chiarimenti USR PUGLIA
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chiarimenti USR PUGLIA
Estrapoliamo le parti che interessano la questione dal documento dell'USR Puglia, in particolare l'art. 8 sui trasferimenti interprovinciali
1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità
b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (nei confronti di minore che non abbia chi eserciti la patria potestà o di interdetto – n.b.: solo tutore; da documentare con sentenza del Tribunale);
d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte
Su questo punto, l’Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia atteso che, in caso contrario, potrebbero incontrarsi innumerevoli difficoltà nella verifica delle singole dichiarazioni e nella valutazione oggettiva della reale impossibilità delle prestazioni.
Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all’assistenza del disabile, le seguenti condizioni:
a) Presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l’altro genitore disabile.
3) Distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.
Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune - diverso dal comune dell’assistito - del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all’attività di assistenza al disabile da parte degli stessi
4) Motivi di salute
L’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all’assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario
che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, oppure si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare
cara giulia e lalla, vi espongo di nuovo il mio caso:
entrato in ruolo scuola elementare in una regione che non è la mia per concorso con retrodatazione giuridica al 01/09/2010 avendo famiglia e mio fratello da assistere perche ha la 104 comma3 per una brutta patologia molto invalidante, pero ha anche i genitori vivi che soffrono di problemi gravi certificati da medici ma non da invalidità, quindi:
volevo chiedere se posso partecipare hai trasferimenti interprovinciali, in base di cio che scritto su i chiarimenti usr puglia.
vi ringrazio anticipatamente
v
1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità
b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (nei confronti di minore che non abbia chi eserciti la patria potestà o di interdetto – n.b.: solo tutore; da documentare con sentenza del Tribunale);
d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte
Su questo punto, l’Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia atteso che, in caso contrario, potrebbero incontrarsi innumerevoli difficoltà nella verifica delle singole dichiarazioni e nella valutazione oggettiva della reale impossibilità delle prestazioni.
Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all’assistenza del disabile, le seguenti condizioni:
a) Presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l’altro genitore disabile.
3) Distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.
Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune - diverso dal comune dell’assistito - del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all’attività di assistenza al disabile da parte degli stessi
4) Motivi di salute
L’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all’assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario
che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, oppure si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare
cara giulia e lalla, vi espongo di nuovo il mio caso:
entrato in ruolo scuola elementare in una regione che non è la mia per concorso con retrodatazione giuridica al 01/09/2010 avendo famiglia e mio fratello da assistere perche ha la 104 comma3 per una brutta patologia molto invalidante, pero ha anche i genitori vivi che soffrono di problemi gravi certificati da medici ma non da invalidità, quindi:
volevo chiedere se posso partecipare hai trasferimenti interprovinciali, in base di cio che scritto su i chiarimenti usr puglia.
vi ringrazio anticipatamente
v
antono1- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 08.02.12
Re: chiarimenti USR PUGLIA
POTETE GENTILMENTE RISPONDERE SE POSSO O NON POSSO PERCHE LA CONFUSIONE E TANTA.
GRAZIE
GRAZIE
antono1- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 08.02.12
Re: chiarimenti USR PUGLIA
per i fratelli non è possibile chiedere trasferimento, potrai però chiedere assegnazione provvisoria
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: chiarimenti USR PUGLIA
ANCHE IN VIRTù DI QUELLO CHE HA SCRITTO L'USR DELLA PUGLIA
GRAZIE
GRAZIE
antono1- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 08.02.12
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