quadriennio si trasforma in quinquennio (anno di appoggio cioè l'anno di prova + anno di arrivo + triennio). Due sindacati non sono d'accordo con questa interpretazione restrittiva dei Csa e io l'anno scorso volevo adire al tentativo di conciliazione ma poi ho lasciato perdere. La nota 5ter da due anni è stata cambiata ma non chiarisce. Prima dell'anno scorso, la nota era talmente vaga che non permetteva agli Usp di addurre le motivazioni che invece da due anni adducono per non attribuire il punteggio, peraltro permanendo dubbi di interpretazione.

Non ho ben presente cosa dice la nota 5ter riscritta per la seconda volta quest'anno, senza far chiarezza. Ma ti copio come avevo concluso il tentativo di conciliazione dell'anno scorso, relativo quindi alla nota 5ter dell'anno scorso).

Il sottoscritto ritiene di rientrare nella condizione secondo cui l’anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell’anno scolastico 2005/06) è stato l’ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005-06, 2006-07, 2007-08, all'interno del periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola: 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08.

Riguardo alla dizione "anno di arrivo" (nota 5 ter, pag. 109, CCNI Mobilità 2010-11), il sottoscritto si appella alla formulazione della nota 5 ter medesima, nella quale
1) si parla esclusivamente di "anno di arrivo" nella scuola e non viene precisato che per "anno di arrivo" deve intendersi "anno su sede definitiva".
2) si parla esclusivamente di "servizio nella stessa scuola". Si parla, dunque, di servizio (effettivo), "un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda)", senza precisare se il servizio prestato continuativamente per quattro anni debba iniziare con l'arrivo "fisico nella scuola" e intendersi anche su sede provvisoria (in conseguenza dell'anno di prova) con titolarità su dotazione organica provinciale oppure su sede definitiva.
Non viene menzionato, a tal proposito, neppure il concetto di "titolarità sulla scuola".

I punti 1) e 2) "servizio nella stessa scuola", senza alcuna specificazione di sorta" (sede provvisoria, sede definitiva) rendono la richiesta della nota 5ter ("aver prestato servizio continuativamente per quattro anni nella stessa scuola") uguale alla richiesta di permanenza per un quienquennio di servizio effettivo per i neo-assunti in ruolo su sostegno, per i quali l'anno di immissione (in ruolo) - detto "anno di appoggio" o "anno di prova" - viene conteggiato come anno di arrivo valido agli effetti della maturazione del quinquennio di permanenza.
Nel caso dell'interpretazione che codesta Amministrazione fornisce della nota 5ter medesima, gli anni di servizio effettivo utili alla maturazione del bonus 10 punti non sono quattro (come recita la nota medesima) ma cinque ovvero "anno di prova + anno di arrivo + i successivi tre anni".

Per quanto detto ai punti 1. e 2. il sottoscritto ribadisce di ritenere di rientrare nella condizione secondo cui l’anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell’anno scolastico 2005/06) è stato l’ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005-06, 2006-07, 2007-08, all'interno del periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola: 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08.

LucaPS

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Messaggio Da miky7 Ven Apr 08, 2011 4:07 pm


LucaPS, anch'io ho ricevuto parere favorevole da parte dell'ANP; alcuni consulenti mi hanno vivamente consigliato di rivolgermi al Giudice del lavoro, perchè ci sono tutti gli estremi per far valere i propri diritti.

Il fatto è che quest'anno, molti DD.SS. interpretano la nota 5 ter focalizzandosi sui 4 anni di titolarità nella stessa Scuola, quando invece, è chiaro che la titolarità nella stessa Scuola è riferita al triennio, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di riportare, nella stessa nota, l'espressione "1 anno di arrivo, (virgola) più 3 anni in cui non si è presentata domanda di trasferimento provinciale".
Se l'attuale interpretazione dei suddetti DD.SS. fosse corretta, nella nota risulterebbe scritto semplicememte: "4 anni in cui non si è presentata domanda di trasferimento".

La cosa assurda è che il TRIENNIO per la maturazione del bonus, secondo l'interpretazione di questi DD.SS., si è trasformato improvvisamente in QUADRIENNIO se non addirittura in QUINQUENNIO, come se la norma di riferimento potesse essere stravolta da un anno all'altro!

