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Messaggio Da Titti76 Mar Gen 10, 2012 6:49 pm

Ho trovato una cosa interessantissima per le mamme ed i papa` di gemelli: le ore di allattamento RADDOPPIANO ed i papa` possono usare quelle aggiuntive anche mentre la mamma e` in maternita` obbligatoria o in congedo facoltativo.

Ecco tutti i dettagli (il sito da cui ho tratto il testo risulta aggiornato l'ultima volta ad agosto 2008, quindi occhio alle eventuali novita`):

Al rientro al lavoro, è diritto della mamma di gemelli lavoratrice, per tutto il primo anno di vita dei bimbi, ossia fino al compimento dell'anno di età da parte dei bambini, fruire di 2 periodi di riposo giornaliero, cumulabili, che rispetto alle nascite singole sono raddoppiati, ossia aumenta il numero di ore giornaliere cui si ha diritto (si parla di "ore aggiuntive").
Il periodo di riposo giornaliero è di norma pari a 2 ore (che in caso di gemelli diventano dunque 4 ore) se si lavora per almeno o più di 6 ore al giorno, mentre è di 1 ora (che in caso di gemelli diventano dunque 2) se si lavora per meno di 6 ore.

Il numero di gemelli (2, 3, o piu'), pero', non influisce sul numero di ore aggiuntive: ad esempio, in caso di parto triplo non si triplica, si raddoppia solo.

Si tratta di permessi retribuiti in modo equivalente alle ore ordinarie di lavoro, ossia per intero, e concessi obbligatoriamente dal datore di lavoro.
L'orario in cui li si gode è frutto di accordi tra la lavoratrice e il datore di lavoro.

Questi permessi possono essere, in verità, usufruiti da entrambi i genitori lavoratori, anche dai papà.

Il papà di gemelli lavoratore ha sempre diritto ad usufruire delle ore aggiuntive, 1 o 2 ore che siano, in alternativa alla mamma (dunque, la mamma può richiedere due ore e il papà le altre due, oppure la mamma può chiedere 4 ore solo lei).

Per quanto riguarda le ore ordinarie, il padre lavoratore dipendente, può ottenerle in alternativa alla madre solo nei seguenti casi:

-che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
-che la madre non sia lavoratrice dipendente;
-che i figli siano affidati solo al padre;
-in caso di morte o grave infermità della madre.

Il diritto ai permessi giornalieri non è riconosciuto in genere al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. Tuttavia, ATTENZIONE: la Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003 e, poi, la Circolare INPS nr. 95/bis del 6 settembre 2006, hanno precisato che in caso di parto plurimo le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità o il congedo parentale della madre lavoratrice dipendente.

Sussistono dunque i seguenti casi:
Caso 1 - mamma gemellare lavoratrice dipendente - con orario di lavoro uguale o superiore alle 6 ore giornaliere - e padre gemellare lavoratore dipendente:
La mamma ha diritto a 2 ore ordinarie + 2 ore aggiuntive di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs 151/2001).
Il papà ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne avvalga di usufruire di tali permessi; può usufruire di tutte le ore (se la madre lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore aggiuntive (nel caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo Unico); per stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento comunque alla durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a 6 ore, ha diritto a un'ora (più 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due ore + due ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1); il papà gemellare lavoratore dipendente ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003.

Caso 2 - madre gemellare lavoratrice dipendente - con orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere - e padre gemellare lavoratore dipendente:

La mamma ha diritto a 1 ora ordinaria + 1 ora aggiuntiva di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs 151/2001).

Il papà ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne avvalga di usufruire di tali permessi; puo' usufruire di tutte le ore (se la madre lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore aggiuntive (nel caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo Unico); per stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento comunque alla durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a 6 ore, ha diritto a un'ora (più 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due ore + due ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1); il papà gemellare lavoratore dipendente ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003.

Caso 3 - madre gemellare lavoratrice autonoma e papà gemellare lavoratore dipendente:

Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), ossia avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale, il papà gemellare lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga (art. 40 comma 1 lettera c Testo Unico). Pertanto, se l'orario di lavoro del padre è uguale o superiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a richiedere 2+2 ore di permesso giornaliero; se l'orario di lavoro del padre è inferiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a richiedere 1+1 ora di permesso giornaliero. Il papà gemellare ha diritto a tali ore di permesso anche durante i tre mesi dopo il parto, nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro. (Circolare INPS numero 95/bis del 6 settembre 2006).

Caso 4 - madre gemellare non lavoratrice e papà gemellare lavoratore dipendente:

Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento, salvo i casi contemplati dall'art. 40 (se i figli sono affidati solo al padre, oppure in caso di morte o grave infermità della madre). Il padre gemellare non ha diritto neanche alle ore “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri (Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003). ATTENZIONE:Una recente circolare del Ministero del Lavoro (Circolare del 12 maggio 2009) ha pero' variato questa interpretazione, riconoscendo il diritto ai riposi giornalieri ANCHE ai papa' con madri casalinghe! Le ore fruibili dai papa' sono pertanto quelle indicate nei succitati punti 1 o 2, a seconda dell'orario di lavoro del papa' !

ATTENZIONE: Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto (se i genitori non godono di tali ore, le perdono, non è possibile avere alcun pagamento in sostituzione).

Titti76

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