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stampatello nelle prove

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Messaggio Da lallaorizzonte Sab Giu 20, 2015 9:38 am

Sono commissario esterno di italiano in un liceo delle scienze umane. Un candidato
ha usato lo stampatello per tutte le prove scritte. Come valutare? Ci sono norme che
si esprimono in merito? Grazie.

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Messaggio Da annari Sab Giu 20, 2015 9:45 am

non so se ci sia una norma specifica riguardo all'esame di stato, ma in analogia con quanto espresso in questo link relativamente ad una sentenza del Consiglio di Stato, ritengo sia possibile scrivere in stampatello
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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Messaggio Da lurk Sab Giu 20, 2015 12:22 pm

La segnalazione di annari toglierebbe ogni dubbio. Certo è bruttino vedere un compito d'italiano scritto in stampatello. D'altra parte è un problema che ci trasciniamo da anni e anni. In passato si curava anche la calligrafia, che oggi è ormai desueta al punto che la grafia diventa spesso incomprensibile se non si ricorre allo stampatello.
È un altro segno dei tempi che corrono. Consiglio a Lalla di dare al fatto un peso marginale.

lurk

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Messaggio Da lallaorizzonte Sab Giu 20, 2015 12:27 pm

non è un mio quesito, ho dimenticato di specificarlo

ma un quesito pervenuto in redazione.

i consigli sono in ogni caso graditi

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Messaggio Da lurk Sab Giu 20, 2015 1:10 pm

ops...

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Messaggio Da annari Sab Giu 20, 2015 2:06 pm

Non riesco a linkare la sentenza (è un documento protetto) per cui incollo solo una parte omettendo quelle che non riguardano la questione della scrittura in stampatello:

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2010, Sent. n. 0877/2010
Concorso Pubblico. La numerazione delle pagine e la scrittura in stampatello maiuscolo, non possono essere considerati segni di riconoscimento.

(Omissis)

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Presenta l’attuale appello il Comune di XXX, il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha accolto un ricorso giurisdizionale proposto dalla controinteressata, signora YYY, ed ha annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per un posto di funzionario (VIII qualifica funzionale), in quanto la vincitrice, avendo utilizzato la scrittura a stampatello maiuscolo, aveva posto in essere un segno di riconoscimento e doveva perciò essere esclusa dal concorso.

Avverso la suddetta sentenza di primo grado, insorge il Comune di XXX, il quale formula i seguenti motivi di diritto:

Erroneità della sentenza di primo grado (ecc.)
; e ciò perché l’aver usato la scrittura a stampatello maiuscolo, per rendere maggiormente comprensibile l’elaborato, non assume affatto il carattere di un segno di riconoscimento, trattandosi di un modo usuale di scrittura, senza presentare quei caratteri di particolarità e di eccezionalità che possono configurare un evidente segno di riconoscimento
Infondatezza degli altri motivi di primo grado (ecc.)
,
La controinteressata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, opponendosi allo stesso e chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2009.

Diritto

L’appello è fondato.

Va, infatti, rilevato che i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.

In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.

In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di riconoscimento, l’elaborato, né per la numerazione delle pagine, né per l’uso della scrittura a stampatello maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di riconoscimento.

Per quanto riguarda, poi, le altre censure di primo grado, assorbite dal Tribunale amministrativo regionale, le stesse non appaiono fondate.

L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in quella sede.

Tuttavia, per la particolare natura del contenzioso azionato, le spese di giudizio del doppio grado possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

annari

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