immissione in ruolo ed astensione anticipata Contatti27
Ultimi argomenti attivi
» Risposta reclamo
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu

» AP Ottenuta su COE
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio

» L'unico votabile: De Magistris
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71

» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu

» Ridatemi i soldi versati!
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts

» SOS rinuncia al ruolo
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!

» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong

» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu

» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
immissione in ruolo ed astensione anticipata Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark

Flusso RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



immissione in ruolo ed astensione anticipata

4 partecipanti

Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da lia1901 Lun Ago 28, 2017 6:07 pm

Avrei bisogno di un chiarimento...
Sono vincitrice del concorso 2016 e neo immessa in ruolo per quest'anno. Il primo settembre dovrei andare a scuola per la presa di sevizio, ma sono in astensione anticipata per gravidanza a rischio con certificazione ASL fino al 2settembre. Ho chiamato a scuola per informarli della situazione e mi hanno detto che in queste condizioni il mio contratto nn può partire, i ruolo viene congelato, ma con decorrenza economica a fine della maternità obbligatoria. È giusto tutto ciò? Non dovrei godere del diritto alla maternità? Come devo comportarmi?
Grazie a chi mi risponderà

lia1901

Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 28.08.17

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da donadoni Lun Ago 28, 2017 6:14 pm

’ art. 31 R. D. n. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, n. 2/1973, n. 219/1975, n. 1 80/1979 affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova (esempio: per il congedo obbligatorio dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico).

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che l’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 equipara l’istituto della interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza all’assenza per congedo di maternità.

Non c’è dubbio, quindi, che il primo mese di interdizione dev’essere computato nel periodo di prova.

L’anno di prova, nel caso non si dovessero totalizzare i 180 giorni di servizio effettivo, che comprendono quindi il primo mese di congedo di maternità/interdizione, potrà essere rinviato all’anno scolastico successivo, e poiché tale rinvio è dovuto a congedo per maternità, la decorrenza giuridica ed economica del contratto di lavoro a tempo indeterminato resta invariata (Miur, circolari n. 54/1972; n. 2/1973; n. 219/1975).

Nota bene

Non basta aver fruito del congedo di maternità per il riconoscimento della retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo.

Al fine di capire se il congedo di maternità sia determinante al mancato superamento della prova, la docente deve effettuare un calcolo: sommare i periodi di maternità con i giorni utili alla prova (riferiti ovviamente allo stesso anno scolastico).

• Se da questa somma si saranno raggiunti i 180 giorni, allora la maternità risulterà determinante e darà diritto alla retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo.

• Se invece la somma non risulterà determinante, cioè se per esempio oltre al congedo di maternità la docente fruisce di altre aspettative o congedi in modo che, anche sommando i 30 giorni di congedo di maternità non avrebbe raggiunto i 180 giorni, allora non spetta la retrodatazione giuridica ed economica.

2. Cosa vuol dire per la docente in maternità il riconoscimento alla retrodatazione non solo giuridica ma anche economica della conferma in ruolo?

Vuol dire “riportare indietro” la conferma in ruolo, non solo da un punto di vista giuridico ma anche economico, alla data in cui la docente avrebbe superato la prova se non fosse stata impedita dal congedo di maternità.

Da quella data, quindi, non solo la docente avrà la conferma in ruolo, ma anche tutti gli effetti connessi: ricostruzione della carriera con effetto retroattivo.

Esempio: docente nominata in ruolo l’1.9.2010 e ha 4 anni di pre ruolo. Nell’a.s. 2010/11 inizia il periodo di prova. Rimanda l’anno di prova causa maternità (sommando i periodi di congedo di maternità nell’anno scolastico con i giorni utili alla prova avrebbe raggiunto i 180 giorni).

Supera la prova nell’anno scolastico successivo, l’1.9.2012:

Nel 2010/11 avrà lo stipendio iniziale; nel 2011/12 1 anno di anzianità; dal 1.9.2012 si riconosce la retrodatazione, quindi all’1.9.2012 ha 4 anni di pre ruolo con riconoscimento della ricostruzione della carriera e riconoscimento di 5 anni.

Nota bene

Nel caso la docente ritardi ulteriormente la prova, non solo quindi per l’anno in cui ha fruito del congedo di maternità ma anche per altri anni e per altre cause, diverse dal congedo di maternità, avrà la retrodatazione giuridica ed economica in riferimento al solo anno in cui il congedo di maternità è risultato determinante al mancato superamento della prova.

3. La docente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione può presentarsi al comitato di valutazione per la discussione della relazione connessa all’anno di prova?

Sì. La condizione perché ciò possa avvenire è, come per tutti i docenti, il compimento dei 180 giorni di servizio effettivo nell’anno scolastico.

