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Messaggio Da tizian@ Ven Gen 07, 2011 12:43 pm

SVOLTA DELLA GIURISPRUDENZA PER I PRECARI DELLA SCUOLA: NUMEROSI TRIBUNALI HANNO FINALMENTE ACCOLTO I RICORSI DEI DOCENTI CHE DA ANNI SONO INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SENZA ESSERE IMMESSI IN RUOLO, DICHIARANDO ILLEGITTIME LE SEQUENZE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI CON IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CONDANNANDO IL MINISTERO A RISARCIRE, NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE, IL DANNO SUBITO NELLA MISURA DELLA DIFFERENZA TRA QUANTO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO E QUANTO AVREBBERO DOVUTO PERCEPIRE SE FOSSERO STATI DA SUBITO ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.


Il problema del precariato nelle scuole non è certo un problema nuovo per il nostro Paese. La vera novità è che per questo problema, oggi, c’è una soluzione!
Infatti, sulla scia di una giurisprudenza illuminata, il Codacons propone a tutti i precari della scuola una class action gratuita contro il Ministero dell’Istruzione per l’adozione degli atti amministrativi generali necessari al fine di ottenere la definitiva immissione in ruolo degli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con termine dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto, ancora in corso di esecuzione, ovvero gia' conclusi, con termine al 30.06 o al 31.08, ed ingiustamente reiterati dall’Amministrazione, in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
L’iniziativa è rivolta dunque a tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento ed assunti con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con termine dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto, ancora in corso di esecuzione, ovvero gia' concluso, ed illegittimamente reiterato, anche una sola volta.
E’ dunque arrivato il momento di porre fine all’assurda disparità di trattamento da sempre subita da parte dei dipendenti della scuola statale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, nel settore privato, come nel pubblico.
D’altra parte, ad imporre il superamento di questa situazione, è stato l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE- che ha stabilito, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso nellasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In esecuzione di questa direttiva, infatti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il D.Lgs. 368/2001, che venne a riformare la disciplina del lavoro a termine, ha previsto che il termine del contratto puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, e in ogni caso per una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. In analoga direzione, l’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, richiamando il D.lgs.vo 368/01, ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali.
Al contrario, per il personale docente e ATA della scuola statale, è rimasta in vigore la normativa speciale di cui alla legge 124/1999, che consente la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per coprire posti in organico, con la possibilità di rinnovare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per un numero di volte indeterminato, in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria del 1999.
Una significativa svolta è stata data di recente dalla giurisprudenza, la quale, ormai con una certa costanza, sta dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, condannando al contempo la stessa a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai precari, individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato (Vedi Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010).
Di particolare rilevanza è stata, poi, la sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro-, che si è spinto a decretare la trasformazione automatica di un contratto di una docente che per ben sei volte era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò, si noti bene, in coerenza con quanto già statuito dalla Cassazione, secondo cui: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010).
E’ allora alla luce di quanto sin qui esposto che il Codacons intende promuovere sin da ora un’azione di classe gratuita per ottenere la definitiva attuazione della normativa comunitaria in tema ed il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta illecita del Ministero.
Si precisa, in ogni caso, che la normativa vigente prevede a carico dell’Amministrazione un vero e proprio obbligo di assunzione, essendo la stessa tenuta ad attingere il personale docente e ATA dalla graduatoria ad esaurimento, in cui sono stati inseriti tutti coloro che hanno vittoriosamente esperito il concorso.
In sostanza, l’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori del concorso, cui mira l’azione promossa dal Codacons, farebbe comunque salva la regola secondo cui i dipendenti pubblici devono essere assunti mediante concorso e, quindi, la P.A. non potrà in nessun caso rifiutarsi di contrarre con coloro che decideranno di aderire.

Si avverte, inoltre, che il termine ultimo per poter impugnare i contratti a tempo determinato e ottenere l’immissione in ruolo, nonchè il risarcimento dei danni conseguenti mediante l’invio di una raccomandata finalizzata all’interruzione della prescrizione, è fissato dalla legge al 22 gennaio 2011 (si veda in particolare l’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, secondo cui il personale docente o ATA che vorrà agire avverso i suddetti contratti, dovrà manifestare per iscritto – anche per via extragiudiziale - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fissata al 24 novembre 2010, la volontà di impugnarli).

tizian@

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svolta x i precari Empty Re: svolta x i precari

Messaggio Da lallaorizzonte Ven Gen 07, 2011 2:01 pm

come più volte detto in altri topic l'argomento ricorsi non viene trattato, lasciando agli utenti del forum libera scelta senza condizionamenti che possano derivare da eventuali conversazioni a favore o contro

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