Mi chiedo: è possibile che fino allo scorso anno scolastico, molti DD.SS. abbiano commesso l'errore madornale di attribuire il bonus di 10 punti ai docenti in questa condizione?
E' altrettanto possibile che gli stessi DD.SS. quest'anno, abbiano potuto cancellare con un colpo di spugna ciò che essi stessi hanno approvato prima?

Mi chiedo, inoltre: è lecito che un D.S. nella prima graduatoria provvisoria interna di quest'anno abbia potuto attribuire il punteggio aggiuntivo ad un docente con pari situazione, per sottrarglielo nella seconda grad. provvisoria interna?
Possono essere pubblicate due graduatorie interne provvisorie a distanza di 5 giorni?

Lascio giudicare il lettore...

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 4:14 pm

in autotutela le graduatorie possono essere corrette sempre, se ci sono errori vistosi come questo; il bonus aggiuntivo si attribuisce a continuità nella scuola; l'anno di prova non è continuità, perché il suo punteggio non va inserito nella tabella come anno di continuità, invece il punteggio aggiuntivo si riferisce appunto ad una continuità come da tabella , va inseriito relativamente al punteggio della tabella nella graduatoria d'istituto a cui appartieni come titolare, nessun non titolare , come i dop o i neo immessi è inserito in graduatoria istituto con i punteggi come da quella tabella; a me sembra chiarissimo
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Messaggio Da miky7 Ven Apr 08, 2011 5:20 pm


Giulia Boffa, guarda caso, la nota 5 ter che tu hai riportato sopra, è quella estrapolata dal CCNI del 20.12.2007 (che è anche la stessa del CCNI del 12.02.2009).
A mio avviso, anche se più sintetica, si tratta proprio della nota più precisa fra tutte le note 5 ter presenti nei CCNI successivi; infatti, si evince chiaramente che "l'anno di scadenza del TRIENNIO di continuità è quello iniziato nell'a. s. 2005/2006", confermando che i docenti che come me sono stati assunti nel 2004/2005, il triennio lo hanno maturato.

Inoltre, come sottolineato anche da LucaPS, a voler essere pignoli, nella nota 5ter dei vari CCNI si parla di SERVIZIO prestato nella stessa Scuola e non propriamente di titolarità.

Nel nostro caso, il servizio dell'anno di prova, è stato prestato prima del TRIENNIO e comunque nella stessa SCUOLA in cui è stato prestato servizio il triennio successivo.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 5:23 pm

ma l'anno di prova non si conta nella tabella e quindi non va nè nel triennio nè nel quadriennio

Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni, alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra,

l'anno di prova non risponde alle condizioni previste nelle tabelle di cui sopra, in particolare quella del servizio nella scuola perché non c'è proprio, non è valutabile come continuità, non è previsto
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Messaggio Da simo69 Ven Apr 08, 2011 5:28 pm

forse potrei darvi un piccolo contributo.
La settimana scorsa ho presentato reclamo presso la mia scuola perchè ritenevo che alcuni docenti nella stessa vostra situazione non avessero diritto al bonus 10 punti.
nel mio reclamo, che è stato accolto, ho citato la nota 5 ter, e nello specifico, quando parla di triennio compreso tra le domande di mobilità 2000/01 e le domande di mobilità 2007/08.
nella nota non parla di anno scolastico già trascorso ma di periodo compreso tra le domande di mobilità 2000/01 e perciò si fa riferimento all'anno scolastico 1999/00 sino all'anno scolastico 2006/7.per le domande di mobilità 2007/08
Perciò solo tutte le persone che in questi anni scolastici ,entro le domande di mobilità 2007/08( che è stato bandito nell'a.s. 2006/07 e scadeva attorno a marzo 2007 vero?)non hanno prodotto domanda di trasferimento e posso contare sui famosi 1+3 hanno diritto al punteggio.
spero di essere stata chiara. Simonetta

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Messaggio Da miky7 Ven Apr 08, 2011 6:03 pm

Giulia Boffa, probabilmente ci esprimiamo in lingue diverse, visto che continuiamo a non comprenderci.

nota (5ter) pag. 108 CCNI 22.02.2011:

"Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un TRIENNIO...."
"Le condizioni previste alla lett. D titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale".