“La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto” (MPI, telex n. 357/1984).

Nulla di specifico è stato invece stabilito nel caso in cui la docente si trovi in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, ma anche in questo caso, vista, come detto, l’equiparazione di tale periodo al congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice collocata in tale status può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio.

4. II dirigente scolastico o il comitato di valutazione potrebbero opporsi alla discussione della relazione da parte della docente in congedo di maternità/interdizione del lavoro?

Dal tenore del telex del Ministero sopra citato ciò non sembrerebbe possibile, in quanto l’opportunità descritta è in capo alla docente e non dà al Comitato di valutazione o al Dirigente scolastico possibilità di diniego.

Questi ultimi possono però porre rilievo e quindi opporsi alla possibilità prevista nel caso manchi una certificazione che autorizzi la docente allo svolgimento della discussione.

5. La docente in congedo di maternità/interdizione può essere esonerata dal frequentare il corso di formazione e vedersi comunque riconosciuto l’anno di prova?

La docente che abbia raggiunto i 180 giorni ma che a causa della gravidanza (congedo di maternità/interdizione) è impossibilitata a seguire i corsi di formazione, può essere esonerata in tutto o in parte all’attività in parola e avere comunque l’opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.

Dovrà essere presentata al coordinatore del corso idonea documentazione medica che attesti il proprio status.

La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali ma che a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell’anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova) non dovrà ripetere le attività seminariali.

La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

I punti citati sono presenti nella circolare Ministeriale n. 267/1991 che rimane ancora oggi la circolare di riferimento per l’anno di prova/formazione:

“…Per quanto riguarda la partecipazione alle attività seminariali previste dall’anno di formazione cui, si ribadisce, sono tenuti i docenti in ruolo quali vincitori di concorso per titoli ed esami ovvero di concorso per soli titoli- si precisa che i docenti medesimi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata conseguita la nomina e nella provincia in cui essi prestano servizio.

I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, il quale è l’organo collegiale competente per la discussione della relazione e la formulazione del parere, di cui all’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sul periodo di prova sostenuta.

Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente.

Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l’insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).

Nel caso inverso (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974, all’anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariali.”

Se invece la docente ha svolto sia i 180 giorni di servizio effettivo che il corso di formazione, ma non può sostenere la discussione della relazione finale:

“La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all’anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa.”

Tale circolare è stata richiamata nel 2001 dalla circolare n. 39, sempre inerente l’anno di prova.

Dal momento che oggi l’attività di formazione avviene però per un certo numero di ore in modalità web e-learning, pratica non ancora diffusa nel 1991 e nel 2001, l’esonero sarebbe da limitare solo per le attività in presenza in quanto nulla vieta alla docente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro di poter partecipare al corso di formazione in piattaforma web e-learning per quelle ore che non richiedono la presenza fisica o di orario specifico, ore che la docente svolge direttamente dalla propria abitazione.

Si fa inoltre presente che la stessa circolare sopra richiamata prevede la possibilità di effettuare un numero di assenze (che dovranno essere comunque giustificate) che non superino un terzo del monte ore previsto per la durata degli incontri.

Per tali aspetti di particolare importanza è comunque bene rivolgersi all’ATP di competenza per avere ulteriori chiarimenti.

donadoni

Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da lia1901 Lun Ago 28, 2017 7:05 pm

Forse mi sono espressa male. La segreteria della scuola mi ha detto che il contratto parte solo dopo la fine della maternità obbligatoria. È possibile ciò?
Prefetto che sono consapevole che l'anno di prova slitterà

lia1901

Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 28.08.17

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da Smiles Mar Ago 29, 2017 6:13 pm

Certo che il contratto parte! salta solo l'anno di prova, eventualmente. Per il fatto della decorrenza economica, aspettiamo che risponda qualche moderatore

Smiles

Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 01.08.17

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da Dec Mar Ago 29, 2017 10:25 pm

Neanche a me risulta che sia vero quello che ti hanno detto, anche perché c'è differenza tra la maternità fuori nomina e quella in presenza di nomina e tu dal 1 settembre hai diritto a quest'ultima.

Dec
Moderatore
Moderatore

Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da Smiles Mer Ago 30, 2017 5:09 pm

Per la questione della decorrenza dai un'occhiata qui:
http://www.orizzontescuola.it/guida/anno-provaformazione-docente-interdizione-gravi-complicnze-o-congedo-maternit-utili-chiariment/

Smiles

Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 01.08.17

Torna in alto Andare in basso

immissione in ruolo ed astensione anticipata Empty Re: immissione in ruolo ed astensione anticipata

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.