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mobilità e legge stabilità: quale interpretazione?

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Messaggio Da Eos66 Dom Nov 13, 2011 10:12 am

L’articolo 16 introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. Il comma 1 sostituisce l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche.. Alcomma 2 della si prevede l’applicazione della nuova disciplina dell’articolo 33 (come sostituito dal precedente comma 1) anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati di cui all’articolo 15 del D.L. 98/2011.

Infine, il comma 3 prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.


Che interpretazione si può dare in particolare di questo comma 3? E' possibile che il blocco non riguardi tutti coloro che sono stati assunti prima del 12 novembre 2011? O è riferibile solo ai soprannumerari?

Eos66

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Messaggio Da fusetto Dom Nov 13, 2011 5:19 pm

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fusetto

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Messaggio Da Valeria2 Dom Nov 13, 2011 6:21 pm

Da quello che scrivi sembra che la nuova legge si applicherà solo sulle nuove assunzioni. Ma mi sembra strano.... Boh, vedremo.
Valeria2
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Messaggio Da fusetto Lun Nov 14, 2011 3:11 pm

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