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Messaggio Da alisa78 Dom Lug 01, 2012 3:22 pm

Ciao Giulia,
ho una curiosità da chiederti. Ho appena terminato l'anno di prova nelle medie, posto comune, ed ho ottenuto una sede definitiva in una scuola diversa da quella in cui ero quest'anno, poichè qui vi è stata contrazione di ore da 18 a 14 sul posto da me occupato. Segreteria e dirigenza, di loro iniziativa, si sono espresse, anche in collegio docenti, parlando del fatto che la scuola avrebbe fatto il possibile per tenermi lì anche quest'anno, parlando di utilizzi e assegnazioni completando le 14 ore con altre, in altre scuole. Molto perplessa da ciò, pur non conoscendo bene la normativa e ricordando solo che tali opzioni sono concesse in casi particolari come continuo a leggere anche in questo forum, mi sono rivolta ad una sindacalista che mi conferma la possibilità di chiedere l'utilizzo. Ho l'impressione di essere circondata da persone incompetenti; io non usufruisco di legge 104, non ho da chiedere ricongiungimenti, non sono soprannumeraria, ecc... e l'ho fatto presente, mentre le persone consultate continuano a dirmi il contrario senza darmi riferimenti precisi. Ci sono aspetti o possibilità della normativa che ignoro o mi confermi che per quest'anno devo necessariamente essere nella nuova scuola? Grazie

alisa78

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Messaggio Da giulia boffa Dom Lug 01, 2012 3:45 pm

non c'è utilizzo per i neoimmessi, a meno che non abbiano avuto sede definitiva o appartengano a cdc in esubero

chiedi al sindacalista quale parte del contratto prevede un tuo eventuale utilizzo; quando vi dicono cose poco convincenti fatevi dare i riferimenti normativi precisi: leggi ,articoli , commi e note esplicative
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Lug 01, 2012 3:48 pm

Basta leggere e far leggere l'ipotesi di contratto. Non vi sono dubbi su chi può chiedere l'uno e l'altra


UTILIZZAZIONI

TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2012/2013 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2012/2013 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 29.2.2012 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2011/2012 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2012/2013;
f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
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j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 29.2.2012, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.

ASSEGNAZIONE PROVVISSORIA

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (1) e che l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
3. In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 29.2.2012, può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di
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appartenenza.
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito
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Messaggio Da alisa78 Dom Lug 01, 2012 4:05 pm

Grazie ad entrambi, domani risentirò le persone che ho consultato leggendo quanto mi avete scritto della normativa

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