Dove è scritto che l'anno di PROVA, pur non essendo anno di titolarità, non possa coincidere con l'anno di ARRIVO nella scuola X in cui si ha avuto la "fortuna" di restarci?
Dov'è scritto che è nei 4 anni in cui non deve essere stata presentata domanda di mobilità?
Invece, si parla di 3 anni in cui non deve essere stata presentata domanda di mobilità!

L'anno di prova, precedente il triennio, è a tutti gli effetti un anno di arrivo perchè è un anno di SERVIZIO prestato in quella scuola X!!!

Per Simonetta
Grazie per il tuo contributo.
Nulla contro la tua persona, mi limito ad una semplice deduzione rispetto al tuo intervento.
Se è come tu scrivi, ci sarebbe una notevole incongruenza con la nota 5ter del CCNI del 20.12.2007 e del CCNI del 12.02.2009, in cui si fa preciso riferimento agli anni scolastici.
Tutto ciò significherebbe aver modificato totalmente il contenuto della nota 5ter rispetto ai CCNI precedenti.
Allora non si tratta più di un Contratto Integrativo, visto che i contenuti della norma, oggetto di discussione, sono stati stravolti! Ognuno calcola il triennio a piacimento, scegliendosi un anno di inizio.. Ma stiamo scherzando?!

Non vedo grande serietà da parte degli "autori" del CCNI, se si divertono, da un anno all'altro, a sovvertire le norme già precedentemente acquisite.
Ogni ulteriore mio commento, a questo punto, è superfluo!

miky7

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 6:21 pm

[quote="miky7"]Giulia Boffa, probabilmente ci esprimiamo in lingue diverse, visto che continuiamo a non comprenderci.

nota (5ter) pag. 108 CCNI 22.02.2011:

"Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un TRIENNIO...."
"Le condizioni previste alla lett. D titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale".

Dove è scritto che l'anno di PROVA, pur non essendo anno di titolarità, non possa coincidere con l'anno di ARRIVO nella scuola X in cui si ha avuto la "fortuna" di restarci?
Dov'è scritto che è nei 4 anni in cui non deve essere stata presentata domanda di mobilità?
Invece, si parla di 3 anni in cui non deve essere stata presentata domanda di mobilità!

L'anno di prova, precedente il triennio, è a tutti gli effetti un anno di arrivo perchè è un anno di SERVIZIO prestato in quella scuola X!!!
E' un anno di servizio nel ruolo, ma non di titolarità perché sei DOP e i DOP non sono in graduatoria d'istituto, pertanto quella tabella non vale per loro e se non vale la tabella non vale neanche il punteggio aggiuntivo che si inserisce in quella tabella
Per Simonetta
Grazie per il tuo contributo.
Nulla contro la tua persona, mi limito ad una semplice deduzione rispetto al tuo intervento.
Se è come tu scrivi, ci sarebbe una notevole incongruenza con la nota 5ter del CCNI del 20.12.2007 e del CCNI del 12.02.2009, in cui si fa preciso riferimento agli anni scolastici.
Tutto ciò significherebbe aver modificato totalmente il contenuto della nota 5ter rispetto ai CCNI precedenti.
Allora non si tratta più di un Contratto Integrativo, visto che i contenuti della norma, oggetto di discussione, sono stati stravolti! Ognuno calcola il triennio a piacimento, scegliendosi un anno di inizio.. Ma stiamo scherzando?!

Non vedo grande serietà da parte degli "autori" del CCNI, se si divertono, da un anno all'altro, a sovvertire le norme già precedentemente acquisite.
Ogni ulteriore mio commento, a questo punto, è superfluo!
Simonetta ha ragione, perché la mobilità è per l'anno e non nell'anno...[/quote]
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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 7:15 pm

