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Messaggio Da eugenio66 Lun Mar 24, 2014 6:51 pm

L'Ufficio Scolastico di Agrigento, di concerto con le Organizzazioni sindacali provinciali, ha stabilito, al fine di evitare contenzioso, quali sono i motivi ritenuti oggettivi che comportano l’impossibilità del coniuge o di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Tutto sulla mobilità
■ Disabili gravi ai sensi dell’art.3 co.3 (da documentare con certificato ASL)
■Chi presta assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione che va documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4 dell’O.M. n.32 del 28/12/2014)
■Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
■Invalidi al 100% (da documentare con certificato INPS)
■Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
■Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune)
■Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale)
■Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale)
■Religiosi di clausura (da documentare con dichiarazione personale)
■Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza giudice) [l’impossibilità dell’assistenza per i tutori si riferisce esclusivamente a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità situazione che va documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4 dell’O.M. n.32 del 28/12/2014.]
■Risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (da documentare con dichiarazione personale)
■Lavorare stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (La prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di lavoro).


Certo molto corretto ma attenzione che questi criteri riguardano solo i figli CONVIVENTI infatti lo stesso CCNI integrativo mobilità allo stesso art. 7 punto V così recita :"L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.". Il concetto di convivenza viene espresso in una nota a pag. 19 punto 8 del CCNI: "Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

eugenio66

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