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Messaggio Da adespoton Mer Mag 18, 2016 2:07 pm

Su Orizzontescuola trovo questo:

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2016-punteggio-per-CLIL-SFP-per-diplomati-magistrale-%20ricercatori-no-valutazione-SSIS

In particolare, si legge che

Nella PREMESSA è stato INCLUSO anche il ricercatore a tempo determinato:
“Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, nonché al personale che sia o sia stato titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 e successive modificazioni è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio o del contratto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.”


Se invece guardo il CCNI, a pag. 71 del pdf trovo un testo diverso:

AI personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A}, se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Manca in sostanza la parte che ho sottolineato. Come si può spiegare questa incongruenza?

Inoltre: questo paragrafo riguarda in generale chi ha prestato uno di quei servizi (che vi sia compreso o meno la parte che ho sottolineato), oppure chi li ha prestati mentre era già di ruolo?

adespoton

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