Micky, prima ti posto le risposte dell’ANP e poi aggiungo qualcosa io. L’ANP rispondeva ad una docente che “l'anno di prova è valido agli effetti della valutazione della continuità di servizio nella scuola. Infatti i docenti vengono immessi in ruolo su una sede scolastica che costituisce la loro scuola di titolarità anche nell'anno di prova”. Successivamente un D.S. chiedeva all’A.N.P. “Con riferimento al quesito di pari oggetto del 3.04.10, chiedo cortesemente se la risposta data è valida anche nel caso di un docente immesso in ruolo l'a.s. 2004/2005, con assegnazione provvisoria in un istituto diverso da quello che dirigo e dopo l'anno di prova gli viene assegnata come sede definitiva l'istituto che dirigo, permanendo così per gli aa.ss. 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 (ultimo anno utile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo) e fino ad oggi nel mio Istituto”. L’A.N.P. risponde al D.S.: “perché l'anno di prova venga riconosciuto valido ai fini della continuità del servizio dev'essere svolto nella scuola in cui il docente viene immesso in ruolo. Così non pare sia avvenuto nel caso rappresentato di un professore che ha svolto l'anno di prova in un altro istituto per assegnazione provvisoria e solo l'anno successivo ha raggiunto la sede di titolarità.
Non si ritiene pertanto che egli abbia titolo al bonus di 10 punti di continuità del servizio previsto dall'Allegato D, Tabelle A e B del CCNI/2010”.

Viceversa, gli esperti sindacali on-line sono d’accordo con gli altrettanto esperti Libero T. e Giulia B. secondo cui l’anno di prova – nel nostro caso – non deve essere contato in quando in quella scuola il docente non è “ancora” arrivato (l’anno di prova è anno di appoggio e non anno di arrivo). Tuttavia gli esperti sindacali non riescono a supportare tale affermazione con normative: la appoggiano sulla “consuetudine” e affermano che “da sempre l’anno di prova non si conta come continuità”. E io su questo sono d’accordo. Tuttavia l’anno di prova si conta “come servizio” e la nota 5ter afferma che il bonus aggiuntivo spetta se “è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale”. I due sindacati che mi hanno detto di produrre già l’anno scorso tentativo di conciliazione affermano che bisogna attenersi a quanto recita la nota 5ter e nulla di più; se il Miur avesse voluto chiarire, avrebbe potuto chiarire in molti modi – aggiungendo una-due parolette – ma, pur riscrivendo la nota 5ter per ben due volte (e precisamente negli anni 2009-10 e 2010-2011), non ha chiarito. Codesti sindacati mi dicono che il margine su cui adire a tentativo di conciliazione è a livello “formale” ovvero a livello di quanto riporta la nota 5ter: tutte le altre interpretazioni che si appellano alla “consuetudine” le ritengono “benevole” nei confronti dell’Amministrazione.

Ripeto quello che ho detto anche prima: la nota 5ter parla esclusivamente di “servizio” e non già di “servizio su sede provvisoria o definitiva”. I sindacati mi dicono che su questa nota bisogna appellarsi e non ad altro.

Gli Usp già l’anno scorso hanno chiesto chiarimenti verbali agli Usr in quanto – pensa un po’ – ad alcuni era stato persino detto: tu, neo-assunto in ruolo, ha prodotto domanda volontaria mobilità per assegnazione alla sede definitiva e quindi non hai diritto al bonus perché hai prodotto domanda di mobilità volontaria. Gli interessati hanno fatto presente che la domanda volontaria di mobilità è per i neo-assunti in ruolo “obbligatoria”. Gli Usp hanno risposto: no, poteva non presentarla e aveva una sede definitiva d’ufficio. Gli interessati hanno fatto presente che il neo-assunto in ruolo “è tenuto” (recita la normativa, ho davvero tutte le normative) a presentare domanda volontaria di mobilità. E allora, da quel momento, gli Usp hanno optato per la versione “l’anno di appoggio cioè l’anno di prova non è l’anno di arrivo”.

Peccato che la nota 5ter non parli di tutto ciò ma parli – per il secondo anno consecutivo di riscrittura – solo di “servizio”.

Ma aggiungo una cosa in più: la tabella A (valutazione titoli), anzianità di servizio, al punto D recita: “a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 pt (nota 5ter)”.

Ancora una volta la normativa non riporta nulla di quanto sostenuto per non attribuire il punteggio.

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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 7:22 pm

Ma aggiungo una cosa in più: la tabella A (valutazione titoli), anzianità di servizio, al punto D recita: “a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 pt (nota 5ter)”.

