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Messaggio Da dolly73 Mar Dic 04, 2012 12:03 pm

volevo chiedere un'informazione. ho un bimbo di quasi due anni, e nel primo anno del bambino ho usufruito di due mesi e venti giorni di congedo facoltativo di cui uno retribuito al 100% e i restanti al 30%. volevo capire cosa comporta questo ai fini pensionistici. per il periodo al 30% i contributi per la pensione vengono versati per intero o no? bisogna chiedere un'integrazione? Grazie!

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Messaggio Da giulia boffa Sab Dic 08, 2012 4:39 am



I primi 6 mesi (dodici mesi in caso di parto
gemellare) sono retribuiti al 30%, coperti da contribuzione figurativa e utili ai fini
dell’anzianità di servizio ma non delle ferie e della tredicesima mensilità.

http://www.orizzontescuola.it/guide/maternit%C3%A0-e-paternit%C3%A0-nella-scuola-diritti-e-doveri-da-oggi-anche-formato-e-book

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Messaggio Da dolly73 Sab Dic 08, 2012 3:47 pm

grazie giulia! dimenticavo di dire però che sono unico genitore. da contratto mi dovrebbero spettare 10 mesi. sono tutti coperti ai fini contributivi? che significa contribuzione figurativa?

dolly73

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Messaggio Da giulia boffa Dom Dic 09, 2012 6:38 am

VIII.2 I casi del genitore unico e della “ragazza madre”40
Se vi è un solo genitore (o la madre o il padre), il congedo spetta a lui solo per un periodo,
continuativo o frazionato, complessivamente non superiore a 10 mesi (nel calcolo vanno
computati tutti i periodi eventualmente fruiti in precedenza da entrambi i genitori).
Per genitore “solo” si intende:
a) Morte di un genitore;
b) Abbandono da parte di un genitore;
c) Affidamento del figlio/a esclusivamente ad uno dei genitori, anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori;
d) Grave infermità di un genitore (si intende anche una situazione temporanea che di fatto impedisce al genitore gravemente infermo di prendersi cura del figlio).

Nel caso di “ragazza madre” non è possibile fruire del congedo di 10 mesi, a meno che il figlio
non sia stato riconosciuto dall’altro genitore.
Se il figlio è stato inizialmente riconosciuto da un solo genitore (“genitore unico”) e poi
successivamente è stato riconosciuto anche dall’altro genitore, il periodo di congedo fruibile tra
i due genitori è comunque di 10 mesi e l’elevazione a 7 mesi in favore del padre è prevista solo
nel caso in cui il padre abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi.
Esempio di ragazza madre e riconoscimento successivo del figlio da parte del padre:
• La madre ha goduto di 8 mesi di congedo parentale, il padre potrà godere di un periodo
massimo di 2 mesi (10 mesi).
• La madre ha goduto di 7 mesi di congedo parentale, il padre può godere fino a 4 mesi
(in questo caso il congedo si può elevare da 10 a 11 mesi).


http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5783

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Messaggio Da margherita60 Dom Dic 09, 2012 8:37 am

Giulia, forse ti sbagli. A me risulta che per un unico genitore(in questo caso la madre) sia possibile di usufruire di un periodo di 11 mesi. Tant'è vero che una mia collega, madre single, si accinge a prenderli! Il fatto di essere un unico genitore risulta dallo stato di famiglia.....Forse bisognerebbe vedere i contratti collettivi dei docenti cosa prevede.

margherita60

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Messaggio Da dolly73 Dom Dic 09, 2012 8:55 am

ma perchè una madre single (che ha riconosciuto solo lei il figlio, come nel mio caso) non dovrebbe poter usufruire di 10 mesi di congedo? il contratto è chiaro, prevede per genitore unico, tra gli altri casi, anche questo. sarebbe una discriminazione non da poco..

dolly73

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Messaggio Da margherita60 Dom Dic 09, 2012 9:02 am

Sono d'accordo con te dolly. L'INPS non può prevedere tutte le eccezioni che ci sono...! Non dare la possibilità ad una madre single di usufuire del periodo che spetterebbe ad entrambi i genitori sarebbe un abuso e una grave forma di ingiustizia!

margherita60

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Dic 10, 2012 10:38 am

E' così

http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%208%20del%2017-1-2003.htm

1) “Genitore solo”



Ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettere a) e b) del T.U., la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto al godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale (astensione facoltativa) pari, rispettivamente, a 6 mesi e a 7 mesi. Ai sensi della lett. c) del medesimo comma “qualora vi sia un solo genitore” il periodo è elevato fino a un massimo di 10 mesi.



La situazione di “genitore solo” è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi già indicati nella circ. 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.



Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.



La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.



Si sottolinea, peraltro, che gli ulteriori mesi riconoscibili al “genitore solo” sono indennizzabili subordinatamente alle condizioni del proprio reddito, anche qualora siano fruiti entro tre anni di età del figlio.



La situazione di “genitore solo” viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, circostanza che, si rammenta, deve essere portata a conoscenza sia dell’INPS che del datore di lavoro. E’ ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo” ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro. In proposito si rammenta che il periodo di congedo fruibile tra i due genitori è, in via ordinaria, di 10 mesi e che l’elevazione a 7 mesi a favore del padre (con conseguente totale, tra i due, di un massimo di 11 mesi) è prevista solo nel caso in cui il padre abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi: tanto comporta, ad esempio, che se la madre abbia goduto, come “genitore solo” (quale era da considerare fino al riconoscimento del figlio da parte del padre) di un periodo di 8 mesi, il padre non potrà mai arrivare ad un periodo di tre mesi di congedo (1).



Note

(1) Esempio:

Congedo parentale già fruito come “genitore solo”:



MADRE

4 mesi

5 mesi

6 mesi

6 mesi e 10 giorni

7 mesi

8 mesi

9 mesi

10 mesi



PADRE

4 mesi

5 mesi

6 mesi

7 mesi

7 mesi e 10 giorni

8 mesi

9 mesi

10 mesi




Congedo parentale fruibile dall’altro genitore che successivamente ha riconosciuto il figlio:

PADRE

7 mesi

6 mesi

5 mesi

4 mesi e 20 giorni

4 mesi

2 mesi

1 mese

zero



MADRE

6 mesi

6 mesi

5 mesi

4 mesi

3 mesi e 20 giorni

3 mesi

2 mesi

1 mese



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Messaggio Da dolly73 Lun Dic 10, 2012 7:04 pm

quindi io, avendo riconosciuto da sola mio figlio, ho diritto a 10 mesi, di cui il primo al 100% altri 5 al 30% e i restanti in base al reddito? e qual è la soglia di reddito per cui dovrei percepire l'indennità? mi sembra strano...ma vale anche per i lavoratori della scuola? e per i contributi a fini pensionistici?

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Messaggio Da margherita60 Mer Dic 12, 2012 8:06 am

Paolo ci illuminerà meglio! Ma in quanto madre single ti spettano 10 mesi di congedo parentale al 30%. Per quanto concerne gli assegni la fascia di reddito la puoi vedere suol sito INPS, dove ci sono le tabelle. Generalmente per i docenti si aggira intorno ai 47/50 euro! E' chiaro che se una docente prende 10 mesi di facoltativa il suo reddito sarà più basso e quindi sarà più leggermente più alto l'assegno, almeno credo che sia così!

margherita60

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