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Congedo biennale l. 104 e convivenza

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Messaggio Da olgy Mar Mar 13, 2012 4:00 pm

Buon giorno, potrei avere delucidazioni circa la convivenza con il soggetto disabile. Io dovrei chiedere il congedo biennale per assistere mia madre, ma non convivo con lei perche sono sposata, ma disponibile a trasferirmi. Ho letto nella nuova circolare INPS n. 28 del 28/2/2012 che si parla anche di "dimora temporanea" presso il soggetto da accudire, sapreste spiegarmi di cosa si tratta, e nel caso consigliarmi come ci si muove per la convivenza
anagrafica o alternative?
Altro dubbio il fatto che ci sia anche mio padre (ultrasettantenne) convivente con mia madre può inficiare la mia richiesta di congedo?
Grazie della preziosa collaborazione.

olgy

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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 4:16 pm

Il requisito di fondo è la convivenza.
In effetti la circ. inps da te citata in una nota così recita:” Non è tenuto a rispettare il vincolo della convivenza il genitore, anche adottivo, che fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il figlio disabile. Il requisito della convivenza può ritenersi soddisfatto quando colui che presta assistenza e il disabile assistito hanno la medesima residenza anagrafica ovvero, in caso contrario, quando uno dei due soggetti abbia fissato la propria dimora temporanea presso la residenza dell’altro e quindi risulti iscritto, ai sensi dell’art.32 del d.p.r. n.223 del 30 maggio 1989, nello schedario della popolazione temporanea del comune.”
La dimora non è né la residenza né il domicilio. L’art.32 citato riguarda chi si trova in un comune DA MENO DI 4 MESI e ancora non vi ha preso la residenza. SE tu hai già la residenza in tale comune non lo riterrei percorribile dunque.
Consiglio: sposta la residenza di tua madre presso la tua.


abak

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Messaggio Da byron28 Mar Mar 13, 2012 4:19 pm

L'obbligo di convivenza è stato superato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l'esclusività dell'assistenza.
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap)
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap) "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 4:26 pm

Byron ha ragione ma quella disposizione attiene ai permessi mensili ( itre giorni).
La collega sta chiedendo x il congedo biennale. Per esso la convivenza resta requisito indispensabile.
(mio parere)

abak

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Messaggio Da olgy Mar Mar 13, 2012 4:36 pm

Grazie a tutti, quindi convivenza è obbligatoria, per quanto rigurda invece la presenza di mio padre ultrasettantenne?
La legge 104 parlava che se superiore a 65 era esonerato è sempre così? Oppure la citata circolare INPS è valida solo per i dipedenti INPS, mi è sorto questo dubbio. grazie

olgy

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Messaggio Da byron28 Mar Mar 13, 2012 4:38 pm

Hai ragione tu, abak, quel che è di Cesare...
Però il mio consiglio è sempre quello di provare a inoltrare la richiesta, al massimo viene respinta. Provaci lo stesso. So di casi il cui beneficio è stato concesso.
Per ultimo, vista la necessità, si può sempre chiedere il cambio di residenza.


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Messaggio Da byron28 Mar Mar 13, 2012 4:47 pm

Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 5:46 pm

Grazie Byron, è sempre un piacere potersi aiutare... i forum stanno qui per questo.
Interessante il punto b) da te citato... sembra che risolva il caso della nostra collega.
A lei consiglio dunque di allegare alla propria domanda (formalmente o meno) la circolare anzidetta così che la scuola possa non porre obiezioni.
Va tenuto presente che il diniego improprio di tale congedo è cosa molto rischiosa vista la tematica di cui si parla (assistenza a soggetto gravemente handicappato)

abak

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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 5:54 pm

ACcludo il testo della nota relativa al discorso di altri soggetti capaci di prestare assistenza (marito, nel caso della ns collega). Nota contenuta nel modello di domanda predisposto dall'inps per tale congedo biennale .
Questa la nota:

L’art. 2 del dpcm n.278 del 21 luglio 2000 individua le seguenti patologie: “1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.” La documentazione medica attestante le predette patologie può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico

abak

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