Quindi nella tabella A, il punto D non è stato neanche modificato è in queste righe compare ancora e SOLTANTO la parola "triennio" che fino alla riscrittura della nota 5ter 2009-2010 ha permesso a moltissimi di beneficiare del bonus.

Aggiungo inoltre che l'anno scorso hanno inserito una dichiarazione personale da allegare alla domanda di mobilità; e in questa dichiarazione personale c'erano esclusivamente tre righe, corrispondenti a tre anni (non conosco la modulistica di quest'anno perchè non sono interessato al CCNI Mobilità).

Visto tutto questo e per quanto detto sopra, i sindacati mi hanno che - al di là delle intepretazioni sostanziali che si possono fornire della normativa, più o meno appoggiate sulla consuetudine, più o meno benevole per l'Amm.ne -, il vizio su cui si potrebbe avere margine di azione è meramente formale (ovvero, le parole che la nota 5ter continua a non dire).

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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 7:32 pm

Giulia B. scrive: "l'anno di prova è un anno di servizio nel ruolo ma non di titolarità perché sei DOP". Sono d'accordo ma la nota 5ter non parla di titolarità. Difatti, i sindacati dicono che il margine di tentativo di conciliazione sta nel vizio formale della nota 5ter, che per ben due anni consecutivi - pur avendone la possibilità nelle due riscritture - non hanno chiarito. Insomma, dicono di non interpretare "in vece" dell'Amm.ne ma di chiedere l'interpretazione autentica all'Amm.ne e da qui partire. Io difatti non ho proceduto col tentativo di conciliazione ma non ho avuto neanche la soddisfazione di sentir dire a moltissimi che, sì, c'è un vizio nella nota tra "dichiarato" e "effettuato". Tutti che si basano sulla consuetudine.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Apr 08, 2011 7:44 pm

Luca, la nota 5ter appartiene a una tabella che calcola i punteggi da attribuire ad una graduatoria d'istituto, tutti i punteggi della tabella e di tutte le note della tabella servono per la graduatoria d'istituto. Come si può pensare di vedersi attribuito un punteggio di continuità se non si ha un istituto di titolarità; le tabelle si basano su una titolarità.
L'anno di prova non verà mai calcoltato nella tabella di continuità nella scuola, anche se la scuola resterà la stessa dopo l'assegnazione della sede definitiva. Quell'anno lì è perso, se non come punteggio di ruolo, ma non può essere attribuito a nessuna scuola e a nessuna continuità, anche perché se non si supera che succede? Che non sei assegnato ancora a nessuna sede, non puoi chiedere titolarità . Comunque fate ricorso alla scuola e se ve lo riconoscono fatemelo sapere. Che cosa c'è da specificare nella nota 5ter di graduatoria d'istituto? Se è di istituto basta e avanza...
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Messaggio Da LucaPS Ven Apr 08, 2011 7:53 pm

Grazie Giulia della tua pazienza e della tua competenza, come sempre.



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Messaggio Da simo69 Ven Apr 08, 2011 9:02 pm

non penso che ci siano incongruenze, ma finalmente il nuovo contratto chiarisce quello che diceva da tanti anni, ma che nessuno applicava. La nota 5 ter finalmente mette fine a tante graduatore falsate da una pioggia di bonus una tantum. nella mia scuola finalmente con questo contratto ( e con il mio reclamo motivato) finalmente ognuno ha la posizione che si merita in base tutti i punteggi maturati.
Secondo me il nodo centrale ed esplicativo della nota 5 ter non è tanto il famigerato anno di arrivo più i tre, ma proprio il termine "periodo compreso tra le domande di mobilità da ... a .....
Molto probabilmente qualcuno doveva essere sistemato con 10 punti in più, perchè altrimenti non mi spiego perchè non ci sia un allargamento al punteggio anche per gli anni successivi.
Quello che noi dovremo fare invece, è far sentire la nostra voce ,affinchè ci possa essere una estensione al bonus per tutti, o una eliminazione del bonus per tutti

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Messaggio Da LucaPS Sab Apr 09, 2011 2:55 pm

Miky7? Tutto finisce qua? L'anno scorso mi sembrava di essere il solo a combattere con questo tentativo di conciliazione, che poi non ho prodotto; ora almeno siamo in due.

LucaPS

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